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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/11/2024, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N.RG. 1254/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1254/2020 e trattenuta in decisione all'udienza del 18.7.2023. promossa da
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv. ti Paola Cruciano e Michele Perrone, entrambi del Foro di Bari
e con studio professionale sito in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A ed entrambi con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Simona Parisini, sito in Bologna, Via Guglielmo Marconi, 41;
-Appellante- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Graziosi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Bologna, Via Barberia, 22.
-appellata-
, in qualità di erede del de cuius CP_2 Persona_1
, in qualità di erede del de cuius Parte_2 Persona_1
-Appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 20192/2020 del Tribunale ordinario di Bologna pronunciata ex art 281 sexies c.p.c. del 15.5.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- conveniva in giudizio l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale pro tempore e gli eredi di (nelle more Persona_1 deceduto), innanzi al Tribunale civile di Bologna, al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale, avvenuto in data 17.9.2011 ad ore 18.30, in cui il riportava gravi lesioni, T_ diagnosticate in un “trauma contursivo agli arti inferiori con frattura del femore sinistro e della tibia destra, nonché della falange unguale destra e un trauma contursivo rachide cervicale”, per via delle quali veniva sottoposto ad un primo intervento chirurgico con dimissioni in data 1.10.2011, per poi essere sottoposto nel gennaio 2012 ad un nuovo intervento chirurgico, cui faceva seguito un periodo di degenza. Secondo la tesi del , la lunga degenza cui il medesimo veniva T_ costretto era causa del successivo licenziamento avvenuto, in data 31.12.2012, per superamento del periodo di comporto. Tale accadimento incideva notevolmente sia sulla situazione patrimoniale del danneggiato che prima del sinistro ricopriva la mansione di dirigente presso una rinomata società, nonché su quella emotiva del medesimo, avendo dovuto modificare sensibilmente il proprio stile di vita e rinunciare ai propri hobby.
- Nel giudizio così instaurato, si costituiva la Parte_3 [...]
non contestando l'an debeatur e deducendo di aver pagato CP_1 ante causam all'attore la somma di euro 45.000,00.
-Veniva disposta dal Tribunale di Bologna una CTU cinematica, tecnico ricostruttiva della dinamica del sinistro, nel corso della quale le parti raggiungevano un accordo in punto di an debeatur, aderendo alla proposta conciliativa del Ctu incaricato ing. che riconosceva in Persona_2 capo all'attore una responsabilità concorsuale nella Parte_1 misura di 1/3 sulla ripartizione della colpa.
-Il Tribunale disponeva altresì CTU medico legale – affidata al Dott.
– che riconosceva al il 30% di lesioni macropermanenti, Per_3 T_ oltre ad una inabilità assoluta al 100% per 120 giorni, al 75% per ulteriori 120 giorni e al 50% per altri 120 giorni. Pertanto, all'udienza del 16.11.2019, il Tribunale formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che veniva accettata solo dai convenuti, mentre parte attrice non vi aderiva.
-Con l'impugnata sentenza il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice nei seguenti termini:
- Il danno non patrimoniale, riportato nel sinistro dal T_
, 47enne all'epoca del fatto, accertato mediante CTU,
[...] parametrato sulla base delle tabelle di Milano, veniva stimato in € 190.042,00, somma comprensiva della personalizzazione al 10% in ragione della peculiare afflittività della menomazione, nonché dell'intuibile incidenza della cinestesi lavorativa.
- In ordine al danno patrimoniale, il Tribunale riconosceva le spese mediche ritenute congrue e documentate sulla base dell'espletata CTU, per un importo complessivo di €11.064,94.
