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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 2355/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2355 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, scaduti in data 3/2/2025 i termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) – in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di - rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_1
Giuseppe Villa ed Alessandro Villa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
-attore
CONTRO
(C.F. - quale ente liquidatore dell'ex Asur Marche ai sensi CP_1 P.IVA_1 della L.R. 19/2022 - rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Micozzi, giusta procura alle liti depositata in data 10/11/2023;
-convenuto-
***
OGGETTO: “responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione […] In via subordinata riduce la propria domanda alla luce degli esiti della CTU e chiede
l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, accertare che la morte di Per_1
è diretta conseguenza di un inadeguato ed inidoneo trattamento sanitario, consistito in una degenza
[...] nonché in un allettamento eccessivamente prolungati ed ingiustificati nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Fermo dopo un intervento di ricomposizione della frattura del femore destro, seguiti da un'elevata e protratta esposizione ad infezioni nosocomiali, che ne procuravano un aggravamento delle condizioni di salute (insorgenza di un'iperpiressia, di una polmonite infettiva non ab ingestis e di un'insufficienza respiratoria acuta, quest'ultima mai alleviata mediante trattamento respiratorio assistito, sia con NIV che con BPAP), fino a darle la morte. 2) nel merito, condannare le convenute – in solido fra loro – al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis derivanti dalla morte della sig.ra , Persona_1 secondo la causale di cui in esposto, mediante il pagamento di complessivi €. 1.034.803,00
(unmilionetrentaquattromilaottocentotre/00 euro) salva la miglior somma benvisa dal giudice all'esito dell'espletanda istruttoria. Il tutto, con interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo effettivo sul capitale, ed interessi dalla sentenza al pagamento effettivo. 3) nel merito, condannare le convenute – in solido tra loro – al versamento, in favore del bilancio dello Stato, della somma di €. 1.686,00, pari al valore del C.U. dovuto per il presente giudizio, in quanto esse, senza giustificato motivo, non hanno partecipato al procedimento di mediazione civile obbligatoria, ex art. 5 D.Lgs. n.28/2010. Vinte le spese e le competenze del giudizio, da distrarsi espressamente in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
PER PARTE CONVENUTA il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 5/3/2020. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; si trascrivono di seguito le conclusioni richiamate
“Piaccia all'Il.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda, comunque motivata, degli attori nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e diritto, sia nell'an, sia COroparte_2
2 nel quantum. Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda dichiarare, nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012, art. 7 L. 8-3-2017 n. 24 non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento. Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente".
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6/12/2019 , e Parte_1 Parte_2
– in proprio e quali eredi della madre deceduta a Fermo Parte_3 Persona_1 il 21/1/2019 - hanno convenuto in giudizio ed COroparte_3
, chiedendone l'accertamento della responsabilità per negligente COroparte_4 condotta professionale tenuta dai sanitari nella fase post-operatoria di degenza della paziente
, successiva all'intervento chirurgico eseguito in data 14/12/2028 presso Persona_1
l'ospedale di Fermo - con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditatis.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− a seguito di una caduta accidentale avvenuta in data 13/12/2018 Persona_1
veniva sottoposta a visita radiografica presso l'Ospedale Civile di Fermo, ove le veniva diagnosticata “frattura per-sotto-troncaterica” del femore destro;
− in data 14/12/2018 veniva quindi sottoposta nel reparto di Persona_1
ortopedia del medesimo ospedale ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi della frattura, con chiodo endomidollare gamma” con dimissioni programmate per la data del
17/12/2018 ;
− nei giorni seguenti, a causa dell'insorgenza di un rash cutaneo all'addome ed agli arti inferiori, le dimissioni della paziente venivano posticipate e riprogrammate per il
27/12/2018, con previsione di trasferimento della stessa presso un centro riabilitativo;
3 − il ricovero della paziente, tuttavia, si protraeva oltre la predetta data ed il 17/1/2019 si verificava un peggioramento progressivo del quadro clinico - per “sopravvenienza di dolore toracico, di uno stato soporoso, febbrile, dispnoico e tachipnoico, di un versamento pleurico sinistro, di un affastellamento polmonare, di una grave insufficienza respiratoria acuta ipossiemica ipercapnica, di una forte insufficienza renale e di una disfagia” che ne imponeva il trasferimento al reparto di medicina interna;
− la paziente decedeva presso tale reparto in data 21/1/2019 per “polmonite ab ingestis, insufficienza respiratoria cronica riacutizzata, shock cardiogeno terminale in paziente con fibrillazione atriale ed esiti di frattura del femore destro”;
− il decesso della paziente è stato causato da infezioni sopraggiunte, per l'eccessiva ed in giustificata durata del ricovero nel reparto di ortopedia in stato di allettamento – motivato unicamente dall'esigenza di svolgere consulenza allergologica per il rash cutaneo insorto, che poteva essere eseguita anche in ambito ambulatoriale;
− sussiste nesso di causalità tra la morte della paziente e la condotta negligente dei sanitari del reparto di ortopedia nella fase post operatoria dell'intervento al femore, per avere prolungato la degenza oltre ai 10 giorni previsti dalle Linee Guida (fino a 34 giorni);
− va pertanto riconosciuto agli attori, figli di a) iure hereditatis, un Persona_1
danno non patrimoniale-biologico terminale quantificato in euro 36.803 ed un danno morale quantificato in euro 18.000 - poiché la morte è avvenuto dopo un lungo periodo di ricovero nel corso del quale ha percepito il progressivo Persona_1 peggioramento delle proprie condizioni di salute sino alla morte;
b) iure proprio un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da liquidare in euro
735.000 ed un ulteriore danno morale da liquidare in euro 245.000.
2. Si è costituita in giudizio Asur Marche – deducendo il difetto di legittimazione di poiché non dotata di autonoma soggettività giuridica ai COroparte_5 sensi dell'art. 2 L.R. Marche n. 13/2003 – chiedendo il rigetto della domanda avversaria e deducendo:
− il difetto di prova della condotta negligente dei sanitari e del nesso causale tra la stessa e la morte della paziente, considerato che: a) , dell'età di 84 anni, era Parte_4
4 affetta da “ipertrofia cardiaca, grave ipertensione arteriosa che la paziente si rifiutava di trattare, grave insufficienza renale non trattata, enfisema polmonare con broncopneumopatia cronica ostruttivs
(Bpcp), malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree”; b) i sanitari hanno operato con diligenza qualificata, nel pieno rispetto delle linee giuda, in considerazione delle condizioni della paziente;
− il difetto di prova del danno domandato, atteso che: a) quanto al danno iure hereditatis non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità, preclusa in caso di decesso immediato;
b) quanto al danno iure proprio, gli attori non hanno specificamente allegato, né dimostrato l'effettivo pregiudizio subito in conseguenza della morte della - non potendo in ogni caso essere riconosciuta loro (in Per_1 ragione del divieto di duplicazioni risarcitorie) né la personalizzazione del danno, né il danno morale.
