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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 9061/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9061/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Caterina Barbiero, Parte_1 C.F._1
Ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. Marco Tiffi, Controparte_1 C.F._2
Resistente,
e con l'intervento del pubblico Ministero
Conclusioni parte ricorrente: come da foglio depositato telematicamente in data 26.9.2024.
Conclusioni parte ricorrente: come da foglio depositato telematicamente in data 19.9.2024.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto, ha esposto che, dopo aver in data Parte_1
25/09/2010 contratto matrimonio con è tra loro intervenuta Controparte_1
separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data pagina 1 di 12 dell'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
La ricorrente ha concluso chiedendo:
“In punto status: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
25.09.2010 in quel di Sambruson di Dolo (VE), tra la IG.ra e il IG. Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Camponogara Anno 2010 Numero 15
[...]
Parte II Serie B Ufficio 1, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni e incombenze;
a mente dell'art. 473-bis.22 co. 4 si chiede procedere alla pronunzia sulla cessazione già in esito alla prima udienza di comparizione delle parti, laddove il procedimento proseguirà, invece, per le altre istanze. In punto affido: a. in via preliminare disporsi l'ascolto delle minori a mente degli articoli 473-bis.4 e art. 473- bis.6 cpc, b. ancora in via preliminare, prima e in vista dell'adozione di ogni provvedimento provvisorio, previo ordine al resistente di esibizione e produzione dei propri turni di lavoro e piano ferie (e in caso di suo inadempimento, ordine diretto al Comando presso cui è in forza), nominare psicoterapeuta ex art. 473-bis.26 cpc, che prenda in carico l'intero nucleo familiare e con l'aiuto del quale si ristabilisca un equilibrio nelle modalità di esercizio del diritto/dovere del padre di vedere e stare con le figlie, con la previsione che il resistente stia con loro almeno due giorni consecutivi a settimana con pernotto, coincidenti o non, con il weekend;
in ogni caso e comunque (ferme le visite infrasettimanali, disponendo per esse un aumento delle attuali 4 ore a settimana, prevedendo modalità di attuazione diverse dalla sola biblioteca, con assegnazione al resistente del termine massimo di mesi due, dalla comparizione dei coniugi, per reperire altra sistemazione alloggiativa stabile come da Verbale – doc. 04, ove, tra gli altri, pernottare insieme alle figlie) una domenica e un sabato ogni 15 giorni, prelevando le figlie da casa della madre alle ore
9,00 del sabato per poi ricondurcele la domenica sera alle ore 20.00; metà delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendendo ad anni alterni il giorno della Santa Pasqua e il giorno di
Pasquetta, oltre alla metà delle vacanze di Carnevale;
il compleanno con entrambi i genitori;
ferie da comunicarsi vicendevolmente entro e non oltre il 15.5 di ogni anno con la previsione di almeno tre settimane con ciascun genitore (di cui minimo due consecutive). Costi dello psicoterapeuta da porsi in via provvisoria al
50% cadauno. Nominativo da preferire dott.ssa In ogni caso, sempre in via Persona_1
preliminare, disporsi l'acquisizione ovvero ordinarsi alla dott.ssa la produzione in causa della Per_1
pagina 2 di 12 Relazione in premesse citata anche in difetto di assenso e autorizzazione dell'altro genitore. In ipotesi di fallimento dello psicoterapeuta, ovvero comunque, in ogni caso, anche in via autonoma, si chiede, già ora, la nomina di CTU che valuti le responsabilità genitoriali di entrambi, indicando il migliore regime di affido delle minori, da sentire unitamente ai familiari più prossimi delle parti coinvolti fattivamente nella
“gestione” delle stesse, se fosse anche per un super affidamento alla madre di cui si fa espressa riserva di richiesta ex art. 473-bis.19, cpc, in esito alle risultanze delle attività di psicoterapeuta e/o CTU e istruttoria in genere;
