Sentenza 8 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2019, n. 29616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29616 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC ER nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/01/2012 della CORTE APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Stefano SACCUCCI per CA e, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Maria TIRABOSCHI, per IL, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 27/5/2012, depositata il 20/12/2016, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza in data 2/5/2008 con la quale il Tribunale di Roma aveva riconosciuto SE CA ed ER IL colpevoli dei reati di violenza privata e lesioni, entrambi aggravati, commessi in concorso tra loro, con- DR RD (non appellante) -e con altre cinque persone non identificate, e li aveva condannati alla pena di un anno di reclusione ciascuno. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, un venditore ambulante, dopo aver consegnato delle bibite ad alcuni giovani, aveva chiesto loro di pagarlo, ma gli stessi, fra i quali i due ricorrenti, a fronte della sua insistenza, lo avevano malmenato.
2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei propri difensori di fiducia, SE CA ed ER IL, chiedendo l'annullamento della sentenza.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di SE CA è articolato in due motivi, con i quali si censura la decisione impugnata per violazione di legge e travisamento della prova.
3.1. Sotto un primo profilo, la difesa sostiene che la Corte di appello ha erroneamente considerato in modo unitario gli accadimenti, non considerando che "risulta pacificamente dagli atti" - ed in particolare dalla deposizione del teste LT - che CA si trovasse altrove quando i giovani cercarono di far desistere il venditore dal chiedere il pagamento del dovuto. L'imputato non partecipò neppure alla colluttazione con l'ambulante, come riferito dallo stesso teste, essendosi limitato a lanciare delle lattine dopo che la condotta violenta era già terminata.
3.2. Sotto un diverso profilo, la violenza privata sarebbe stata comunque tentata, in quanto la persona offesa non desistette dal richiedere il pagamento del prezzo, ma reagì energicamente, circostanza che la Corte territoriale ha omesso di considerare.
4. Con due motivi ER IL ha denunciato vizio motivazionale della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità.
4.1. In primo luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove ha accomunato la posizione di IL a quella di CA e RD, in quanto il teste LT non ha indicato il primo fra gli esecutori materiali dell'aggressione in danno del venditore ambulante.
4.2. Inoltre, la sentenza impugnata è carente di motivazione in ordine al riconoscimento di IL quale uno dei responsabili, essendosi limitata a richiamare le argomentazioni della decisione di primo grado, che non ha considerato come la persona offesa solo in sede di incidente probatorio riconobbe il ricorrente, quando lo stesso era presente nel parcheggio antistante la spiaggia r nell'immediatezza del fatto e non fu fermato dal maresciallo FO, che in • dibattimento ha cercato di giustificare la propria omissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
2. Entrambi i ricorsi hanno dato ingresso, in modo inammissibile, ad una evidente interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito, sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della contraddittorietà od illogicità manifesta della motivazione. Secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Peraltro, entrambi i ricorrenti, per sostenere la propria estraneità ai fatti commessi in danno del venditore ambulante AH RO, hanno richiamato la deposizione del teste DA LT, obliterando del tutto quella della persona offesa, valorizzata dai giudici di merito in quanto la stessa fu in grado di descrivere le condotte dei vari responsabili, consentendone l'identificazione, già nell'immediatezza del fatto. Le difese non si sono confrontate con questa fondamentale fonte di prova, richiamando solo la deposizione del teste LT, il quale - come risulta dal testo allegato al ricorso di CA - ha più volte manifestato incertezze nel ricordo, avuto particolare riguardo alle specifiche condotte dei responsabili.
3. In particolare, SE CA fu immediatamente riconosciuto dalla persona offesa quale uno degli aggressori, che poi gli lanciò anche delle lattine: la ricostruzione dei giudici di merito non è sindacabile in quanto supportata da adeguata motivazione e da precisi riferimenti alle complessive risultanze probatorie, non scalfiti dalle generiche e parziali deduzioni difensive, che per un verso hanno ignorato la deposizione della persona offesa e per altro verso hanno evocato un inesistente travisamento della-prova. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, cit.; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; da ultimo v. Sez. 2, n. 10988 del 28/02/2019, Ventimiglia, n.m.). Priva di ogni pregio è anche la deduzione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Inizialmente AH RO insistette per farsi pagare, nonostante le minacce dei giovani, ma successivamente subì una violenta aggressione (alla quale cercò di reagire difendendosi soltanto), dagli stessi responsabili posta in essere proprio per farlo allontanare (di qui la contestazione dell'aggravante del nesso teleologico); necessariamente, pertanto, egli fu costretto a tollerare che gli avventori non pagassero le bevande: con tutta evidenza si trattò di una violenza privata consumata.
4. Nel ricorso di ER IL si deduce genericamente che lo stesso, a differenza dei coimputati, "non fu indicato dal testimone LT quale esecutore dell'aggressione nei confronti dell'RO". Nella sentenza di primo grado, tuttavia, richiamata dalla Corte territoriale, si legge che lo stesso teste vide IL in caserma e "lo riconobbe come facente parte del gruppo che con calci e pugni aveva aggredito il venditore", circostanza ribadita dalla persona offesa in incidente probatorio. Il maresciallo FO, poi, ricordò di avere visto IL fuggire al suo arrivo e per tale ragione lo condusse in caserma. Le deduzioni sulla deposizione del teste, oltre che attingere direttamente alla ricostruzione del fatto, violano il principio di autosufficienza del ricorso. Va poi ricordato che «la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni [...] a maggior ragione quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello-stesso senso, ad es., Sez. 2, n. 3935 del 12-11/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo Sez. 6, n. 4850 del 09/01/2019, Iarussi, n.nn.). Secondo il diritto vivente, inoltre, la motivazione per relationem è legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e fornisca altresì la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, in motivazione, Rv. 270398; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248).
5. L'inammissibilità dei ricorsi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione dei reati per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/5/2019. Il Consigliere este