3. Alla prima udienza del 29/5/2020 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.p.c. Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. parte attrice – oltre ad insistere nelle difese già svolte – ha precisato come: a) considerata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria non è onere del danneggiato dimostrare la negligenza dei sanitari ed il nesso causale tra la stessa ed il danno;
b) la circostanza che fosse affetta Persona_1 da patologie legate all'età non esclude la responsabilità dei sanitari, poiché le condizioni di salute della paziente all'ingresso al pronto soccorso risultavano buone, mentre i medici successivamente all'intervento hanno negligentemente omesso sia di farla deambulare
(provocandole “un'embolia polmonare infettiva da lungodegenza”), sia di farle assumere farmaci per un adeguato trattamento delle pregresse patologie (quali l'ossigenoterapia “utilizzata dalla paziente a domicilio per far fronte all'enfisema polmonare di cui soffriva”). Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum (essendosi Asur
Marche limitata a depositare la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.). All'udienza del 7/5/2021 è stata disposta CTU medico-legale - svolta dal Collegio composto dalla Dott.ssa Per_2
(medico-legale) e dal Dott. (specialista ortopedico); l'elaborato
[...] Persona_3 peritale è stato depositato in data 22/2/2022. Alla successiva udienza del 23/2/2023 ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In data 10/11/2023 si è costituita in giudizio (quale ente liquidatore dell'ex CP_1 [...]
[..
[...] ai sensi della L.R. 19/2022) il quale ha fatto proprie tutte le difese già svolte dalla CP_6 convenuta Asur.
Le conclusioni sono state quindi precisate all'udienza del 14/11/2024 (nel corso della quale l'attore, oltre ad insistere nelle iniziali domande svolte, “In via subordinata riduce la propria domanda alla luce degli esiti della CTU”); a tale udienza sono stati assegnati alle parti i termini ex CO art. 190 c.p.c. Con la propria comparsa conclusionale ha eccepito l'inammissibilità della nuova domanda risarcitoria svolta in via subordinata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni (poiché correlata ad un danno da perdita di chance mai dedotto in precedenza, né specificamente allegato). Con la memoria di replica parte attrice ha dedotto come la domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance non costituisca domanda nuova, essendo tale danno da ritenere ricompreso nell'iniziale più ampia domanda risarcitoria.
4. Così ricostruito il thema decidendum e le vicende processuali intercorse, la domanda svolta da parte attrice va rigettata nei termini meglio appresso esplicati.
5. Preliminarmente va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U, Sentenza n.
577 del 11/01/2008; Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n.
10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n.
11316).
Tale inquadramento giuridico non è venuto meno neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Detta legge, infatti, non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata - avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”.
La predetta impostazione è stata poi confermata dalla L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati dall'art. 6 1218 c.c., alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, quindi, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare (oltre che il contratto anche) il nesso di causalità tra l'evento di danno (morte, aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari (che devono essere debitamente e specificatamente allegate - cfr. fra le tante Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008 e ss. sicchè “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”). Solo quando il danneggiato abbia assolto all'onere di provare il nesso di causalità, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 13390/2007;
Cass. 2018 n. 26700; Cass. 2018 n. 20812; Cass. n. 26828/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass.
n. 18392/2017).
5.1. La ricostruzione giuridica sin qui operata - che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, esonerando l'attore dalla prova della colpa dei sanitari
– è, peraltro, applicabile ai soli danni prodotti nei confronti del paziente, unico soggetto legato contrattualmente alla struttura (anche ove detti danni siano richiesti iure hereditatis dai congiunti).
Diversamente, “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni da loro direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione subita dal danneggiato principale, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (cfr. ex multis Cass. 5590/2015 in motivazione) ed è dunque soggetto ad uno statuto parzialmente differente.
Il familiare che chiede il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte del congiunto per malpractice medica, infatti, fa valere iure proprio un interesse ontologicamente
7 autonomo e distinto rispetto a quello del paziente, che attiene al diverso bene giuridico della famiglia, e non già della salute. Per cui l'azione svolta dal primo non può che qualificarsi in definitiva di natura extracontrattuale, con conseguente applicabilità del relativo regime ed onere per l'attore di provare - oltre al nesso causale tra l'inadempimento e il danno negli stessi termini sopra delineati - anche la colpa della struttura sanitaria. Fanno eccezione i soli contratti con effetti protettivi verso terzi (es. contratto con la gestante) ove la responsabilità contrattuale assunta dalla struttura sanitaria verso il paziente si estende, mantenendo il proprio statuto giuridico, anche ai congiunti protetti con la possibilità per questi ultimi di agire contrattualmente anche iure proprio. (cfr. Cass. 10812/19). Categoria tuttavia irrilevante nel caso di specie.
5.2. In merito al danno evento, lo stesso può essere costituito sia dalla perdita anticipata della vita che dalla perdita di chance di sopravvivenza.
La nozione di chance è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità al fine di consentire il risarcimento del danno nei casi in cui gli elementi della fattispecie appaiono di difficile accertamento, attraverso una finzione giuridica diretta a sostituire un danno concretamente subito (come ad esempio un pregiudizio alla salute) con la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore rispetto a quello in concreto verificatosi (cfr. prima pronuncia sul punto Cass. n. 6506 del 1985).
Come osservato dalla più accorta dottrina e giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Cass. n.
5641 del 2018, pres. ed est. ), qualora l'evento di danno sia costituito non da una Parte_5 possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso
(quale, ad esempio, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni diverse.
Pertanto, la chance - intesa in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale - costituisce anch'esso un autonomo evento di danno che presuppone la necessaria indagine sul nesso causale.
In ogni caso l'accesso al risarcimento impone la prova del c.d. danno conseguenza – sicchè la chance per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore
8 statistico/percentuale può costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (cfr. ex multis Cass. n. 26822 del 2017).
Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che “la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; Cass. n.
25886/2022)” (cfr. Cass. 37740/2022) e pertanto “La domanda di risarcimento del danno da perdita delle chance di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che
l'ebbe in cura, deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima” (cfr. Cass. n.
21245/2012; sul punto anche Cass. 37740/2022 e Cass. 18568/2024).