- In merito alla voce di danno rappresentata dalla perdita della retribuzione per inabilità lavorativa e successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto, il Tribunale di Bologna riteneva non provate le circostanze che avevano determinato la perdita totale della retribuzione ed il nesso di causalità tra l'inabilità conseguita e il sinistro. Pertanto, sul punto la domanda veniva respinta. - Le spese stragiudiziali non venivano riconosciute in quanto non provate dall'attore. Venivano condannati i convenuti in solido tra loro, nella quota pari al 66,666% assunta sulla base della distribuzione delle responsabilità sopra individuate, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di
€126.694,73 oltre ad € 7.376,63. Con rivalutazione degli interessi, effettuata su detta somma, nonché sull'acconto di €45.000 ricevuto dal
, il Tribunale ricalcolava la somma risarcitoria in € 101.481,62, T_ oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
- Avverso la sentenza propone appello il lamentando: T_ I) Erroneità illegittimità della decisione in punto di perdita della capacità di lavoro generica e specifica, mancata quantificazione del danno morale come autonoma voce di danno;
II) Erroneità illegittimità della sentenza in merito alla inabilità lavorativa e successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto;
III) Mancata liquidazione del risarcimento per cenestesi lavorativa;
IV) Mancata liquidazione del risarcimento danni alla vita da relazione;
V) Mancata liquidazione delle spese legali afferenti alla fase stragiudiziale;
VI) Violazione del contraddittorio per non aver accolto le richieste di sottoporre ad ulteriori chiarimenti il CTU;
VII) Omessa pronuncia in punto di danno da perdita di chances;
VIII) Erronea condanna ex art. 91 co. 1 c.p.c. e violazione dell'art. 185 bis c.p.c.; IX) Mancata condanna di parte appellata per “ingiustificato rifiuto alla negoziazione assistita”, in violazione dell'art. 4 del decreto legge n. 132/2014, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162; X) Nullità della sentenza per essere la stessa stata pronunciata da un giudice onorario – con qualifica di giudice di pace – al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
- Si costituiva in giudizio la Compagnia appellata contestando la proposta impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
- L'appello non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
-A) In ordine al primo motivo, il Tribunale ha correttamente applicato i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. Ferma restando la ormai pacifica autonomia del danno morale dal danno biologico, il pregiudizio morale, laddove sia ritenuto in concreto sussistente, ben può essere liquidato con la tecnica del "punto pesante" previsto dalle tabelle milanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale. Il Tribunale ha pertanto applicato le allora vigenti Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, le quali prevedevano che il valore monetario indicato per ogni punto percentuale di danno non patrimoniale, integrasse già in sé anche il c.d. danno morale. A conferma, il noto arresto della Suprema Corte di Cassazione: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente [ più ricca, e dunque, individualizzata ] considerazione in termini monetari.” (Cass. civ. n. 11754 del 15.05.2018). Si aggiunga che l'appellante non ha allegato ulteriore evidenza circa l'incidenza negativa delle lesioni invalidanti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, tali da giustificare una liquidazione maggiore rispetto a quella effettuata dal Tribunale, né la lamentata impossibilità di svolgere gli sport e gli hobbies praticati prima del sinistro può di per sé giustificare, in assenza di prova circostanziata, una qualche personalizzazione del danno. Quanto domandato da parte appellante, vale a dire una ulteriore liquidazione del danno morale come voce autonoma, finirebbe per costituire una illegittima duplicazione risarcitoria. Pertanto le doglianze in punto di mancata liquidazione del danno morale, così come quelle sul lamentato danno da relazione di cui al quinto motivo, assorbite dalle considerazioni di cui sopra, vanno rigettate in quanto non provate.
