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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/03/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 22/03/2024, alle ore 09:30, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 5271/2019 Ruolo Generale, promossa da avv. Daniele Stolfi) Parte_1
- opposta - nei confronti di
(avv. Cristian Brutti) Controparte_1
- opponente -
Per parte opposta è comparso l'avv. Cristian Brutti, il quale dichiara di avere contattato telefonicamente il collega di controparte che gli ha riferito difficoltà per collegarsi da remoto all'applicativo chiedendo di rinviare alle ore 10:00 il Org_1
collegamento per partecipare all'udienza; l'avv. Brutti nulla oppone e il giudice rinvia alle ore 10:00 il collegamento per la discussione da remoto.
Alle ore 10:00 viene riaperto il verbale e per parte opponente è comparso l'avv.
l'avv. Daniele Stolfi, mentre per parte opposta è comparso l'avv. Cristian Brutti.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Pag. 1 di 15 I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione e, all'esito, per la successiva lettura della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Assenti le parti, a ciò espressamente autorizzate, all'esito della camera di consiglio, al termine della sua redazione, il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 281 sexies ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 15:00.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 2 di 15
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Attività di assistenza e consulenza Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 5271/2019 Ruolo Generale, promossa da avv. Daniele Stolfi) Parte_1
- opposta - nei confronti di
(avv. Cristian Brutti) Controparte_1
- opponente - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 22/03/2024, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrale del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso datato 10/07/2019 titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, si è rivolto al Tribunale di Perugia chiedendo che venisse ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 6.242,00, Parte_1
oltre interessi moratori.
A sostegno della propria istanza, ha dedotto che l'amministratore Controparte_1 unico di quest'ultima con email del 23/10/2018 aveva chiaramente riconosciuto l'esistenza del debito;
ha prodotto, in copia, il contratto di consulenza sottoscritto tra le parti in data 02/05/2018, la fattura n. 11 del 09/05/2019, la suddetta email del
23/10/2018 e la lettera di messa in mora del 28/05/2019.
Con decreto ingiuntivo n. 1456/2019, emesso dal Tribunale di Perugia in data
19/08/2019, notificato in data 07/10/2019, il Tribunale di Perugia ha ingiunto alla società il pagamento di quanto richiesto, oltre Parte_1
interessi moratori e spese della procedura.
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
dichiaratasi impresa di lavori di restauro e di scavi Parte_1
Pag. 3 di 15 archeologici, ma anche di costruzioni edili, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e deducendo ed eccependo:
- che qualificandosi come esperto nel settore, aveva proposto di Controparte_1
prestare in favore della società opponente la propria attività di consulenza finalizzata al reperimento di clienti interessati alla ricostruzione nei centri interessati dagli eventi sismici del 24/08/2016 nelle Province di Perugia, Terni e Macerata;
- che, pertanto, tra le parti era stato stipulato il contratto di consulenza del
02/05/2018, con il quale era stato riconosciuto al un compenso pari al 1,5% CP_1
o al 3% nel caso, rispettivamente, che l'attività di consulenza avesse condotto alla conclusione di un contratto per la categoria OG1 o per la categoria OG2;
- che con l'art.11 del contratto era stato riconosciuto a favore del consulente anche un rimborso spese forfettario mensile per l'attività svolta e documentata ex artt. 2 e 3, pari ad euro 1.000,00;
- che l'opposto non aveva diritto all'importo ingiunto, relativo al concordato rimborso forfettario delle spese per il periodo novembre 2018 – aprile 2019, poiché, contrariamente a quanto previsto in contratto, non aveva relazionato sull'attività promozionale espletata;
- di avere, comunque, pur in mancanza di contratti conclusi, corrisposto al CP_1
dal mese di maggio 2018 al mese di ottobre 2018 il rimborso forfettario stabilito dall'art. 11 del contratto;
- che la email del 23/10/2018, dalla quale l'opposto vorrebbe desumere un riconoscimento del debito, in realtà, non potrebbe che riferirsi a difficoltà economiche incontrate nel periodo contrattuale pregresso dello stesso anno, tanto che i rimborsi forfettari mensili fino ad ottobre 2018 erano stati corrisposti parzialmente in ritardo;
- di avere, ai sensi dell'art. 16 del contratto e previ accordi verbali con l'odierna parte opposta, interrotto il relativo rapporto contrattuale nello stesso mese di ottobre 2018, non avendo l'attività di consulenza promessa dal (peraltro, scarsamente o CP_1 per nulla documentata) prodotto alcun contratto di appalto per l'impresa;
- che, successivamente al mese di ottobre 2018, non aveva svolto Controparte_1
alcuna ulteriore attività;
Pag. 4 di 15 - che il contratto di consulenza sarebbe nullo non essendo il pur se iscritto CP_1 alla Camera di Commercio come procacciatore d'affari nel settore edilizio per la cessione e/o l'affitto di aziende ed attività commerciali, iscritto anche all'Albo degli agenti immobiliari (oggi iscrizione alla ), con conseguente esclusione, ai Org_2
sensi della legge n.38/1989 e del Decreto legislativo n. 56/2010, del suo diritto alle provvigioni, come anche al rimborso forfettario delle spese.