6. Scendendo all'esame del merito della controversia di cui è causa e delle domande risarcitorie svolte dagli attori, va rilevato che dalla CTU svolta in corso di causa è emerso come al momento del ricovero (avvenuto il 13/12/2018) dell'età di anni Persona_1
84 fosse “affetta per quanto rilevato in anamnesi alla accettazione al ricovero ospedaliero da pregressa frattura di bacino, ipertensione arteriosa, RC, BPAP notturna per enfisema polmonare. La P era integra sul piano cognitivo, autonoma ed indipendente per le necessità personali antecedentemente all'evento traumatico poi motivo di ricovero. Erano infatti motivo di ricovero le conseguenze lesive di accidentale trauma da precipitazione domestico identificate, a seguito di opportuno percorso diagnostico, in una frattura persottotrocanterica del femore destro. La indisponibilità a visione diretta dei radiogrammi eseguiti in sede PS non consente il preciso inquadramento nosologico della frattura: il referto radiografico e le valutazioni ortopediche consentono ragionevolmente di sostenere la presenza di una frattura tipo 31.A3 secondo la classificazione AO/OTA delle fratture femorali prossimali di comune utilizzo. Per detta frattura era posta indicazione alla osteosintesi chirurgica, effettuata il 14.12.2018. Pienamente adeguato alle migliori pratiche appare il timing dell'intervento, condotto, in ossequio agli obiettivi previsti dal vigente Piano Nazionale Esiti, entro le 48 ore dalla diagnosi, con tempi congrui alle modalità di accesso ospedaliero e alle necessità di valutazione e studio pre-operatorie” (cfr. p. 18 CTU). Successivamente all'intervento è emerso quanto allo “Stato di salute generale post-operatorio” che “Le condizioni generali successive all'atto chirurgico possono definirsi valide, senza significative alterazioni dei parametri vitali, potendosi rilevare solo
9 una moderata anemizzazione (16 12 HB 8,8; 24 12 HB 8,2) chiaramente correlata alla perdita ematica post-traumatica e al successivo trauma operatorio. Faceva altresì precoce comparsa un rash cutaneo all'addome
e agli arti inferiori con reazioni cutanee diffuse in particolare sulla sede della cicatrice chirurgica di ignota origine patogenetica, presumibilmente riconducibile a reazione avversa da farmaco o dispositivo (successiva consapevolezza in corso di ricovero di allergie multiple: formaldeide, nichel, dubbia eritropoietina, augmentin)”
e quanto alla “Prognosi medica post-operatoria” che la “letteratura di settore sul tema “sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca consente, mediamente, di affermare come le fratture di anca nell'anziano siano associate ad un incremento della mortalità del 13% a 3 mesi e del 23% a 12 mesi e meno di 1/3 dei soggetti ritorna ai livelli funzionali presenti antecedentemente al trauma Questi dati “medi” di letteratura vanno affiancati ai dati di sopravvivenza attesa che per soggetto di sesso femminile della Regione Marche è pari a circa 85 anni (ISTAT 2010)”; nonché quanto a “Eventuali terapie post-operatorie” che “La ricordata anemizzazione post-traumatica e post-operatoria nel breve termine era ritenuta meritevole di pratiche emotrasfusive, Dalla registrazione della Terapia Trasfusionale in cartella, si evincono le seguenti sedute in data: 15/12/18 ore 10,55, 15/12/18 ore 13,30, 16/12/18, 24/12/18 La persistente anemizzazione, dovendosi ricordare la RC , era fatta oggetto di successive pratiche emotrasfusive: 04/01/2019 ore 11,45
(con termine alle 12:00,50), 04/01/19 ore 13 (con termine alle 14:00,15), 16/01/19 ore 11,15. Era avviata terapia cortisonica ed antistaminica per le reazioni cutanee diffuse. La ferita chirurgica richiedeva periodiche medicazioni e si consolidava in tempi fisiologici senza criticità. Il posizionamento dell'impianto di sintesi era verificato con indagini radiografiche che ne attestavano la validità.” (cfr. p. 19 e 20 CTU).
Quanto alla condotta dei sanitari nella fase di degenza post-operatoria dalla CTU è, inoltre, emerso che “Sull'immediato postoperatorio non vi è peraltro contestazione da Parte attrice. E' annotato a diario (19/12, 20/12, 21/12, 23/12) l'insorgenza ed il permanere di reazioni cutanee diffuse, meritevoli di terapia cortisonica ed antistaminica e persistenti nonostante detta terapia. La terapia antistaminica era modificata il 23/12 ed il 28/12 mentre il 28/12 era avviato dosaggio a scalare della terapia cortisonica. La
P era sottoposta a reiterate valutazioni dermatologiche ed allergologiche con effettuazione 05/01 di patch test .
Il problema si risolveva nella prima decade di gennaio 2019. Circa la varie patologie preesistenti e note in anamnesi si rileva che : - la situazione cardiovascolare, noto uno stato ipertensivo, veniva fatta oggetto di consulenze cardiologiche eseguite il 18/12/18 ed il 16/01/2019 in base alle quali era monitorata ed aggiornata terapia antipertensiva. I valori pressori si mantenevano stabili con recupero del quadro di instabilità presente all'ingresso - lo stato funzionale renale, nota una Insufficienza Renale Cronica, era
10 controllato Mediante periodici esami ematochimici: - 13/12: creatinemia 3,67; - 20/12: urea 111 creatinemia 3,32; - 24/12: urea 188 creatinemia 3,49; - 03/01: urea 148 creatinemia 2,92; - 14/01: urea 161 creatinemia 3,00; 15/01: urea 164 creatinina 2,99; - consulenza nefrologica 15/12/18, ecografia delle vie urinarie 17/12, consulenze nefrologiche 18/12/18, 20/12/18 , 11/01/19,
15/01/19, risultando posta in atto adeguata terapia condivisa dallo specialista cardiologo. I valori di funzionalità renale si mantenevano sostanzialmente stabili rispetto ai valori presenti dall'ingresso. Sono già state ricordate le pratiche emotrasfusive nelle date 04/01, 14/01 (HB 7,7) e 16/01 per persistente anemizzazione. Per quanto sopra può rilevarsi come la prolungata ospedalizzazione della paziente, nonostante una auspicata dimissione domiciliare entro la 1° settimana post-operatoria, appaia ampiamente giustificata dalle condizioni cliniche e dalle correlate necessità di monitoraggio e terapia. -Circa lo stato funzionale bronco-polmonare, noto e ben ricordato in cartella il comune uso domiciliare di BPAP notturna per enfisema polmonare, deve rilevarsi come appaiano incerti adozione ed utilizzo del presidio durante la degenza.
Nel diario infermieristico 16/12/18 si legge la pz si riposiziona autonomamente bipap notturna. Alla visita rianimatoria 16/01/19 si legge “inizierà B-PAP personale appena sarà disponibile in reparto, ripete EGA dopo due ore di Da rivalutare… Non è annotata l'effettuazione di consulenze a valenza Pt_6 pneumologica Non si rileva l'effettuazione di accertamenti strumentali del torace. Non può quindi evidenziarsi se, quando e con che modalità sia iniziata (continuata rispetto all'uso domiciliare) la ventilazione in B-PAP notturna durante la degenza In generale non appare attuato un complessivo monitoraggio dello stato funzionale bronco-polmonare. In concreto, lo stato di salute della P si modificava negativamente a decorrere dal
14/01/19, con la insorgenza in mattina di elevazione piretica TC > 38 (15.1: TC 38.3° alle15 e alle 19)
e una recidiva anemizzazione (HB 7,7 14.1), trattata con infusione di 2 sacche di emazie concentrate il 14.1 ed il 16/01. La P lamentava nella prime ore del 16/01 dolore intercostale sinistro di intensità tale da richiedere l'attivazione alle 2:55 della guarda dipartimentale. Ne derivava: • il riscontro all'auscultazione del torace di rumori diffusi in tutti i campi polmonari bilaterali • dato EGA di insufficienza respiratoria acuta ipossiemica-ipercapnica in paziente con enfisema polmonare 131; • dati ematochimici di Troponina 0,30 d
D-dimero 2797; • Rx torace con evidenza di versamento pleurico sinistro e addensamento polmonare. Il consulente cardiologo in data 16/01 h 11.40 formulava ipotesi diagnostica di embolia polmonare, non fatta oggetto tuttavia della richiesta verifica strumentale (la angioTC richiesta non era effettuata). In data 16/01 h
18.00 il consulente internista riscontrava la paziente soporosa non risvegliabile tachipnoica .. e poneva diagnosi di insufficienza respiratoria riacutizzata. Nel complesso i rilievi laboratoristici clinici e strumentali
11 deponevano per la comparsa sin dal 14.1 di una insufficienza respiratoria acuta su verosimile base flogistica polmonare (dubbia e non documentata la ipotizzata origine ab ingestis), tale da determinare un progressivo quanto rapido decadimento delle condizioni generali della paziente, fatto oggetto di un tardivo e carente approccio gestionale. La già lamentata carenza della valutazione bronco-polmonare non ha in sostanza consentito di apprezzare il rischio di complicanza broncopolmonare insito in un paziente allettato, scarsamente mobilizzato anche a letto, affetto da una broncopneumopatia severa preesistente, con una insufficienza renale cronica foriera di una ritenzione idrica. Una volta conclamata la insufficienza respiratoria, la severità del quadro e la presenza di comorbilità avrebbero dovuto indirizzare verso una tempestiva gestione in area intensiva o subintensiva o comunque, almeno, verso una più precoce presa di carico in ambiente internistico, avvenuta soltanto nel pomeriggio del 17/01/2019. Tale complessivo approccio avrebbe ragionevolmente permesso di individuare tempestivamente il problema flogistico emergente e di avviarne la dovuta gestione. Al trasferimento 17/01/2019 presso UO Medicina Interna Amandola per insufficienza respiratoria ipossiemica-ipercapnica in paziente con enfisema polmonare (come da diario clinico del 17/01/19 ore 16) risulta poi documentata la ventilazione in NIV fino al decesso della paziente, con transitorie interruzioni
(come da diario assistenziale del 18/01/19) per scarsa tolleranza: non si rileva peraltro la effettuazione di ulteriori accertamenti strumentali” (cfr. pp. 20-24 della relazione).