-B) Venendo alla lamentata mancata liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa, per quel che concerne quella generica, la compomnente è da ritenersi integrata nella liquidazione del danno biologico. In ordine poi alla riduzione della capacità lavorativa specifica, il sostiene la tesi secondo cui le lesioni subite a seguito T_ dell'incidente gli avrebbero di fatto impedito di tornare a lavoro, impedendogli di interrompere il periodo di comporto il cui superamento ne determinava il licenziamento. La richiesta di parte appellante non è debitamente circostanziata. Da un lato in atti non risulta allegata specifica indicazione delle concrete limitazioni derivate dai postumi nello svolgimento dell'attività lavorativa, dall'altro si osserva quanto rilevato del consulente incaricato dal Tribunale Dott. “si deve però dire che Persona_4 dalla biografia lavorativa si può affermare che la precedente attività aveva prevalente vocazione intellettuale (sulla quale il sinistro non ha avuto alcuna ripercussione), con eventuale riduzione delle capacità del Soggetto di svolgere solo alcuni specifici compiti legati ai sopralluoghi, che tuttavia non possono essere esattamente e quantitavamente “soppesati” rispetto all'ammontare complessivo dell'opera professionale svolta.”. Il ctu ha pertanto accertato che l'attività lavorativa del aveva T_ carattere preminentemente intellettuale, e non appare quindi verosimile che le lesioni fisiche riportate possano avere inciso sulla capacità ad attendere a tali incombenze, stante la natura fondamentalmente intellettuale delle stesse, né risulta che il medesimo abbia fornito concreta prova del fatto che la propria attività lavorativa prevedesse continui e ripetuti accessi nei cantieri. Si aggiunga che in sede peritale, sulla base delle lesioni reliquate,
l'inabilità totale da lavoro del è stata calcolata in 120 giorni, T_ periodo perciò inferiore a quello di comporto previsto dal Contratto Dirigenti Industria, pari a mesi dodici. Da quanto sopra appare con netta chiarezza l'assenza di prova del nesso causale tra le lesioni subite ed il licenziamento per superamento del periodo di comporto. In altre parole, il si è fatto decorrere il periodo di comporto, T_ senza dare la decisiva dimostrazione che il pregiudizio biologico ed il periodo di invalidità fossero state causalmente impeditive del rientro al lavoro, per l'appunto nelle mansioni strettamente intellettuali del suo lavoro di “manager”. Segnatamente, non avendo poi l'appellante minimamente dimostrato con elementi obiettivi, anche relazioni di servizio, che l'attività di verifica in presenza sui vari cantieri, che presupponeva la piena validità fisica dello stesso fosse stata impedita e che, soprattutto, fosse la mansione fondamentale e prevalente della sua attività peculiare. Sotto ulteriore profilo, manca di conseguenza ogni prova di una contrazione del reddito prodotto nel periodo immediatamente successivo al sinistro, e pertanto la domanda va rigettata.
-C) Anche il terzo motivo sulla mancata liquidazione della cenestesi lavorativa, non appare meritevole di accoglimento. Sulla base delle considerazioni appena svolte, nonché delle risultanze emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio del dott. , questo Per_3 Collegio non ravvisa i presupposti per concordare un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di invalidità superiore alla personalizzazione del 10%, già effettuata dal giudice di prime cure, per cui la liquidazione della cenestesi lavorativa in primo grado va immune da censure.
-D) Il quarto motivo d'appello, sulla liquidazione delle spese legali afferenti alla fase stragiudiziale, non è meritevole di accoglimento e va respinto. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte, le spese stragiudiziali sono da considerarsi danno emergente: “non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n. 2644; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685). Su parte attrice grava perciò l'onere di allegare le voci di spesa riferite all'espletata attività legale in via stragiudiziale, oltre a dimostrarne, alla luce di una prognosi ex ante, l'idoneità al raggiungimento del risultato sperato. Deriva da quanto precede che, all'esito di questa valutazione “ex ante”, sta al giudice del merito valutare se la stessa lite poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non essendovi in tal caso ragione per escludere tali spese, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale.
Parte attrice non ha fornito prova in tal senso, per cui il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda attorea.