il calendario delle visite colà indicato dal CTU sarà raccolto già nei provvedimenti provvisori e urgenti. c. Impregiudicata la richiesta per un super affido alla madre, all'esito della chiesta espletanda istruttoria, affidarsi, allo stato, le minori congiuntamente a entrambi i genitori, collocando le stesse prevalentemente presso la madre cui resta assegnata la ex casa coniugale con accessori e pertinenze, con provvedimento di assegnazione da confermarsi, se ritenuto necessario, in questa sede;
d. disporre, sin dai provvedimenti provvisori, ex art. 473-bis.39, lett. b), cpc, a carico del IG. per ogni violazione o CP_1
inosservanza successiva del calendario delle visite del padre alle figlie, colà indicato, sanzione pecuniaria nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a € 50,00, con obbligo allo stesso di versarla su libretto postale intestato alle minori che potranno liberamente disporne al raggiungimento della maggiore età; salvo il maggior danno ex art. 473-bis.39, u.c., da liquidarsi sempre in via equitativa, anche
d'ufficio. - In punto assegno di mantenimento: richiamati tutti i motivi in premesse, aumentarsi sin dai provvedimenti provvisori e urgenti, la misura del già previsto contributo al mantenimento paterno delle figlie portandolo a somma non inferiore ad € 300,00 per ciascun figlio, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, rivalutabili Istat, da versare entro e non oltre il 25 di ogni mese alla ricorrente alle coordinate già note;
contributo al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo
20.9.2009 adottato da questo Tribunale, disponendo, a sua parziale modifica, che, laddove l'eIGenza nasca da mutamento di disponibilità del resistente “in turno di responsabilità”, i costi della babysitter restino a carico esclusivo del IG. autorizzando la moglie, che li dovesse anticipare in Controparte_1
ipotesi di disaccordo tra coniugi, a ripeterli dallo stesso. Il tutto confermandosi altresì che assegno unico (oltre ad ogni altro eventuale contributo di natura pubblica) per le figlie, ottenuto sull'Isee della madre, resti in esclusiva disponibilità e percezione di quest'ultima quale genitore collocatario (ex plurimis Tribunale
Sassari, sez. I, sent. 31.5.2023, n. 533; Tribunale Busto Arsizio, sez. I, sent. 30.5.23, n. 801;
pagina 3 di 12 Tribunale Bari, sez. I, 4.5.23, n. 1685); in difetto, per tutte le su richiamate ragioni, la richiesta di contribuzione al mantenimento ordinario del padre, a figlio, è per somma non inferiore a € 400,00 mensili.
Spese di lite interamente rifuse”.
Si è costituito il resistente che ha convenuto sulla domanda volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e ha altresì chiesto di: “Disporsi l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre, e facoltà per il padre di vederle e tenere con sé con le più ampie modalità di visita;
a titolo di mantenimento delle figlie, sia confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere la somma mensile di €200 per ciascuna figlia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT; Ci si oppone altresì alla richiesta di ascolto delle figlie minori in quanto inconferente e ininfluente ai fini del decidere la loro audizione, soprattutto perché le figlie con ogni evidenza subornate dalla madre, potrebbero esser veicoli inconsapevoli di prova non genuine. La vicinanza con la madre infatti potrebbe minare la loro credibilità; Ci si oppone altresì all'ordine di esibizione/produzione dei propri turni di lavoro e piano ferie del resistente per le ragioni di cui in premessa;
Ci si oppone alla nomina di un psicoterapeuta ex articolo 473 bis 26 c.p.c. nonché a che sia assegnata al resistente un termine per reperire altra sistemazione alloggiativa per le ragioni di cui premessa. Con riserva di integrare e/o modificare il libello anche in funzione delle argomentazioni avversarie;
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito, di modifica e/o integrazione delle domande e delle conclusioni;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'udienza del 23.11.2023, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo e il
Giudice delegato ha disposto l'ascolto delle minori e Persona_2 [...]