Sulla base di tali considerazioni il Collegio Peritale ha escluso l'attribuibilità dell'evento morte alla condotta dei sanitari “Trattandosi di paziente 84enne, reduce da un intervento di osteosintesi maggiore per frattura di anca, affetta da gravi polipatologie” – pur riconoscendo “una perdita di chance di sopravvivenza […] da considerare lieve” (cfr. p. 24 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU appaiono condivisibili – come confermate anche all'esito delle osservazioni degli attori, ove è chiarito che “stante il quadro clinico/laboratoristico presentato dalla paziente, caratterizzato da anemizzazione cronica, reazione allergica, in paziente con comorbilità, appare irrealistico ipotizzare la possibilità di una gestione domiciliare rendendosi invece necessaria una gestione specialistica in regime di degenza ospedaliera. Si condivide il giudizio circa la maggiore idoneità, a parità di livello di erogazione, della collocazione della paziente in ambiente internistico, ma il permanere in ambiente ortopedico è stato ampiamente vicariato da puntuale e ripetuto monitoraggio plurispecialistico”.
7. Ciò considerato – in applicazione dei principi sopra richiamati ai punti 5.1 e 5.2 della presente sentenza - preso atto dell'incertezza eventistica emersa dalla CTU, sono da rigettare le domande formulate dagli attori, sia di risarcimento iure hereditatis del danno
12 biologico terminale e morale subito dalla paziente, sia di risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale.
Infatti, l'evento morte è attribuibile al sanitario - che può essere chiamato a rispondere del danno biologico terminale, del danno morale cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale – solo quando la condotta (commissiva o omissiva) dallo stesso colpevolmente tenuta abbia cagionato la morte del paziente o una diminuzione della durata della sua vita, mentre una diversa condotta ne avrebbe consentito la guarigione.
Detta ipotesi è stata, con valutazione condivisa dal Tribunale, esclusa dal Collegio peritale - il quale ha affermato che per l'età della paziente di 84 anni e le condizioni pregresse della stessa non vi fossero percentuali statisticamente valide di guarigione.
Conseguentemente non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale (richiesti iure hereditatis) e del danno da lesione del rapporto parentale (domandato iure proprio dagli attori) - non potendo essere l'evento morte del paziente eziologicamente riconducibile alla condotta dei sanitari.
8. L'ulteriore diversa domanda di “risarcimento del danno da perdita di canche” formulata CO dagli attori in comparsa conclusionale (di cui ha dedotto l'inammissibilità) – va anch'essa rigettata.
Sul punto va rilevato come, all'esito della CTU, solo in sede di precisazione delle conclusioni gli attori si sono limitati a dedurre che “In via subordinata riduc[ono] la propria domanda alla luce degli esiti della CTU” senza null'altro precisare;
inoltre gli stessi con la comparsa conclusionale nulla hanno ulteriormente precisato in merito al dedotto danno da “perdita di chance”, pur dando atto che “in via subordinata, aderiscono alle conclusioni della C.T.U . medico – legale del
22/2/2022, riportandosi ad esse ai fini della determinazione del quantum debeatur, a cura del giudice, anche riguardo al risarcimento del danno morale”. Inoltre – anche in relazione all'eccezione CO formulata da in comparsa conclusionale (di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, perché nuova e non specificamente formulata in precedenza) - gli attori negli scritti conclusivi hanno esclusivamente dedotto come il danno da perdita di chance sia da intendere ricompreso nella più ampia domanda risarcitoria già inizialmente svolta.
13 Sul punto va, tuttavia, rilevato come la chance di natura non patrimoniale rappresenta la perdita di una concreta possibilità di ottenere un miglior risultato atteso, incerto e eventuale,
a causa della condotta colposa del sanitario - perdita che configura un danno risarcibile solo se la chance perduta si caratterizza per la sua apprezzabile serietà e consistenza (anche sotto il profilo del c.d. danno conseguenza - cfr. Cass. n. 26975/2008; Cass. n. 4170/2015). Quindi,
l'autonoma domanda di risarcimento del danno da perdita di chance deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima - poiché intrinsecamente distinta, per oggetto e natura, dalla domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato ottenimento del risultato.
Al riguardo si richiama Cass. n. 37740/2022 - già sopra citata - secondo cui “in linea con
l'orientamento prevalente di questa Corte e ormai consolidato (tra le altre: Cass. n. 21245/2012; Cass. n.
13491/2014; Cass. n. 25886/2022), in tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (nella specie, di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura), deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima. E tanto perché la “chance” non è una mera aspettativa di fatto e, quanto in particolare alla chance c.d. non patrimoniale, consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (Cass. n. 5641/2018; Cass. n.
28993/2019; Cass. n. 25886/2022). Pertanto, è nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata per la prima volta in appello (e a maggior ragione, come nella specie, proposta soltanto con la comparsa conclusionale, che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte: Cass. n. 16152/2010; Cass. n. 20232/2022)” (cfr. giurisprudenza di merito conforme Tribunale di Frosinone n. 829/2024; Tribunale di Palermo n. 4147/2016).
14 In specie, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance formulata dagli attori in comparsa conclusionale - poichè non può considerarsi implicita nella richiesta generica di condanna al risarcimento “di tutti i danni” inizialmente svolta - deve ritenersi tardivamente formulata ed, in ogni caso, non specificamente proposta (nulla avendo gli stessi mai dedotto, neppure negli scritti conclusivi, né in merito all' incertezza eventistica che caratterizza l'istituto della chance, né in merito a serietà, consistenza ed apprezzabilità della stessa ed al danno conseguenza derivato, di cui è chiesto il risarcimento) – apparendo necessario affinché la domanda risarcitoria da perdita di chance possa considerarsi ritualmente proposta che la parte abbia prefigurato, sul piano strutturale, un illecito costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento incerto, con la necessità di precisare l'oggetto e la consistenza della chance perduta, nonché le conseguenze immediate e dirette derivate dalla relativa lesione (cfr. Cass. n. 4170/2015; Cass. n. 28993/2019).
La domanda risarcitoria, anche sotto tale profilo, viene pertanto rigettata.
9. In considerazione delle peculiarità del caso e dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale in merito al risarcimento del danno da perdita di chance, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. Viene, altresì, posto definitivamente a carico delle parti in via solidale il compenso già liquidato al CTU con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G.