-E) In merito al quinto motivo, ha assolto il primo decidente all'onere di motivazione, per quanto già argomentato sulla mancata prova circa l'incidenza negativa delle lesioni invalidanti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
-F) In ordine al sesto motivo, le lamentele dell'appellante non sono fondate. Per consolidato arresto della Suprema Corte di Cassazione, “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione”. Cass. civ. n. 17906/2003
-G) Venendo ora al settimo motivo, sul risarcimento da lesione di chance, tale pretesa risarcitoria, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, presuppone l'onere del danneggiato di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza diretta e immediata (vd. Cass. Sez. Un. n. 1850/2009). Il , dal canto suo, non ha prodotto alcuna risultanza dalla quale T_ evincere una concreta possibilità di un risultato sperato, il cui raggiungimento sia poi stato impedito dalle conseguenze del sinistro occorsogli e ciò, ancor più in considerazione della natura essenzialmente intellettuale dell'attività lavorativa svolta e della conseguente assenza di lesione alla capacità lavorativa specifica.
-H) Neppure l'ottavo motivo d'appello, sulla liquidazione delle spese giudiziali in primo grado, merita accoglimento. La decisione del Tribunale di condannare il alla refusione delle T_ spese di lite per la fase decisionale, seguiva al rifiuto del medesimo di aderire alla proposta di conciliazione giudiziale del 15.11.2019, poi sostanzialmente confermata in sentenza. Pertanto, la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure è conforme all'art. 91 c.p.c. ove si prevede che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, il giudice condanni la parte che, seppur vittoriosa, abbia rifiutato senza giustificato motivo una proposta conciliativa di un importo, equivalente o inferiore, a quello poi accertato in sentenza, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa.
-I) Il nono motivo d'appello in merito alla mancata condanna di al CP_1 pagamento di una somma per il rifiuto di adesione alla negoziazione assistita è da considerarsi domanda nuova, inammissibile in grado d'appello e pertanto va rigettata.
-L) In ordine all'ultima doglianza di parte appellante, sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa da un Giudice privo di legittimazione, le argomentazioni proposte sono del tutto irrisorie e destituite del benchè minimo fondamento. L'appello dunque va integralmente rigettato e l'impugnata sentenza totalmente confermata.
-M) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la impugnata sentenza;
-B) condanna a rimborsare le spese di lite del grado, che si liquidano in
€ 10.800 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/10/24.
Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1254/2020 e trattenuta in decisione all'udienza del 18.7.2023. promossa da
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv. ti Paola Cruciano e Michele Perrone, entrambi del Foro di Bari
e con studio professionale sito in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A ed entrambi con lui elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Simona Parisini, sito in Bologna, Via Guglielmo Marconi, 41;
-Appellante- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Graziosi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Bologna, Via Barberia, 22.
-appellata-
, in qualità di erede del de cuius CP_2 Persona_1
, in qualità di erede del de cuius Parte_2 Persona_1
-Appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 20192/2020 del Tribunale ordinario di Bologna pronunciata ex art 281 sexies c.p.c. del 15.5.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- conveniva in giudizio l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale pro tempore e gli eredi di (nelle more Persona_1 deceduto), innanzi al Tribunale civile di Bologna, al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale, avvenuto in data 17.9.2011 ad ore 18.30, in cui il riportava gravi lesioni, T_ diagnosticate in un “trauma contursivo agli arti inferiori con frattura del femore sinistro e della tibia destra, nonché della falange unguale destra e un trauma contursivo rachide cervicale”, per via delle quali veniva sottoposto ad un primo intervento chirurgico con dimissioni in data 1.10.2011, per poi essere sottoposto nel gennaio 2012 ad un nuovo intervento chirurgico, cui faceva seguito un periodo di degenza. Secondo la tesi del , la lunga degenza cui il medesimo veniva T_ costretto era causa del successivo licenziamento avvenuto, in data 31.12.2012, per superamento del periodo di comporto. Tale accadimento incideva notevolmente sia sulla situazione patrimoniale del danneggiato che prima del sinistro ricopriva la mansione di dirigente presso una rinomata società, nonché su quella emotiva del medesimo, avendo dovuto modificare sensibilmente il proprio stile di vita e rinunciare ai propri hobby.
- Nel giudizio così instaurato, si costituiva la Parte_3 [...]
non contestando l'an debeatur e deducendo di aver pagato CP_1 ante causam all'attore la somma di euro 45.000,00.