. Persona_3
Dall'ascolto delle minori, avvenuto in data 19.12.2023, è emersa la narrazione da parte di e di di molteplici episodi di estrema tensione vissuti con il Persona_2 Persona_3
padre, anche in tempi recenti, e modalità relazionali di quest'ultimo non adeguate, sfociate nell'attualità in atti di violenza verbale e psicologica e, nel passato, anche in percosse nei confronti di per cui le minori hanno manifestato un grave turbamento Persona_2
nell'incontrare il genitore.
Pertanto gli incontri padre – figlie sono stati ritenuti pregiudizievoli per queste ultime, dato pagina 4 di 12 che il loro malessere si è manifestato in modo chiaro e, con Ordinanza del 24.12.2023, a modifica dell'Accordo di separazione consensuale, sono stati sospesi in via temporanea ed urgente gli incontri tra e le figlie, è stata autorizzata a Controparte_1 Parte_1
far riprendere il percorso privato di sostegno psicologico per le minori senza il consenso del padre e con oneri economici ripartiti tra i genitori secondo la disciplina vigente delle spese cd. straordinarie, è stato, infine, aumentato il contributo dovuto dal per il CP_1
mantenimento indiretto delle figlie alla somma mensile di €250,00 ciascuna (€500,00 complessivi).
Con il medesimo provvedimento è stato disposto che il Consultorio Familiare dell Pt_2
3 proponesse al IG. un percorso di supporto individuale alla Controparte_1
genitorialità e, in via istruttoria, è stata disposta C.T.U. sistemica sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa ed in particolare il verbale di ascolto delle minori, sentite le parti sia attraverso colloqui congiunti, che individuali dei genitori, estesa l'indagine alla qualità della relazione genitoriale anche mediante l'osservazione genitori/figli, nonché al rapporto con la rispettiva famiglia di origine descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse, ed altresì all'ambiente familiare e sociale frequentato dalle minore (abitazione, scuola), previa indagine sulla situazione evolutiva delle minori, la C.T.U.: a) accerti la capacità genitoriale delle parti e fornisca tutte le informazioni necessarie per stabilire quale sia il regime di affidamento, collocazione prevalente e frequentazione con il genitore non collocatario più idoneo a salvaguardarne l'equilibrato sviluppo;
b) qualora la Consulente rilevi elementi di psicopatologia che possano pregiudicare le capacità genitoriali, informi il giudice per la eventuale modifica/integrazione del quesito;
c) stabilisca la C.T.U. anche in via provvisoria, anche in deroga alle modalità di cui all'accordo di separazione consensuale e se nel precipuo interesse delle minori, un percorso di recupero della frequentazione tra il padre e le figlie, anche attraverso la previsione d'incontri secondo modalità più tutelanti per le minori e formuli la Consulente, successivamente, un calendario di visite tra le minori ed il genitore non collocatario prevalente;
d) verifichi la Consulente la possibilità per le parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse delle minori e le indichi nell'elaborato; e) suggerisca la CTU eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori, individualmente e/o congiuntamente, potranno intraprendere all'esito della CTU esplicitandone le finalità; f) indichi la CTU l'eventuale
pagina 5 di 12 necessità/opportunità di un monitoraggio, con la relativa tempistica”, nominando per l'incombente quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa . Persona_4
Con sentenza n. 677/2024 del 21.2.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.9.2010 tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Camponogara al n. 15 Parte II Serie
B Ufficio 1 Anno 20210 e con coeva Ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
In data 3.7.2024, la C.T.U. ha depositato la relazione peritale sulla quale si è svolto il contraddittorio all'udienza del 12.9.2024 e alla medesima udienza il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c., ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione del
28.11.2024 e ha concesso alle parti un termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte e precisazione delle conclusioni, che sotto si riportano, un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e, infine, un termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
Parte ricorrente – note di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024:
“1) In punto affido delle minori e assegnazione casa coniugale: disporsi affido super esclusivo (e collocamento esclusivo) delle figlie minori e alla madre Persona_2 Persona_3 Pt_1
con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in Camponogara (VE), Via Camillo Benso
[...]
Conte di Cavour n. 133/C, escludendo - richiamata la CTU, in atti, pagg. 78 – 80 - ogni possibilità di contatto padre/figlie fin quando il primo non avrà accettato la necessità di un aiuto che risulta a oggi
“indispensabile per agevolare la relazione” padre/figlie attraverso l'avvio sia di “un percorso di sostegno personale”, che “di un percorso di sostegno alla genitorialità per sviluppare modalità di relazione con l'altro genitore e con le figlie basate su un ascolto dell'altro e non solo di sé stesso”; solo dopo che il padre avrà dato prova di avvio ed esito positivo di entrambi i suddetti percorsi, disporsi “avvio di un progetto tramite il supporto dei Servizi Sociali con una prima parte di incontri protetti, finalizzati alla ripresa di un confronto su basi affettive, per proseguire poi con una seconda parte strutturata con graduale apertura e spazi di autonomia negli incontri stessi”; 2) in punto assegno di mantenimento: disporsi e onerarsi il padre di assegno di mantenimento per le due minori, in misura non inferiore a € 450,00 mensili per ciascuna figlia e
pagina 6 di 12 ciò con decorrenza dall'introduzione del ricorso, rivalutabili Istat, da versare entro e non oltre il 25 di ogni mese sul c/c intestato alla madre all'Iban già comunicato;
onerarsi altresì il padre della contribuzione nella misura non inferiore al 70% delle spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo in uso a questo
Tribunale; gli assegni Unici, come per legge, restano a favore della madre quale genitore affidatario e collocatario esclusivo delle minori;
3) disporre, a carico del padre il pagamento, a Controparte_1
semplice richiesta della IG.ra , ex art. 473-bis.39, lett. b), c.p.c., per ogni violazione dallo Parte_1
stesso commessa e committenda rispetto agli obblighi di natura economica a suo carico, tanto per il mantenimento ordinario quanto per quello straordinario per le figlie, di sanzione pecuniaria per somma non inferiore a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con obbligo al padre di versare le somme a titolo di sanzione su libretto postale intestato alle minori che potranno liberamente disporne al raggiungimento della loro maggiore età; salvo, in ogni caso, il maggior danno ex art. 473-bis.39, u.c., c.p.c, da liquidarsi in via equitativa anche d'ufficio. Spese di lite, ctu e ctp interamente rifuse secondo dimettenda notula”.
Parte resistente – note di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024:
“Confermare la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 25.09.2010; disporsi l'affido super esclusivo delle figlie in favore della IG.ra con Parte_1
collocazione presso la madre, e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé con le più ampie modalità di visita;
a titolo di mantenimento delle figlie, sia confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere la somma mensile di €250 per ciascuna figlia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
con integrale compensazione delle spese, diritti ed onorari di causa”.
*****
Considerato che con la sentenza n. 677/2024 del 21.2.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
restano da stabilire gli aspetti attinenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e quelli di natura economica relativi al mantenimento delle figlie.
Come sopra ricordato, a seguito dell'ascolto di e di Persona_2 Persona_3
avvenuto in data 19.12.2023, le minori hanno manifestato un grave turbamento nell'incontrare il genitore per cui, con Ordinanza del 24.12.2023, il Giudice delegato ha pagina 7 di 12 disposto in via temporanea ed urgente la sospensione degli incontri tra Controparte_1
e le figlie, ha autorizzato a far riprendere il percorso privato di sostegno Parte_1
psicologico per le minori senza il consenso del padre, è stato disposto che il Consultorio
Familiare dell' proponesse al IG. un percorso di supporto Parte_3 Controparte_1
individuale alla genitorialità e, in via istruttoria, è stata disposta C.T.U. sistemica, con conferimento dell'incarico alla dott.ssa , la quale ha depositato l'elaborato Persona_4
peritale in data 3.7.2024.
La Consulente ha riferito che nel corso della consulenza il IG. ha mostrato un CP_1
atteggiamento difensivo e si è tolto dalla possibilità di avviare una piena valutazione, non rendendosi disponibile agli incontri, per cui di fatto ha presenziato solo a pochi di essi e con modalità peculiari e ha utilizzato lo spazio della Consulenza per lamentare a sua volta alcuni comportamenti materni datati, come un furto di 10 anni fa, oltre che lo stile di relazione di madre e figlie, assumendo in sede di CTU un atteggiamento di chiusura, sia rispetto alla valutazione in sé, sia rispetto alla relazione con la madre delle sue figlie e le ragazze stesse.
Egli, infatti, ha affrontato la valutazione di CTU arroccato nella sua posizione di rifiuto categorico di interagire con la IG.ra , rifiuto che inevitabilmente porta con sé una Pt_1
limitazione nella possibilità di confronto e dialogo con l'altro, oltre che il rispetto del criterio della collaborazione genitoriale e della cooperazione attiva nella genitorialità.
La stessa chiusura relazionale è stata osservata da parte della CTU con riferimento ai rapporti con le due figlie, rispetto alle quali il IG. si è mostrato estremamente CP_1
irrigidito in una posizione punitiva derivante dalle dichiarazioni rese dalle minori in sede di audizione da parte del Giudice, rispetto alle quali, il padre pretenderebbe delle “scuse ufficiali”, senza le quali egli ritiene di non poter entrare in relazione con loro.
Peraltro, neanche in occasione dell'intervento chirurgico delle minori il padre si è reso disponibile a fornire un aiuto organizzativo e gestionale finalizzato ad agevolare la madre, ma soprattutto le figlie, nella fase post-intervento.
Sono emerse, dunque, importanti criticità in capo al funzionamento paterno relativo alla pagina 8 di 12 capacità genitoriale ed egli non ha manifestato alcuna consapevolezza di ciò, non aderendo neppure alla possibilità di svolgere un percorso di supporto individuale alla genitorialità da parte del Consultorio Familiare.
La IG.ra presenta, invece, un funzionamento genitoriale sufficientemente adeguato Pt_1
e si è sempre resa disponibile nel comunicare ed aggiornare il padre sulle figlie, in linea con il riconosciuto rispetto del criterio dell'accesso.
Le minori di fatto esternano la difficoltà nella relazione con il padre, senza arrivare a
“rifiutarla” tout court, come dimostrato sia dalla disponibilità ad incontrarlo in sede di CTU, sia dalla telefonata che ha chiesto di fare al padre, mentre è quest'ultimo piuttosto Per_3
che si “autoesclude” dalla relazione pretendendo scuse da parte delle minori, prima di ogni altro tipo di contatto.
Alla luce di tali circostanze, si condivide, dunque, la conclusione a cui è addivenuta la CTU che ha proposto di disporre l'affidamento super -esclusivo delle minori alla madre, dato che allo stato si è nell'oggettiva impossibilità di giungere ad una reale condivisione della genitorialità e ciò a causa del fermo rifiuto paterno di collaborare con la IG.ra nella Pt_1
gestione delle figlie;
tale regime, peraltro, consente di evitare di perdere opportunità IGnificative per la formazione delle minori a causa del comportamento ostativo del padre e consente anche di tutelare la relazione padre – figlie, sollevando il IG. da CP_1
controproducenti prese di posizione ostruzionistiche che, con la crescita delle figlie, potrebbero essere motivo di nuove tensioni proprio tra le minori ed il padre.
Peraltro, il punto di affidamento e collocazione prevalente, anche il IG. ha CP_1
concluso nel senso che essi siano attribuiti in via esclusiva alla madre.
Considerata la collocazione prevalente delle figlie presso la madre, si deve confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Camponogara (VE), Via Camillo Benso Conte di
Cavour n. 133/C, alla IG.ra . Pt_1
Con riferimento alla frequentazione tra padre e figlie, non si può che prendere atto che essa allo stato non possa trovare una regolazione positiva, dato che anche la possibilità di incontri con modalità protetta è preclusa dall'atteggiamento ostativo del convenuto.
pagina 9 di 12 Nel corso della CTU si è tentato, infatti, di porre le basi per un recupero delle frequentazioni padre-figlie, ma il IG. non si è presentato agli appuntamenti a lui CP_1
dedicati ed egli ha manifestato una chiara chiusura relazionale, subordinando di fatto la ripresa degli incontri ad una rigida pretesa che le ragazze gli chiedano scusa per quanto da loro dichiarato.