2355/2019, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Le domande formulata dagli attori;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 18/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2355 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, scaduti in data 3/2/2025 i termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) – in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di - rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_1
Giuseppe Villa ed Alessandro Villa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
-attore
CONTRO
(C.F. - quale ente liquidatore dell'ex Asur Marche ai sensi CP_1 P.IVA_1 della L.R. 19/2022 - rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Micozzi, giusta procura alle liti depositata in data 10/11/2023;
-convenuto-
***
OGGETTO: “responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE ATTRICE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione […] In via subordinata riduce la propria domanda alla luce degli esiti della CTU e chiede
l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, accertare che la morte di Per_1
è diretta conseguenza di un inadeguato ed inidoneo trattamento sanitario, consistito in una degenza
[...] nonché in un allettamento eccessivamente prolungati ed ingiustificati nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Fermo dopo un intervento di ricomposizione della frattura del femore destro, seguiti da un'elevata e protratta esposizione ad infezioni nosocomiali, che ne procuravano un aggravamento delle condizioni di salute (insorgenza di un'iperpiressia, di una polmonite infettiva non ab ingestis e di un'insufficienza respiratoria acuta, quest'ultima mai alleviata mediante trattamento respiratorio assistito, sia con NIV che con BPAP), fino a darle la morte. 2) nel merito, condannare le convenute – in solido fra loro – al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis derivanti dalla morte della sig.ra , Persona_1 secondo la causale di cui in esposto, mediante il pagamento di complessivi €. 1.034.803,00
(unmilionetrentaquattromilaottocentotre/00 euro) salva la miglior somma benvisa dal giudice all'esito dell'espletanda istruttoria. Il tutto, con interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo effettivo sul capitale, ed interessi dalla sentenza al pagamento effettivo. 3) nel merito, condannare le convenute – in solido tra loro – al versamento, in favore del bilancio dello Stato, della somma di €. 1.686,00, pari al valore del C.U. dovuto per il presente giudizio, in quanto esse, senza giustificato motivo, non hanno partecipato al procedimento di mediazione civile obbligatoria, ex art. 5 D.Lgs. n.28/2010. Vinte le spese e le competenze del giudizio, da distrarsi espressamente in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
PER PARTE CONVENUTA il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 5/3/2020. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; si trascrivono di seguito le conclusioni richiamate
“Piaccia all'Il.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda, comunque motivata, degli attori nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e diritto, sia nell'an, sia COroparte_2
2 nel quantum. Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda dichiarare, nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012, art. 7 L. 8-3-2017 n. 24 non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento. Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente".
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 6/12/2019 , e Parte_1 Parte_2
– in proprio e quali eredi della madre deceduta a Fermo Parte_3 Persona_1 il 21/1/2019 - hanno convenuto in giudizio ed COroparte_3
, chiedendone l'accertamento della responsabilità per negligente COroparte_4 condotta professionale tenuta dai sanitari nella fase post-operatoria di degenza della paziente
, successiva all'intervento chirurgico eseguito in data 14/12/2028 presso Persona_1
l'ospedale di Fermo - con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditatis.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− a seguito di una caduta accidentale avvenuta in data 13/12/2018 Persona_1
veniva sottoposta a visita radiografica presso l'Ospedale Civile di Fermo, ove le veniva diagnosticata “frattura per-sotto-troncaterica” del femore destro;
− in data 14/12/2018 veniva quindi sottoposta nel reparto di Persona_1
ortopedia del medesimo ospedale ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi della frattura, con chiodo endomidollare gamma” con dimissioni programmate per la data del
17/12/2018 ;
− nei giorni seguenti, a causa dell'insorgenza di un rash cutaneo all'addome ed agli arti inferiori, le dimissioni della paziente venivano posticipate e riprogrammate per il
27/12/2018, con previsione di trasferimento della stessa presso un centro riabilitativo;
3 − il ricovero della paziente, tuttavia, si protraeva oltre la predetta data ed il 17/1/2019 si verificava un peggioramento progressivo del quadro clinico - per “sopravvenienza di dolore toracico, di uno stato soporoso, febbrile, dispnoico e tachipnoico, di un versamento pleurico sinistro, di un affastellamento polmonare, di una grave insufficienza respiratoria acuta ipossiemica ipercapnica, di una forte insufficienza renale e di una disfagia” che ne imponeva il trasferimento al reparto di medicina interna;
− la paziente decedeva presso tale reparto in data 21/1/2019 per “polmonite ab ingestis, insufficienza respiratoria cronica riacutizzata, shock cardiogeno terminale in paziente con fibrillazione atriale ed esiti di frattura del femore destro”;
− il decesso della paziente è stato causato da infezioni sopraggiunte, per l'eccessiva ed in giustificata durata del ricovero nel reparto di ortopedia in stato di allettamento – motivato unicamente dall'esigenza di svolgere consulenza allergologica per il rash cutaneo insorto, che poteva essere eseguita anche in ambito ambulatoriale;
− sussiste nesso di causalità tra la morte della paziente e la condotta negligente dei sanitari del reparto di ortopedia nella fase post operatoria dell'intervento al femore, per avere prolungato la degenza oltre ai 10 giorni previsti dalle Linee Guida (fino a 34 giorni);
− va pertanto riconosciuto agli attori, figli di a) iure hereditatis, un Persona_1
danno non patrimoniale-biologico terminale quantificato in euro 36.803 ed un danno morale quantificato in euro 18.000 - poiché la morte è avvenuto dopo un lungo periodo di ricovero nel corso del quale ha percepito il progressivo Persona_1 peggioramento delle proprie condizioni di salute sino alla morte;
b) iure proprio un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da liquidare in euro
735.000 ed un ulteriore danno morale da liquidare in euro 245.000.
2. Si è costituita in giudizio Asur Marche – deducendo il difetto di legittimazione di poiché non dotata di autonoma soggettività giuridica ai COroparte_5 sensi dell'art. 2 L.R. Marche n. 13/2003 – chiedendo il rigetto della domanda avversaria e deducendo:
− il difetto di prova della condotta negligente dei sanitari e del nesso causale tra la stessa e la morte della paziente, considerato che: a) , dell'età di 84 anni, era Parte_4
4 affetta da “ipertrofia cardiaca, grave ipertensione arteriosa che la paziente si rifiutava di trattare, grave insufficienza renale non trattata, enfisema polmonare con broncopneumopatia cronica ostruttivs
(Bpcp), malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile delle vie aeree”; b) i sanitari hanno operato con diligenza qualificata, nel pieno rispetto delle linee giuda, in considerazione delle condizioni della paziente;
− il difetto di prova del danno domandato, atteso che: a) quanto al danno iure hereditatis non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità, preclusa in caso di decesso immediato;
b) quanto al danno iure proprio, gli attori non hanno specificamente allegato, né dimostrato l'effettivo pregiudizio subito in conseguenza della morte della - non potendo in ogni caso essere riconosciuta loro (in Per_1 ragione del divieto di duplicazioni risarcitorie) né la personalizzazione del danno, né il danno morale.
3. Alla prima udienza del 29/5/2020 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.p.c. Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. parte attrice – oltre ad insistere nelle difese già svolte – ha precisato come: a) considerata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria non è onere del danneggiato dimostrare la negligenza dei sanitari ed il nesso causale tra la stessa ed il danno;
b) la circostanza che fosse affetta Persona_1 da patologie legate all'età non esclude la responsabilità dei sanitari, poiché le condizioni di salute della paziente all'ingresso al pronto soccorso risultavano buone, mentre i medici successivamente all'intervento hanno negligentemente omesso sia di farla deambulare
(provocandole “un'embolia polmonare infettiva da lungodegenza”), sia di farle assumere farmaci per un adeguato trattamento delle pregresse patologie (quali l'ossigenoterapia “utilizzata dalla paziente a domicilio per far fronte all'enfisema polmonare di cui soffriva”). Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum (essendosi Asur
Marche limitata a depositare la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.). All'udienza del 7/5/2021 è stata disposta CTU medico-legale - svolta dal Collegio composto dalla Dott.ssa Per_2
(medico-legale) e dal Dott. (specialista ortopedico); l'elaborato
[...] Persona_3 peritale è stato depositato in data 22/2/2022. Alla successiva udienza del 23/2/2023 ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In data 10/11/2023 si è costituita in giudizio (quale ente liquidatore dell'ex CP_1 [...]
[..
[...] ai sensi della L.R. 19/2022) il quale ha fatto proprie tutte le difese già svolte dalla CP_6 convenuta Asur.
Le conclusioni sono state quindi precisate all'udienza del 14/11/2024 (nel corso della quale l'attore, oltre ad insistere nelle iniziali domande svolte, “In via subordinata riduce la propria domanda alla luce degli esiti della CTU”); a tale udienza sono stati assegnati alle parti i termini ex CO art. 190 c.p.c. Con la propria comparsa conclusionale ha eccepito l'inammissibilità della nuova domanda risarcitoria svolta in via subordinata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni (poiché correlata ad un danno da perdita di chance mai dedotto in precedenza, né specificamente allegato). Con la memoria di replica parte attrice ha dedotto come la domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance non costituisca domanda nuova, essendo tale danno da ritenere ricompreso nell'iniziale più ampia domanda risarcitoria.
4. Così ricostruito il thema decidendum e le vicende processuali intercorse, la domanda svolta da parte attrice va rigettata nei termini meglio appresso esplicati.
5. Preliminarmente va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U, Sentenza n.
577 del 11/01/2008; Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n.
10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n.
11316).
Tale inquadramento giuridico non è venuto meno neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Detta legge, infatti, non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata - avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”.
La predetta impostazione è stata poi confermata dalla L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati dall'art. 6 1218 c.c., alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del
11/01/2008).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, quindi, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare (oltre che il contratto anche) il nesso di causalità tra l'evento di danno (morte, aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari (che devono essere debitamente e specificatamente allegate - cfr. fra le tante Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008 e ss. sicchè “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare
l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”). Solo quando il danneggiato abbia assolto all'onere di provare il nesso di causalità, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 13390/2007;
Cass. 2018 n. 26700; Cass. 2018 n. 20812; Cass. n. 26828/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass.
n. 18392/2017).
5.1. La ricostruzione giuridica sin qui operata - che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, esonerando l'attore dalla prova della colpa dei sanitari
– è, peraltro, applicabile ai soli danni prodotti nei confronti del paziente, unico soggetto legato contrattualmente alla struttura (anche ove detti danni siano richiesti iure hereditatis dai congiunti).
Diversamente, “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni da loro direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione subita dal danneggiato principale, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (cfr. ex multis Cass. 5590/2015 in motivazione) ed è dunque soggetto ad uno statuto parzialmente differente.
Il familiare che chiede il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte del congiunto per malpractice medica, infatti, fa valere iure proprio un interesse ontologicamente
7 autonomo e distinto rispetto a quello del paziente, che attiene al diverso bene giuridico della famiglia, e non già della salute. Per cui l'azione svolta dal primo non può che qualificarsi in definitiva di natura extracontrattuale, con conseguente applicabilità del relativo regime ed onere per l'attore di provare - oltre al nesso causale tra l'inadempimento e il danno negli stessi termini sopra delineati - anche la colpa della struttura sanitaria. Fanno eccezione i soli contratti con effetti protettivi verso terzi (es. contratto con la gestante) ove la responsabilità contrattuale assunta dalla struttura sanitaria verso il paziente si estende, mantenendo il proprio statuto giuridico, anche ai congiunti protetti con la possibilità per questi ultimi di agire contrattualmente anche iure proprio. (cfr. Cass. 10812/19). Categoria tuttavia irrilevante nel caso di specie.
5.2. In merito al danno evento, lo stesso può essere costituito sia dalla perdita anticipata della vita che dalla perdita di chance di sopravvivenza.
La nozione di chance è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità al fine di consentire il risarcimento del danno nei casi in cui gli elementi della fattispecie appaiono di difficile accertamento, attraverso una finzione giuridica diretta a sostituire un danno concretamente subito (come ad esempio un pregiudizio alla salute) con la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore rispetto a quello in concreto verificatosi (cfr. prima pronuncia sul punto Cass. n. 6506 del 1985).
Come osservato dalla più accorta dottrina e giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Cass. n.
5641 del 2018, pres. ed est. ), qualora l'evento di danno sia costituito non da una Parte_5 possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso
(quale, ad esempio, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni diverse.
Pertanto, la chance - intesa in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale - costituisce anch'esso un autonomo evento di danno che presuppone la necessaria indagine sul nesso causale.
In ogni caso l'accesso al risarcimento impone la prova del c.d. danno conseguenza – sicchè la chance per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore
8 statistico/percentuale può costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto (cfr. ex multis Cass. n. 26822 del 2017).
Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che “la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; Cass. n.
25886/2022)” (cfr. Cass. 37740/2022) e pertanto “La domanda di risarcimento del danno da perdita delle chance di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che
l'ebbe in cura, deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima” (cfr. Cass. n.
21245/2012; sul punto anche Cass. 37740/2022 e Cass. 18568/2024).
6. Scendendo all'esame del merito della controversia di cui è causa e delle domande risarcitorie svolte dagli attori, va rilevato che dalla CTU svolta in corso di causa è emerso come al momento del ricovero (avvenuto il 13/12/2018) dell'età di anni Persona_1
84 fosse “affetta per quanto rilevato in anamnesi alla accettazione al ricovero ospedaliero da pregressa frattura di bacino, ipertensione arteriosa, RC, BPAP notturna per enfisema polmonare. La P era integra sul piano cognitivo, autonoma ed indipendente per le necessità personali antecedentemente all'evento traumatico poi motivo di ricovero. Erano infatti motivo di ricovero le conseguenze lesive di accidentale trauma da precipitazione domestico identificate, a seguito di opportuno percorso diagnostico, in una frattura persottotrocanterica del femore destro. La indisponibilità a visione diretta dei radiogrammi eseguiti in sede PS non consente il preciso inquadramento nosologico della frattura: il referto radiografico e le valutazioni ortopediche consentono ragionevolmente di sostenere la presenza di una frattura tipo 31.A3 secondo la classificazione AO/OTA delle fratture femorali prossimali di comune utilizzo. Per detta frattura era posta indicazione alla osteosintesi chirurgica, effettuata il 14.12.2018. Pienamente adeguato alle migliori pratiche appare il timing dell'intervento, condotto, in ossequio agli obiettivi previsti dal vigente Piano Nazionale Esiti, entro le 48 ore dalla diagnosi, con tempi congrui alle modalità di accesso ospedaliero e alle necessità di valutazione e studio pre-operatorie” (cfr. p. 18 CTU). Successivamente all'intervento è emerso quanto allo “Stato di salute generale post-operatorio” che “Le condizioni generali successive all'atto chirurgico possono definirsi valide, senza significative alterazioni dei parametri vitali, potendosi rilevare solo
9 una moderata anemizzazione (16 12 HB 8,8; 24 12 HB 8,2) chiaramente correlata alla perdita ematica post-traumatica e al successivo trauma operatorio. Faceva altresì precoce comparsa un rash cutaneo all'addome
e agli arti inferiori con reazioni cutanee diffuse in particolare sulla sede della cicatrice chirurgica di ignota origine patogenetica, presumibilmente riconducibile a reazione avversa da farmaco o dispositivo (successiva consapevolezza in corso di ricovero di allergie multiple: formaldeide, nichel, dubbia eritropoietina, augmentin)”
e quanto alla “Prognosi medica post-operatoria” che la “letteratura di settore sul tema “sopravvivenza dell'anziano dopo frattura di anca consente, mediamente, di affermare come le fratture di anca nell'anziano siano associate ad un incremento della mortalità del 13% a 3 mesi e del 23% a 12 mesi e meno di 1/3 dei soggetti ritorna ai livelli funzionali presenti antecedentemente al trauma Questi dati “medi” di letteratura vanno affiancati ai dati di sopravvivenza attesa che per soggetto di sesso femminile della Regione Marche è pari a circa 85 anni (ISTAT 2010)”; nonché quanto a “Eventuali terapie post-operatorie” che “La ricordata anemizzazione post-traumatica e post-operatoria nel breve termine era ritenuta meritevole di pratiche emotrasfusive, Dalla registrazione della Terapia Trasfusionale in cartella, si evincono le seguenti sedute in data: 15/12/18 ore 10,55, 15/12/18 ore 13,30, 16/12/18, 24/12/18 La persistente anemizzazione, dovendosi ricordare la RC , era fatta oggetto di successive pratiche emotrasfusive: 04/01/2019 ore 11,45
(con termine alle 12:00,50), 04/01/19 ore 13 (con termine alle 14:00,15), 16/01/19 ore 11,15. Era avviata terapia cortisonica ed antistaminica per le reazioni cutanee diffuse. La ferita chirurgica richiedeva periodiche medicazioni e si consolidava in tempi fisiologici senza criticità. Il posizionamento dell'impianto di sintesi era verificato con indagini radiografiche che ne attestavano la validità.” (cfr. p. 19 e 20 CTU).
Quanto alla condotta dei sanitari nella fase di degenza post-operatoria dalla CTU è, inoltre, emerso che “Sull'immediato postoperatorio non vi è peraltro contestazione da Parte attrice. E' annotato a diario (19/12, 20/12, 21/12, 23/12) l'insorgenza ed il permanere di reazioni cutanee diffuse, meritevoli di terapia cortisonica ed antistaminica e persistenti nonostante detta terapia. La terapia antistaminica era modificata il 23/12 ed il 28/12 mentre il 28/12 era avviato dosaggio a scalare della terapia cortisonica. La
P era sottoposta a reiterate valutazioni dermatologiche ed allergologiche con effettuazione 05/01 di patch test .
Il problema si risolveva nella prima decade di gennaio 2019. Circa la varie patologie preesistenti e note in anamnesi si rileva che : - la situazione cardiovascolare, noto uno stato ipertensivo, veniva fatta oggetto di consulenze cardiologiche eseguite il 18/12/18 ed il 16/01/2019 in base alle quali era monitorata ed aggiornata terapia antipertensiva. I valori pressori si mantenevano stabili con recupero del quadro di instabilità presente all'ingresso - lo stato funzionale renale, nota una Insufficienza Renale Cronica, era
10 controllato Mediante periodici esami ematochimici: - 13/12: creatinemia 3,67; - 20/12: urea 111 creatinemia 3,32; - 24/12: urea 188 creatinemia 3,49; - 03/01: urea 148 creatinemia 2,92; - 14/01: urea 161 creatinemia 3,00; 15/01: urea 164 creatinina 2,99; - consulenza nefrologica 15/12/18, ecografia delle vie urinarie 17/12, consulenze nefrologiche 18/12/18, 20/12/18 , 11/01/19,
15/01/19, risultando posta in atto adeguata terapia condivisa dallo specialista cardiologo. I valori di funzionalità renale si mantenevano sostanzialmente stabili rispetto ai valori presenti dall'ingresso. Sono già state ricordate le pratiche emotrasfusive nelle date 04/01, 14/01 (HB 7,7) e 16/01 per persistente anemizzazione. Per quanto sopra può rilevarsi come la prolungata ospedalizzazione della paziente, nonostante una auspicata dimissione domiciliare entro la 1° settimana post-operatoria, appaia ampiamente giustificata dalle condizioni cliniche e dalle correlate necessità di monitoraggio e terapia. -Circa lo stato funzionale bronco-polmonare, noto e ben ricordato in cartella il comune uso domiciliare di BPAP notturna per enfisema polmonare, deve rilevarsi come appaiano incerti adozione ed utilizzo del presidio durante la degenza.
Nel diario infermieristico 16/12/18 si legge la pz si riposiziona autonomamente bipap notturna. Alla visita rianimatoria 16/01/19 si legge “inizierà B-PAP personale appena sarà disponibile in reparto, ripete EGA dopo due ore di Da rivalutare… Non è annotata l'effettuazione di consulenze a valenza Pt_6 pneumologica Non si rileva l'effettuazione di accertamenti strumentali del torace. Non può quindi evidenziarsi se, quando e con che modalità sia iniziata (continuata rispetto all'uso domiciliare) la ventilazione in B-PAP notturna durante la degenza In generale non appare attuato un complessivo monitoraggio dello stato funzionale bronco-polmonare. In concreto, lo stato di salute della P si modificava negativamente a decorrere dal
14/01/19, con la insorgenza in mattina di elevazione piretica TC > 38 (15.1: TC 38.3° alle15 e alle 19)
e una recidiva anemizzazione (HB 7,7 14.1), trattata con infusione di 2 sacche di emazie concentrate il 14.1 ed il 16/01. La P lamentava nella prime ore del 16/01 dolore intercostale sinistro di intensità tale da richiedere l'attivazione alle 2:55 della guarda dipartimentale. Ne derivava: • il riscontro all'auscultazione del torace di rumori diffusi in tutti i campi polmonari bilaterali • dato EGA di insufficienza respiratoria acuta ipossiemica-ipercapnica in paziente con enfisema polmonare 131; • dati ematochimici di Troponina 0,30 d
D-dimero 2797; • Rx torace con evidenza di versamento pleurico sinistro e addensamento polmonare. Il consulente cardiologo in data 16/01 h 11.40 formulava ipotesi diagnostica di embolia polmonare, non fatta oggetto tuttavia della richiesta verifica strumentale (la angioTC richiesta non era effettuata). In data 16/01 h
18.00 il consulente internista riscontrava la paziente soporosa non risvegliabile tachipnoica .. e poneva diagnosi di insufficienza respiratoria riacutizzata. Nel complesso i rilievi laboratoristici clinici e strumentali
11 deponevano per la comparsa sin dal 14.1 di una insufficienza respiratoria acuta su verosimile base flogistica polmonare (dubbia e non documentata la ipotizzata origine ab ingestis), tale da determinare un progressivo quanto rapido decadimento delle condizioni generali della paziente, fatto oggetto di un tardivo e carente approccio gestionale. La già lamentata carenza della valutazione bronco-polmonare non ha in sostanza consentito di apprezzare il rischio di complicanza broncopolmonare insito in un paziente allettato, scarsamente mobilizzato anche a letto, affetto da una broncopneumopatia severa preesistente, con una insufficienza renale cronica foriera di una ritenzione idrica. Una volta conclamata la insufficienza respiratoria, la severità del quadro e la presenza di comorbilità avrebbero dovuto indirizzare verso una tempestiva gestione in area intensiva o subintensiva o comunque, almeno, verso una più precoce presa di carico in ambiente internistico, avvenuta soltanto nel pomeriggio del 17/01/2019. Tale complessivo approccio avrebbe ragionevolmente permesso di individuare tempestivamente il problema flogistico emergente e di avviarne la dovuta gestione. Al trasferimento 17/01/2019 presso UO Medicina Interna Amandola per insufficienza respiratoria ipossiemica-ipercapnica in paziente con enfisema polmonare (come da diario clinico del 17/01/19 ore 16) risulta poi documentata la ventilazione in NIV fino al decesso della paziente, con transitorie interruzioni
(come da diario assistenziale del 18/01/19) per scarsa tolleranza: non si rileva peraltro la effettuazione di ulteriori accertamenti strumentali” (cfr. pp. 20-24 della relazione).
Sulla base di tali considerazioni il Collegio Peritale ha escluso l'attribuibilità dell'evento morte alla condotta dei sanitari “Trattandosi di paziente 84enne, reduce da un intervento di osteosintesi maggiore per frattura di anca, affetta da gravi polipatologie” – pur riconoscendo “una perdita di chance di sopravvivenza […] da considerare lieve” (cfr. p. 24 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU appaiono condivisibili – come confermate anche all'esito delle osservazioni degli attori, ove è chiarito che “stante il quadro clinico/laboratoristico presentato dalla paziente, caratterizzato da anemizzazione cronica, reazione allergica, in paziente con comorbilità, appare irrealistico ipotizzare la possibilità di una gestione domiciliare rendendosi invece necessaria una gestione specialistica in regime di degenza ospedaliera. Si condivide il giudizio circa la maggiore idoneità, a parità di livello di erogazione, della collocazione della paziente in ambiente internistico, ma il permanere in ambiente ortopedico è stato ampiamente vicariato da puntuale e ripetuto monitoraggio plurispecialistico”.
7. Ciò considerato – in applicazione dei principi sopra richiamati ai punti 5.1 e 5.2 della presente sentenza - preso atto dell'incertezza eventistica emersa dalla CTU, sono da rigettare le domande formulate dagli attori, sia di risarcimento iure hereditatis del danno
12 biologico terminale e morale subito dalla paziente, sia di risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale.
Infatti, l'evento morte è attribuibile al sanitario - che può essere chiamato a rispondere del danno biologico terminale, del danno morale cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale – solo quando la condotta (commissiva o omissiva) dallo stesso colpevolmente tenuta abbia cagionato la morte del paziente o una diminuzione della durata della sua vita, mentre una diversa condotta ne avrebbe consentito la guarigione.
Detta ipotesi è stata, con valutazione condivisa dal Tribunale, esclusa dal Collegio peritale - il quale ha affermato che per l'età della paziente di 84 anni e le condizioni pregresse della stessa non vi fossero percentuali statisticamente valide di guarigione.
Conseguentemente non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale (richiesti iure hereditatis) e del danno da lesione del rapporto parentale (domandato iure proprio dagli attori) - non potendo essere l'evento morte del paziente eziologicamente riconducibile alla condotta dei sanitari.
8. L'ulteriore diversa domanda di “risarcimento del danno da perdita di canche” formulata CO dagli attori in comparsa conclusionale (di cui ha dedotto l'inammissibilità) – va anch'essa rigettata.
Sul punto va rilevato come, all'esito della CTU, solo in sede di precisazione delle conclusioni gli attori si sono limitati a dedurre che “In via subordinata riduc[ono] la propria domanda alla luce degli esiti della CTU” senza null'altro precisare;
inoltre gli stessi con la comparsa conclusionale nulla hanno ulteriormente precisato in merito al dedotto danno da “perdita di chance”, pur dando atto che “in via subordinata, aderiscono alle conclusioni della C.T.U . medico – legale del
22/2/2022, riportandosi ad esse ai fini della determinazione del quantum debeatur, a cura del giudice, anche riguardo al risarcimento del danno morale”. Inoltre – anche in relazione all'eccezione CO formulata da in comparsa conclusionale (di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, perché nuova e non specificamente formulata in precedenza) - gli attori negli scritti conclusivi hanno esclusivamente dedotto come il danno da perdita di chance sia da intendere ricompreso nella più ampia domanda risarcitoria già inizialmente svolta.
13 Sul punto va, tuttavia, rilevato come la chance di natura non patrimoniale rappresenta la perdita di una concreta possibilità di ottenere un miglior risultato atteso, incerto e eventuale,
a causa della condotta colposa del sanitario - perdita che configura un danno risarcibile solo se la chance perduta si caratterizza per la sua apprezzabile serietà e consistenza (anche sotto il profilo del c.d. danno conseguenza - cfr. Cass. n. 26975/2008; Cass. n. 4170/2015). Quindi,
l'autonoma domanda di risarcimento del danno da perdita di chance deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima - poiché intrinsecamente distinta, per oggetto e natura, dalla domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato ottenimento del risultato.
Al riguardo si richiama Cass. n. 37740/2022 - già sopra citata - secondo cui “in linea con
l'orientamento prevalente di questa Corte e ormai consolidato (tra le altre: Cass. n. 21245/2012; Cass. n.
13491/2014; Cass. n. 25886/2022), in tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (nella specie, di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura), deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima. E tanto perché la “chance” non è una mera aspettativa di fatto e, quanto in particolare alla chance c.d. non patrimoniale, consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (Cass. n. 5641/2018; Cass. n.
28993/2019; Cass. n. 25886/2022). Pertanto, è nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di chance avanzata per la prima volta in appello (e a maggior ragione, come nella specie, proposta soltanto con la comparsa conclusionale, che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte: Cass. n. 16152/2010; Cass. n. 20232/2022)” (cfr. giurisprudenza di merito conforme Tribunale di Frosinone n. 829/2024; Tribunale di Palermo n. 4147/2016).
14 In specie, pertanto, la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance formulata dagli attori in comparsa conclusionale - poichè non può considerarsi implicita nella richiesta generica di condanna al risarcimento “di tutti i danni” inizialmente svolta - deve ritenersi tardivamente formulata ed, in ogni caso, non specificamente proposta (nulla avendo gli stessi mai dedotto, neppure negli scritti conclusivi, né in merito all' incertezza eventistica che caratterizza l'istituto della chance, né in merito a serietà, consistenza ed apprezzabilità della stessa ed al danno conseguenza derivato, di cui è chiesto il risarcimento) – apparendo necessario affinché la domanda risarcitoria da perdita di chance possa considerarsi ritualmente proposta che la parte abbia prefigurato, sul piano strutturale, un illecito costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento incerto, con la necessità di precisare l'oggetto e la consistenza della chance perduta, nonché le conseguenze immediate e dirette derivate dalla relativa lesione (cfr. Cass. n. 4170/2015; Cass. n. 28993/2019).
La domanda risarcitoria, anche sotto tale profilo, viene pertanto rigettata.
9. In considerazione delle peculiarità del caso e dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale in merito al risarcimento del danno da perdita di chance, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. Viene, altresì, posto definitivamente a carico delle parti in via solidale il compenso già liquidato al CTU con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G.
2355/2019, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Le domande formulata dagli attori;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 18/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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