-Veniva disposta dal Tribunale di Bologna una CTU cinematica, tecnico ricostruttiva della dinamica del sinistro, nel corso della quale le parti raggiungevano un accordo in punto di an debeatur, aderendo alla proposta conciliativa del Ctu incaricato ing. che riconosceva in Persona_2 capo all'attore una responsabilità concorsuale nella Parte_1 misura di 1/3 sulla ripartizione della colpa.
-Il Tribunale disponeva altresì CTU medico legale – affidata al Dott.
– che riconosceva al il 30% di lesioni macropermanenti, Per_3 T_ oltre ad una inabilità assoluta al 100% per 120 giorni, al 75% per ulteriori 120 giorni e al 50% per altri 120 giorni. Pertanto, all'udienza del 16.11.2019, il Tribunale formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che veniva accettata solo dai convenuti, mentre parte attrice non vi aderiva.
-Con l'impugnata sentenza il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice nei seguenti termini:
- Il danno non patrimoniale, riportato nel sinistro dal T_
, 47enne all'epoca del fatto, accertato mediante CTU,
[...] parametrato sulla base delle tabelle di Milano, veniva stimato in € 190.042,00, somma comprensiva della personalizzazione al 10% in ragione della peculiare afflittività della menomazione, nonché dell'intuibile incidenza della cinestesi lavorativa.
- In ordine al danno patrimoniale, il Tribunale riconosceva le spese mediche ritenute congrue e documentate sulla base dell'espletata CTU, per un importo complessivo di €11.064,94.
- In merito alla voce di danno rappresentata dalla perdita della retribuzione per inabilità lavorativa e successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto, il Tribunale di Bologna riteneva non provate le circostanze che avevano determinato la perdita totale della retribuzione ed il nesso di causalità tra l'inabilità conseguita e il sinistro. Pertanto, sul punto la domanda veniva respinta. - Le spese stragiudiziali non venivano riconosciute in quanto non provate dall'attore. Venivano condannati i convenuti in solido tra loro, nella quota pari al 66,666% assunta sulla base della distribuzione delle responsabilità sopra individuate, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di
€126.694,73 oltre ad € 7.376,63. Con rivalutazione degli interessi, effettuata su detta somma, nonché sull'acconto di €45.000 ricevuto dal
, il Tribunale ricalcolava la somma risarcitoria in € 101.481,62, T_ oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
- Avverso la sentenza propone appello il lamentando: T_ I) Erroneità illegittimità della decisione in punto di perdita della capacità di lavoro generica e specifica, mancata quantificazione del danno morale come autonoma voce di danno;
II) Erroneità illegittimità della sentenza in merito alla inabilità lavorativa e successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto;
III) Mancata liquidazione del risarcimento per cenestesi lavorativa;
IV) Mancata liquidazione del risarcimento danni alla vita da relazione;
V) Mancata liquidazione delle spese legali afferenti alla fase stragiudiziale;
VI) Violazione del contraddittorio per non aver accolto le richieste di sottoporre ad ulteriori chiarimenti il CTU;
VII) Omessa pronuncia in punto di danno da perdita di chances;
VIII) Erronea condanna ex art. 91 co. 1 c.p.c. e violazione dell'art. 185 bis c.p.c.; IX) Mancata condanna di parte appellata per “ingiustificato rifiuto alla negoziazione assistita”, in violazione dell'art. 4 del decreto legge n. 132/2014, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162; X) Nullità della sentenza per essere la stessa stata pronunciata da un giudice onorario – con qualifica di giudice di pace – al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
- Si costituiva in giudizio la Compagnia appellata contestando la proposta impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
- L'appello non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