Su tali premesse, la società ha così concluso: Parte_1
“1) per le ragioni esposte in narrativa ai punti da e) a k) Voglia il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo n. 1456/2019 opposto e dichiarare che la società opponente nulla deve all'opposto.
2) In via alternativa e subordinata Voglia il tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato invalido il contratto in parte qua prevede il pagamento di provvigione e rimborso spese forfettario, per i motivi esposti in narrativa ai punti sub lettere l) ed m).
Condannare l'opposta società alle spese e competenze tutte di giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio precisato che il rapporto di consulenza Controparte_1 era sorto a seguito dell'interessamento della società Parte_1
per le sue prestazioni professionale, rispetto ai motivi di opposizione ha inteso evidenziare:
- lo svolgimento di positiva attività di consulenza, grazie alla quale la società
[...]
era stata invitata a partecipare alla procedura negoziata Parte_1
per la messa in sicurezza della chiesa Madonna in Bevagna;
Org_3
- la rendicontazione settimanale sull'attività svolta inviata alla società opponente, senza che quest'ultima avesse sollevato alcuna contestazione;
- l'oggetto dell'attività di assistenza e collaborazione aziendale svolta in favore della società consistente nella promozione commerciale Parte_1
e divulgazione dell'immagine aziendale al fine di procurare appalti;
- la conseguente inesistenza di un'attività di intermediazione immobiliare e l'inapplicabilità delle discipline in materia di mediazione contenute nell'art. 1754 del codice civile e dell'art. 6 della legge n. 39/1989;
Pag. 5 di 15 - l'inesistenza di una previsione contrattuale che collegasse il diritto al rimborso forfettario mensile all'invio di rapportini mensili sull'attività svolta, non prevedendo l'art. 3 del contratto alcuna sanzione in caso di mancato invio degli stessi;
- la durata minima del contratto prevista in 9 mesi (finalizzata a consentire l'acquisizione di appalti entro uno spazio temporale minimo utile riconosciuto dalle parti), con proroga tacita di un anno in mancanza di disdetta, nonché il diritto di recesso unilaterale riconosciuto alla società da Parte_1
esercitarsi entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 9 mesi;
- il mancato esercizio di tali facoltà da parte della società Parte_1
ed il conseguente diritto dell'opposto a percepire i rimborsi forfetari mensili
[...]
concordati in contratto per il periodo da novembre 2018 ad aprile 2019;
- l'interruzione dell'attività promozionale avviata nei mesi precedenti a causa dell'illegittimo recesso dal rapporto contrattuale effettuato dalla società opponente in violazione delle previsioni contenute negli articoli 11 e 15 del contratto.
Previa istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
per la conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in via subordinata, per la condanna della società al pagamento della somma che Parte_1 risultasse dovuta all'esito del giudizio.
All'esito dell'udienza del 09/11/2020 l'allora giudice assegnataria ha rinviato la causa a nuova udienza per consentire alle parti l'espletamento della procedura di mediazione.
Riassegnata allo scrivente, con successiva ordinanza del 18/08/2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla base di quanto risultante dal contratto di consulenza e non risultando, allo stato, che l'opposizione fosse fondata su incontrovertibile prova scritta.
Con ordinanza del 16/12/2022 è stata parzialmente ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti.
