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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3534/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LA NI Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 23/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SIMONATI SIMONETTA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. MAZZI CINZIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dalla ricorrente, delle difese e delle richieste
1 avanzate dal convenuto;
Rilevato che all'udienza del 04.03.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo qui di seguito riportato:
1) “Dichiararsi la separazione legale dei coniugi, previa autorizzazione a vivere separati. Il
sig. ha già lasciato la casa coniugale e si riserva di accedere, previo accordo con CP_1
la sig.ra per il ritiro dei propri effetti personali. Con separato accordo saranno Pt_1
divisi i mobili tra i coniugi arredanti la casa coniugale.
2) La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra e le parti concordano che il sig. Pt_1
formalizzi al proprietario, entro domani 5.3.2025, la disdetta del contratto di CP_1
locazione. I canoni relativi al periodo trimestrale di preavviso saranno sostenuti per due
mensilità dal sig. e per una mensilità dalla sig.ra Il sig. ha già CP_1 Pt_1 CP_1
sostenuto il canone locativo del mese di marzo 2025 e sosterrà la mensilità di aprile 2025.
Egli sosterrà i consumi e le utenze sino al mese di febbraio 2025 compreso. La sig.ra
sosterrà le utenze con decorrenza dal mese di marzo 2025 e sosterrà l'ultimo Pt_1
canone di locazione relativo al mese di maggio 2025.
3) Il sig. , entro quindici giorni dall'udienza odierna, si obbliga ad estinguere il CP_1
mutuo ipotecario Intesa San Paolo intestato alla sig.ra stipulato con atto del Pt_1
notaio di Verona in data 18.12.2015, rep. 35043 – racc. 27098, per un Per_1
ammontare, ad oggi, di euro 26.093,63. Detta somma viene sin d'ora dalle parti imputata
a liquidazione tombale dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 comma 8° Legge
Divorzio, da formalizzare in sede di ricorso congiunto di divorzio che entrambi si
obbligano a depositare una volta pubblicata la sentenza di separazione e decorsi i termini
di legge.
2 4) Il sig. rinuncia a pretendere la propria quota della polizza stipulata con la CP_1
compagnia tedesca Nurnberger Versicherung nr. L110567297012 a favore della sig.ra
Quest'ultima si obbliga a versare il relativo premio con decorrenza dal corrente Pt_1
mese di marzo 2025. La sig.ra pertanto resterà libera di assumere ogni decisione Pt_1
in merito alla liquidazione di tale polizza di cui sarà unica beneficiaria. Le parti si danno
reciprocamente atto che la quota di polizza assicurativa di competenza del sig. CP_1
viene riconosciuta alla sig.ra quale forma ulteriore di liquidazione in unica Pt_1
soluzione dell'assegno divorzile ex art. 5 comma 8° Legge Divorzio.
5) Il sig. si obbliga ad utilizzare la provvista residua del conto personale Volksbank CP_1
a decurtazione del residuo mutuo Santander. Le parti si obbligano reciprocamente a porre
in vendita l'immobile in comproprietà sito in Germania, città di Goch, all'importo non
inferiore di euro 350.000,00 con ripartizione del corrispettivo al 50% previa estinzione del
mutuo e di tutte le spese connesse alla vendita (provvigione agenzia, eventuali interventi
per regolarizzare l'immobile, eccetera). Incassato il corrispettivo, contestualmente il sig.
si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 3.700,00 a saldo delle CP_1 Pt_1
rate di mutuo Santander pagate grazie ad un prestito ricevuto da famigliari.
Per_ 6) Darsi atto che il sig. si obbliga a versare direttamente al figlio la somma di CP_1
euro 600,00 ed alla figlia la somma di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo Per_3
per il loro mantenimento. L'importo di euro 400,00 mensili per aumenterà se si Per_3
traferirà all'estero per ragioni di studio almeno ad eguagliare il contributo per il fratello,
sempre previo accordo diretto con il padre.
7) Il sig. provvederà a sostenere il 100% delle spese di Protocollo operativo in CP_1
questo Tribunale comprese quelle relative all'istituto H – Farm International School
Treviso.
3 8) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a che pretendere oltre a quanto stabilito nel
presente accordo, da perfezionare altresì in sede di ricorso congiunto per divorzio e di
aver definito ogni rapporto economico pregresso legato al rapporto coniugale.
9) Spese e compensi di causa interamente compensati.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, non presentino profili di illegittimità e preso atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto il 07/11/1998 a WIJCHEN (PAESI BASSI) e trascritto al
[...]
n. 55, Parte 2, Serie C, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VERONA alle seguenti condizioni:
1. Si autorizzano i coniugi a vivere separati.
2. Si dà atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale e si riserva di CP_1
accedere, previo accordo con la sig.ra per il ritiro dei propri effetti Pt_1
personali. Con separato accordo saranno divisi i mobili tra i coniugi arredanti la casa coniugale.
3. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra e le parti concordano che il Pt_1
sig. formalizzi al proprietario, entro il 5.3.2025, la disdetta del contratto di CP_1
locazione. Si dà atto che i canoni relativi al periodo trimestrale di preavviso saranno sostenuti per due mensilità dal sig. e per una mensilità dalla sig.ra CP_1 Pt_1
Il sig. ha già sostenuto il canone locativo del mese di marzo 2025 e CP_1
sosterrà la mensilità di aprile 2025. Egli sosterrà i consumi e le utenze sino al mese
4 di febbraio 2025 compreso. La sig.ra sosterrà le utenze con decorrenza Pt_1
dal mese di marzo 2025 e sosterrà l'ultimo canone di locazione relativo al mese di maggio 2025.
4. Si dà atto che il sig. , entro quindici giorni dall'udienza odierna, si obbliga CP_1
ad estinguere il mutuo ipotecario Intesa San Paolo intestato alla sig.ra Pt_1
stipulato con atto del notaio di Verona in data 18.12.2015, rep. 35043 – Per_1
racc. 27098, per un ammontare, ad oggi, di euro 26.093,63. Detta somma viene sin d'ora dalle parti imputata a liquidazione tombale dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 comma 8° Legge Divorzio, da formalizzare in sede di ricorso congiunto di divorzio che entrambi si obbligano a depositare una volta pubblicata la sentenza di separazione e decorsi i termini di legge.
5. Si dà atto che il sig. rinuncia a pretendere la propria quota della polizza CP_1
stipulata con la compagnia tedesca Nurnberger Versicherung nr. L110567297012
a favore della sig.ra Quest'ultima si obbliga a versare il relativo premio con Pt_1
decorrenza dal corrente mese di marzo 2025. La sig.ra pertanto resterà Pt_1
libera di assumere ogni decisione in merito alla liquidazione di tale polizza di cui sarà unica beneficiaria. Le parti si danno reciprocamente atto che la quota di polizza assicurativa di competenza del sig. viene riconosciuta alla sig.ra CP_1
quale forma ulteriore di liquidazione in unica soluzione dell'assegno Pt_1
divorzile ex art. 5 comma 8° Legge Divorzio.
6. Si dà atto che il sig. si obbliga ad utilizzare la provvista residua del conto CP_1
personale Volksbank a decurtazione del residuo mutuo Santander. Le parti si obbligano reciprocamente a porre in vendita l'immobile in comproprietà sito in
Germania, città di Goch, all'importo non inferiore di euro 350.000,00 con ripartizione del corrispettivo al 50% previa estinzione del mutuo e di tutte le spese
5 connesse alla vendita (provvigione agenzia, eventuali interventi per regolarizzare l'immobile, eccetera). Incassato il corrispettivo, contestualmente il sig. si CP_1
obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 3.700,00 a saldo delle rate Pt_1
di mutuo Santander pagate grazie ad un prestito ricevuto da famigliari.
7. il sig. si obbliga a versare direttamente al figlio la somma di euro CP_1 Per_2
600,00 ed alla figlia la somma di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo Per_3
per il loro mantenimento. L'importo di euro 400,00 mensili per aumenterà Per_3
se si traferirà all'estero per ragioni di studio almeno ad eguagliare il contributo per il fratello, sempre previo accordo diretto con il padre.
8. Il sig. provvederà a sostenere il 100% delle spese di Protocollo operativo CP_1
in questo Tribunale comprese quelle relative all'istituto H – Farm International
School Treviso.
9. Si dà atto che i coniugi dichiarano di non avere null'altro a che pretendere oltre a quanto stabilito nel presente accordo, da perfezionare altresì in sede di ricorso congiunto per divorzio e di aver definito ogni rapporto economico pregresso legato al rapporto coniugale.
10. Spese e compensi di causa interamente compensati.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/03/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. LA NI
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