-A) In ordine al primo motivo, il Tribunale ha correttamente applicato i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. Ferma restando la ormai pacifica autonomia del danno morale dal danno biologico, il pregiudizio morale, laddove sia ritenuto in concreto sussistente, ben può essere liquidato con la tecnica del "punto pesante" previsto dalle tabelle milanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale. Il Tribunale ha pertanto applicato le allora vigenti Tabelle del Tribunale di Milano del 2018, le quali prevedevano che il valore monetario indicato per ogni punto percentuale di danno non patrimoniale, integrasse già in sé anche il c.d. danno morale. A conferma, il noto arresto della Suprema Corte di Cassazione: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente [ più ricca, e dunque, individualizzata ] considerazione in termini monetari.” (Cass. civ. n. 11754 del 15.05.2018). Si aggiunga che l'appellante non ha allegato ulteriore evidenza circa l'incidenza negativa delle lesioni invalidanti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, tali da giustificare una liquidazione maggiore rispetto a quella effettuata dal Tribunale, né la lamentata impossibilità di svolgere gli sport e gli hobbies praticati prima del sinistro può di per sé giustificare, in assenza di prova circostanziata, una qualche personalizzazione del danno. Quanto domandato da parte appellante, vale a dire una ulteriore liquidazione del danno morale come voce autonoma, finirebbe per costituire una illegittima duplicazione risarcitoria. Pertanto le doglianze in punto di mancata liquidazione del danno morale, così come quelle sul lamentato danno da relazione di cui al quinto motivo, assorbite dalle considerazioni di cui sopra, vanno rigettate in quanto non provate.
-B) Venendo alla lamentata mancata liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa, per quel che concerne quella generica, la compomnente è da ritenersi integrata nella liquidazione del danno biologico. In ordine poi alla riduzione della capacità lavorativa specifica, il sostiene la tesi secondo cui le lesioni subite a seguito T_ dell'incidente gli avrebbero di fatto impedito di tornare a lavoro, impedendogli di interrompere il periodo di comporto il cui superamento ne determinava il licenziamento. La richiesta di parte appellante non è debitamente circostanziata. Da un lato in atti non risulta allegata specifica indicazione delle concrete limitazioni derivate dai postumi nello svolgimento dell'attività lavorativa, dall'altro si osserva quanto rilevato del consulente incaricato dal Tribunale Dott. “si deve però dire che Persona_4 dalla biografia lavorativa si può affermare che la precedente attività aveva prevalente vocazione intellettuale (sulla quale il sinistro non ha avuto alcuna ripercussione), con eventuale riduzione delle capacità del Soggetto di svolgere solo alcuni specifici compiti legati ai sopralluoghi, che tuttavia non possono essere esattamente e quantitavamente “soppesati” rispetto all'ammontare complessivo dell'opera professionale svolta.”. Il ctu ha pertanto accertato che l'attività lavorativa del aveva T_ carattere preminentemente intellettuale, e non appare quindi verosimile che le lesioni fisiche riportate possano avere inciso sulla capacità ad attendere a tali incombenze, stante la natura fondamentalmente intellettuale delle stesse, né risulta che il medesimo abbia fornito concreta prova del fatto che la propria attività lavorativa prevedesse continui e ripetuti accessi nei cantieri. Si aggiunga che in sede peritale, sulla base delle lesioni reliquate,
l'inabilità totale da lavoro del è stata calcolata in 120 giorni, T_ periodo perciò inferiore a quello di comporto previsto dal Contratto Dirigenti Industria, pari a mesi dodici. Da quanto sopra appare con netta chiarezza l'assenza di prova del nesso causale tra le lesioni subite ed il licenziamento per superamento del periodo di comporto. In altre parole, il si è fatto decorrere il periodo di comporto, T_ senza dare la decisiva dimostrazione che il pregiudizio biologico ed il periodo di invalidità fossero state causalmente impeditive del rientro al lavoro, per l'appunto nelle mansioni strettamente intellettuali del suo lavoro di “manager”. Segnatamente, non avendo poi l'appellante minimamente dimostrato con elementi obiettivi, anche relazioni di servizio, che l'attività di verifica in presenza sui vari cantieri, che presupponeva la piena validità fisica dello stesso fosse stata impedita e che, soprattutto, fosse la mansione fondamentale e prevalente della sua attività peculiare. Sotto ulteriore profilo, manca di conseguenza ogni prova di una contrazione del reddito prodotto nel periodo immediatamente successivo al sinistro, e pertanto la domanda va rigettata.