La causa è stata istruita e viene decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione orale ex art. 281 sexies del c.p.c., tenutasi mediante collegamento da remoto, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e degli esiti delle prove testimoniali assunte nel corso delle udienze del 21/01/2013 e del 21/10/2013.
Pag. 6 di 15 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità
e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, in cui l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quella convenuto in senso sostanziale, con i conseguenti effetti in ordine all'onere probatorio ricadente sulle suddette parti.
In particolare, per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì
Cass. n. 19560/2009; n. 2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).
Quanto agli probatori gravanti sulle parti, il creditore parte opposta (a cui compete, come già detto, la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n.
4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pag. 7 di 15
2. Merito della controversia
Se tale è il quadro giuridico all'interno del quale il giudicante deve muoversi ai fini della decisione, anzitutto, occorre verificare se e in che misura siano stati soddisfatti dalle parti gli oneri probatori sulle stesse ricadenti.
Non è in contestazione e risulta documentata l'avvenuta stipula tra le parti del
“Contratto di consulenza” del 91/95/2018 che, secondo quanto previsto dalla lettera c) delle premesse, aveva il dichiarato scopo di “… sviluppare rapporti con l'obiettivo comune di conseguire appalti e lavori nel settore della riparazione/ristrutturazione/restauro e miglioramento sismico in territori interessati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi del 26.08.2016 e 30.10.2016”.
Il successivo art. 2 confermava a carico del Consulente l'obbligazione dello svolgimento di attività ed assistenza in ordine alla promozione commerciale già indicata in premessa.
Appare, pertanto, evidente che, a differenza di quanto eccepito dalla difesa di parte opponente al fine dell'esonero dal pagamento del credito ingiunto, il contratto non ha ad oggetto la mediazione immobiliare, ma un rapporto di collaborazione e consulenza finalizzato a procacciare alla società opponente contratti di appalto per interventi edilizi da eseguirsi nelle aree del cratere interessato dagli eventi sismici del
2016.
Del resto, come pure evidenziato dalla difesa di parte opposta, l'attività di mediazione immobiliare presuppone una posizione di equidistanza dell'intermediario rispetto alle parti messe in contatto mentre, nella fattispecie contrattuale in discussione risulta evidente il rapporto di collaborazione e di consulenza finalizzata a tutelare gli interessi di entrambe le parti (come anticipato, in contratto è specificamente fatto riferimento a “l'obiettivo comune di conseguire appalti e lavori nel settore della riparazione/ristrutturazione/restauro e miglioramento sismico” e, in effetti, sebbene il contratto non preveda a carico dell'opposto un'obbligazione di risultato ma solo un'obbligazione di mezzi, nutriva tutto l'interesse Controparte_1
a procurare alla società l'affidamento di lavori in Parte_1
appalto in quanto avrebbe potuto pretendere da quest'ultima il pagamento dei ben più rilevanti compensi a percentuale previsti dall'art. 9 del contratto), tale da escludere, anche ai sensi dell'art. 1754 del Codice civile, la qualificazione dell'opposto come
Pag. 8 di 15 “mediatore”, quanto piuttosto come prestatore d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice civile, disciplina che prevede comunque in favore di quest'ultimo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico, nel caso di specie, contrattualmente quantificate a forfait.
In secondo luogo, dall'analisi della documentazione depositata dalla difesa dell'opposto, risulta evidente che quest'ultimo abbia rispettato la previsione contenuta nell'art. 3 del contratto che gli imponeva l'obbligo di relazionare per iscritto, per lo meno mensilmente, la propria cliente riguardo l'attività svolta, in quanto risulta in atti che tali report, trasmessi alla società Parte_1
a mezzo e-mail all'indirizzo abbiano avuto dal
[...] Email_1
26/05/2018 e sino al 05/05/2019 una cadenza pressoché settimanale (doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta), rendicontazione rispetto alla quale non risultano sollevate dall'opponente contestazioni od osservazioni di sorta sull'operato dell'opposto essendo, anzi, emerso che le diverse richieste di sopralluoghi avanzate dal CP_1
nei confronti della erano rimaste prive di riscontro Parte_1
(doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta).
Tenuto conto di quanto dedotto sul punto dalla difesa di parte opponente nelle proprie note conclusionali del 12/03/2024, pare opportuno osservare che, al di là di una generica contestazione delle “avverse produzioni documentali”, sollevata nel corso della prima udienza di comparizione del 09/10/2020, l'opponente non ha disconosciuto la genuinità e la riferibilità ad essa quale destinataria dei suddetti report, con la conseguenza che, a prescindere dal fatto che non trattasi di comunicazioni inviate via pec, detta documentazione fa piena prova nei confronti della parte convenuta ed è utilizzabile ai fini della decisione.
Ne deriva l'infondatezza del motivo di opposizione speso sul punto da parte della società dovendosi peraltro osservare che l'art. 3 del Parte_1
contratto di consulenza non prevedeva, in caso di mancato invio dei report mensili, alcuna specifica conseguenza negativa rispetto al pagamento dell'importo delle spese forfettarie concordate.
Altro dato pacifico tra le parti è che la società ha Parte_1
ritenuto di interrompere il pagamento di tali rimborsi spese a partire dal mese di novembre 2018.
Pag. 9 di 15 Sul punto deve osservarsi che detti pagamenti, che secondo l'art. 11 del contratto dovevano essere liquidati entro il giorno 20 di ogni mese, non risultano essere stati eseguiti con puntualità, tanto da avere indotto la stessa parte opposta a inviare alla società diversi solleciti di pagamento (doc. n. 5 del Parte_1
fascicolo di parte opposta).
Offre conferma a quanto sopra appena osservato anche la email del 23/10/2018 con la quale la società comunicava all'opposto: Parte_1
“Buongiorno CP_1 purtroppo stiamo attraversando un periodo di stallo dei pagamenti da ricevere …
(forse si sbloccheranno per Novembre, speriamo).
Per il momento non possiamo fare nulla.
Ci sentiamo nei prossimi giorni” (doc. n. 3 del fascicolo monitorio di parte;
doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).
In merito, deve concordarsi con la difesa di parte opponente che, per evidenti ragioni logiche, tale comunicazione non possa avere contenuto di ricognizione del credito poi ingiunto (e a tale aspetto lo scrivente non ha dato rilievo nel concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) in quanto riferibile con tutta probabilità alla scadenza del 20 ottobre 2018 non onorata.
Nondimeno, si osserva che l'opposto ha continuato a relazionare sulla sua attività, con cadenza pressoché settimanale, la società opponente anche nei mesi successivi e fino agli inizi di maggio 2019.
A tal ultimo proposito, va osservato che l'art. 15 del contratto prevedeva una durata del rapporto fissata in 9 mesi con decorrenza dal 02/05/2018, il tacito rinnovo di 12 mesi in mancanza di disdetta scritta da darsi con preavviso di tre mesi dalla scadenza del periodo o dell'annualità in corso.
Inoltre, in deroga a quanto sopra, il contratto prevedeva anche che, trascorsi i primi 9 mesi di durata, la società avesse la facoltà di Parte_1
manifestare il proprio recesso entro i 30 giorni successivi, senza specificarne la motivazione.
L'art. 16 del contratto prevedeva anche un recesso anticipato prima dei 9 mesi da parte della con riconoscimento in favore del Parte_1 di un'indennità del 2% sul volume totale dei contratti acquisiti;
ma appare CP_1
Pag. 10 di 15 evidente che tale previsione non sia applicabile ai fini della presente decisione in quanto presuppone l'avvenuto procacciamento di effettivi contratti di appalto, circostanza non verificatasi nella concreta fattispecie oggetto del giudizio.
Ciò premesso, non risulta in atti l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo di
“sospensione” e/o “congelamento” dell'efficacia del contratto, come riportato nelle email del 17/12/2018 e del 21/01/2019 inviate dalla società opponente all'opposto
(documenti allegati al fascicolo di parte opponente), avendo anzi la difesa del prodotto in allegato alla memoria istruttoria del 20/10/2022 una CP_1
comunicazione del 25/02/2019 con cui veniva contestato che il contratto sottoscritto tra le parti prevedesse la possibilità di una sua “sospensione” o “congelamento”, e veniva contestualmente confermata la volontà del consulente (già comunicata con pec del 03/02/2019) di recedere dal rapporto e ribadita, conseguentemente,
l'intenzione di adempiere al contratto fino alla data di scadenza nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi (doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta)
Per il resto, per quanto possa rilevare ai fini della presente decisione, deve aggiungersi che dall'esame della documentazione in atti è ricavabile che a seguito dell'attività posta in essere dal la società CP_1 Parte_1
ha partecipato alla procedura negoziata per la "Messa in sicurezza della Chiesa sita nel Comune di Bevagna - PG" (doc. nn. 3, 8, 9, Organizzazione_4
10, 11, 16 del fascicolo di parte opposta).
Tale circostanza emerge anche dall'espletamento dell'attività istruttoria orale ammessa.
Infatti, il teste all'epoca dei fatti di causa direttore Testimone_1 dell'ufficio tecnico dell' con riferimento alla Parte_2
procedura negoziata per la " della Chiesa Organizzazione_5 Org_4
sita nel Comune di Bevagna - PG” ha, anzitutto, precisato che “…
[...]
l'Arcidiocesi, con riferimento alla gara d'appalto di cui mi si chiede, aveva invitato sulle 15 imprese circa indicando nel bando di gara come obbligatoria la presa di visione del progetto di intervento redatto da un pool di tecnici da noi incaricato, tra i quali anche l'arch. Come risultante dagli atti che ho consultato in Persona_1
Diocesi in vista della mia odierna testimonianza, in data 28/11/2018 il sig. CP_1
delegato dell'impresa prendeva visione del
[...] Parte_1
Pag. 11 di 15 suddetto progetto depositando agli atti espressa delega recante la data del
19/11/2018 a firma del legale rappresentante cui erano allegati i Parte_3
documenti di identità del delegante e del delegato. Ciò precisato, rispetto a quanto mi si chiede, la Diocesi nell'ambito della complessiva operazione di ristrutturazione degli edifici interessati dall'evento sismico del 2016 invitava a gara le imprese che avevano fatto espressa richiesta e quelle che, comunque, comparivano all'interno dell'iscrizione alla SOA per la categoria OG2 (restauri edifici sottoposti a vincolo) chiamandole a rotazione;
non sono in grado di ricordare se l'invito della
[...]
a partecipare alla suddetta gara è arrivato a seguito della richiesta da Pt_4
parte della oppure, come a me richiesto nel capitolo di prova, a seguito Parte_4 di attività di . Controparte_1
Il teste ha inoltre aggiunto che “… poiché l'impresa nel partecipare Parte_4
alla gara di appalto mi ha trasmesso nel plico della sua offerta anche il certificato di attestazione della presa di visione del progetto a firma del sottoscritto e di CP_1
ha potuto partecipare alla gara pur non avendola vinta. Preciso che, nel
[...] momento in cui l'impresa o il suo delegato aveva preso visione del suddetto progetto io rilasciavo ad esso una attestazione di presa visione da allegare poi al momento della presentazione dell'offerta di gara, mentre un'altra copia dell'attestazione di presa visione cui era allegata la delega rilasciata dall'impresa, di cui ho sopra ho già detto, la depositavo agli atti di gara giacenti presso gli uffici della Diocesi”.
La teste coniuge separata di con Testimone_2 Controparte_1
sentenza del 2011 omologata nel 2012, la quale ha dichiarato di essersi comunque occupata della contabilità di parte opposta, ha confermato che “Fu proprio il
a mandare alla l'elenco delle varie Stazioni appaltanti a cui CP_1 Parte_4 rivolgere istanza di iscrizione all'elenco dei fornitori;
io mi occupai specificatamente di reperire sia gli indirizzi delle sedi legali che le pec di tali istituti committenti;
per facilitare ancora di più l'attività della ho allegato Parte_4 anche una bozza dell'istanza di iscrizione. Per cui è vero quanto mi si chiede” ed ha aggiunto che “… successivamente all'invio delle richieste di Controparte_1
iscrizione di cui ho sopra detto, verificava l'avvenuta iscrizione nell'elenco fornitori, iscrizione che rappresenta una condizione senza la quale le imprese non sarebbero state invitate a gara”.
Pag. 12 di 15 La teste ha anche confermato che l'opposto aveva preso visione dei luoghi e dei progetti di gara dei lavori "Messa in sicurezza della Chiesa Org_4
” dichiarando di esserne a conoscenza in quanto “… ricevemmo una email
[...] della data e dell'ora in cui si sarebbe effettuato il sopralluogo e allegati alla suddetta email c'era la delega e il documento di identità del delegante (vale a dire, il legale rappresentante della ) e altra documentazione di cui adesso non Parte_1
ricordo meglio;
ricordo che scaricai detti documenti preparandoli per il sopralluogo, necessario per partecipare alla gara;
preparai anche i moduli per inviare alla l'attestato di avvenuto sopralluogo"; e che la società Parte_1 [...] poté partecipare alla suddetta gara d'appalto rispetto alla Parte_5 quale “… l'attestato di presa visione era previsto nel bando come condizione obbligatoria per partecipare alla gara di appalto”.
Il teste , qualificatosi come architetto libero professionista, con Persona_1
riferimento alla gara dei lavori "Messa in sicurezza della Chiesa MADONNA DELLA
VALLE” ha così dichiarato:
“Ho ricevuto mandato dalla Curia di Spoleto di ricevere in loco nel cantiere della
Chiesa le imprese che partecipavano alla gara per la messa in Organizzazione_4
sicurezza della chiesa, tenuto conto del fatto che vi potevano essere dei rischi di sicurezza legati ai danni causati alle strutture dal sisma. Nello specifico, sono andato ad un paio degli appuntamenti che la aveva preso con dette imprese Pt_6
invitate alla gara. Non ricordo se ho incontrato o meno il dalla mia CP_1 documentazione visionata nei giorni scorsi dopo avere ricevuto l'intimazione a comparire come teste, posso affermare di avere ricevuto la delega dell' Parte_7
a come soggetto che avrebbe fatto per loro conto detto
[...] CP_1
sopralluogo. Dai miei appunti informali risulta che la era presente Parte_4 all'appuntamento per il sopralluogo di cui ho detto”.
Il teste non ha saputo dire se la società avesse o meno poi partecipato Parte_4 alla gara;
ha comunque precisato che “… il bando di gara, che ho riletto nei giorni scorsi, prevedeva come condizione per partecipare alla gara una attestazione da parte dell'Impresa di avere effettuato il sopralluogo per l'esecuzione dei lavori messi
a gara”.
Pag. 13 di 15 Infine, il teste dichiaratosi geometra libero professionista, ha Testimone_3
confermato che aveva preso visione dei luoghi e di progetti di gara Persona_2 dei lavori "Messa in sicurezza della Chiesa ” precisando Organizzazione_4 di essere stato presente nell'occasione “… in quanto delegato alla presa visione di quanto sopra da parte di altra azienda che pure partecipava alla gara”.
Dal complesso del materiale probatorio in atti è, pertanto, possibile concludere che, nonostante l'interruzione dei pagamenti relativi al rimborso forfettario mensile concordato tra le parti, il rapporto di consulenza e collaborazione sottoscritto in data
02/05/2018 è proseguito sino al 2 del mese di maggio 2019 quando lo stesso è venuto meno a seguito del recesso manifestato dall'odierna parte opposta, nonché che quest'ultimo ha continuato a relazionare con cadenza settimanale la società opponente fino a tale momento.
A ciò si aggiunga che detto rapporto contrattuale non potrebbe considerarsi risolto in precedenza atteso che la società opponente non si è avvalsa della clausola che le avrebbe consentito il recesso unilaterale ad nutum, tale non potendo qualificarsi la succitata email del 23/10/2018 in quanto con essa la società
[...]
si era semplicemente limitata a comunicare al consulente le proprie Parte_1
difficoltà economiche che impedivano un puntuale pagamento dell'importo forfettario mensile concordato a titolo di rimborso spese (doc. n. 3 del fascicolo monitorio di parte;
doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).
Avendo fornito la prova del proprio credito e in difetto di porva da Controparte_1
parte della società opponente dell'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito ingiunto, ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1456/2019, emesso dal Tribunale di Perugia in data 19/08/2019, notificato in data 07/10/2019.
3. Spese di lite
Al rigetto della domanda consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della società opponente alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
Pag. 14 di 15 il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1456/2019, emesso dal Tribunale di Perugia in data 19/08/2019, e ne dichiara, ai sensi dell'art. 653, comma 1° c.p.c., l'efficacia esecutiva;
- condanna la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare a le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio, che qui si liquidano in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 22 marzo 2024
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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