Alla luce di tali circostanze, la ripresa dei contatti potrà realizzarsi solo tramite l'accettazione da parte del IG. di un aiuto che risulta oggi indispensabile per CP_1
agevolare la relazione con le figlie.
Pertanto, è possibile disporre l'avvio di un progetto tramite il supporto del Servizio Sociale territorialmente competente, con una prima parte di incontri protetti, finalizzati alla ripresa di un confronto su basi affettive, per proseguire poi con una seconda parte strutturata con graduale apertura a spazi di autonomia negli incontri stessi.
Per il IG. appare necessario ribadire la possibilità d'intraprendere un percorso CP_1
individuale di sostegno alla genitorialità, per sviluppare modalità di relazione con l'altro genitore e con le figlie basate su un ascolto dell'altro e non solo di sè stesso, e dopo una prima fase individuale, in presenza di presupposti di adeguata comunicazione e collaboratività, di estendere il percorso congiuntamente con la IG.ra , per giungere Pt_1
ad una proficua collaborazione genitoriale.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, si ricorda che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 147 e 315 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito dalle attuali eIGenze dei figli, dal tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza pagina 10 di 12 presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (art. 316 bis c.c.).
Nella specie – considerati i parametri legali sopra richiamati, i redditi delle parti come risultanti dalle dichiarazioni dimesse e gli oneri di cui esse sono gravate, i tempi di permanenza delle figlie attualmente esclusivamente presso la madre, con conseguente loro mantenimento diretto a totale carico della IG.ra , le eIGenze delle ragazze che sono Pt_1
aumentate in ragione dell'età e la circostanza che l'affidamento super-esclusivo delle minori alla madre dà alla ricorrente titolo per conseguire l'assegno unico universale nella sua integralità – è possibile determinare il mantenimento indiretto a carico del padre nella somma mensile di €300,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie.
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda della ricorrente ex art. 473-bis.39, lett.
b) c.p.c., dato che essa non trova giustificazione in punto di allegazione e prova in specifici inadempimenti da parte del padre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, considerata l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano su valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del IG. , dato che la CP_1
necessità dell'approfondimento peritale è derivata esclusivamente dalla sua condotta processuale ed extraprocessuale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- Dispone l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_2 Persona_3
alla madre, che assumerà anche le decisioni più importanti inerenti alla salute,
[...]
all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale delle figlie, con residenza presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
- Conferisce incarico al Servizio Sociale del Comune di Camponogara di stabilire un pagina 11 di 12 calendario d'incontri tra il padre e le figlie secondo modalità protette e in luogo neutro e, nel caso di un'evoluzione positiva dei rapporti con il padre e qualora lo stesso risulti affidabile e puntuale nell'impegno, di prevedere una graduale apertura di spazi di autonomia negli incontri stessi, relazionando sull'attività svolta con cadenza semestrale al G.T.
- Dispone che il Consultorio Familiare dell' N. 3 proponga al IG. Pt_2 CP_1
un percorso di supporto individuale alla genitorialità e, dopo una prima fase
[...]
individuale ed in presenza di presupposti di adeguata comunicazione e collaboratività, estenda il percorso congiuntamente alla IG.ra . Parte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di €600,00 (€300,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
- Dà atto che l'assegno unico universale verrà percepito in via integrale da . Parte_1
- Condanna a rimborsare ad le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 7.616,00 per compensi (€1.701,00 fase di studio, €1.204,00 fase introduttiva,
€1.806,00 fase istruttoria ed €2.905,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Controparte_1
Così deciso nella Camera di ConIGlio 18.12.2024.
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
pagina 12 di 12