-C) Anche il terzo motivo sulla mancata liquidazione della cenestesi lavorativa, non appare meritevole di accoglimento. Sulla base delle considerazioni appena svolte, nonché delle risultanze emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio del dott. , questo Per_3 Collegio non ravvisa i presupposti per concordare un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di invalidità superiore alla personalizzazione del 10%, già effettuata dal giudice di prime cure, per cui la liquidazione della cenestesi lavorativa in primo grado va immune da censure.
-D) Il quarto motivo d'appello, sulla liquidazione delle spese legali afferenti alla fase stragiudiziale, non è meritevole di accoglimento e va respinto. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte, le spese stragiudiziali sono da considerarsi danno emergente: “non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n. 2644; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685). Su parte attrice grava perciò l'onere di allegare le voci di spesa riferite all'espletata attività legale in via stragiudiziale, oltre a dimostrarne, alla luce di una prognosi ex ante, l'idoneità al raggiungimento del risultato sperato. Deriva da quanto precede che, all'esito di questa valutazione “ex ante”, sta al giudice del merito valutare se la stessa lite poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non essendovi in tal caso ragione per escludere tali spese, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale.
Parte attrice non ha fornito prova in tal senso, per cui il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda attorea.
-E) In merito al quinto motivo, ha assolto il primo decidente all'onere di motivazione, per quanto già argomentato sulla mancata prova circa l'incidenza negativa delle lesioni invalidanti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
-F) In ordine al sesto motivo, le lamentele dell'appellante non sono fondate. Per consolidato arresto della Suprema Corte di Cassazione, “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione”. Cass. civ. n. 17906/2003
-G) Venendo ora al settimo motivo, sul risarcimento da lesione di chance, tale pretesa risarcitoria, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, presuppone l'onere del danneggiato di provare, sia pure presuntivamente o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza diretta e immediata (vd. Cass. Sez. Un. n. 1850/2009). Il , dal canto suo, non ha prodotto alcuna risultanza dalla quale T_ evincere una concreta possibilità di un risultato sperato, il cui raggiungimento sia poi stato impedito dalle conseguenze del sinistro occorsogli e ciò, ancor più in considerazione della natura essenzialmente intellettuale dell'attività lavorativa svolta e della conseguente assenza di lesione alla capacità lavorativa specifica.
-H) Neppure l'ottavo motivo d'appello, sulla liquidazione delle spese giudiziali in primo grado, merita accoglimento. La decisione del Tribunale di condannare il alla refusione delle T_ spese di lite per la fase decisionale, seguiva al rifiuto del medesimo di aderire alla proposta di conciliazione giudiziale del 15.11.2019, poi sostanzialmente confermata in sentenza. Pertanto, la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure è conforme all'art. 91 c.p.c. ove si prevede che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, il giudice condanni la parte che, seppur vittoriosa, abbia rifiutato senza giustificato motivo una proposta conciliativa di un importo, equivalente o inferiore, a quello poi accertato in sentenza, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa.
-I) Il nono motivo d'appello in merito alla mancata condanna di al CP_1 pagamento di una somma per il rifiuto di adesione alla negoziazione assistita è da considerarsi domanda nuova, inammissibile in grado d'appello e pertanto va rigettata.
-L) In ordine all'ultima doglianza di parte appellante, sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa da un Giudice privo di legittimazione, le argomentazioni proposte sono del tutto irrisorie e destituite del benchè minimo fondamento. L'appello dunque va integralmente rigettato e l'impugnata sentenza totalmente confermata.
-M) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la impugnata sentenza;
-B) condanna a rimborsare le spese di lite del grado, che si liquidano in
€ 10.800 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/10/24.
Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore