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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 679 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via Francesco Pellegrino, n. 13, Parte_1 ell'avv. Valeria Primerano (PEC: ) che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 useppe Grezar, n. 14, presso lo studio dell'avv. Luca Chessa (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2 ia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920239000988538000, notificata il 15.03.2024, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 13920100003077241000 e gli avvisi di addebito aventi n.: 4392016000037351000; 43920160000911535000; 43920170000517981000; 439201800000476017000 e 43920180001195450000, deducendo di non aver mai ricevuto tali
1 atti di pagamento e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione, considerati gli anni (dal 2003 al 2018) a cui fanno riferimento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Annullare e/o revocare l'opposta intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito sopra indicati ovvero annullare e/o revocare le suddette cartelle esattoriali e i suddetti avvisi di addebito per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, il parziale accoglimento e il rigetto, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' ha documentato l'avvenuto Controparte_4 sgravio ex lege (ai sensi dell'art. 1, comma da . 197/2022) di alcuni carichi riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 139202100003077241000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e
2 degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
4. Pertanto, relativamente ad alcuni carichi riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 13920100003077241000, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
5. Relativamente ai residui carichi contributivi riportati dalla cartella di pagamento n. 13920090010305479000, il ricorso va accolto.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
6.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n. 139200900103054479000 il 9.11.2009, ma dalla data di notifica a quella di notifica dell'impugnazione oggetto di contestazione in questa sede (15.03.2024) è trascorso abbondantemente il termine di prescrizione sopra definito.
8. Nel resto, il ricorso va rigettato.
9. Le parti resistenti hanno documentato di aver validamente notificato gli atti di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920100003077241000 è stata notificata il 27.01.2011;
- l'avviso di addebito 4392016000037351000 è stato notificato il 23.06.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000911535000 è stato notificato il 19.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000517981000 è stato notificato il 28.12.2017;
- l'avviso di addebito n. 439201800000476017000 è stato notificato il 7.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001195450000 è stato notificato il 18.02.2019. 10. Il ha, poi, provato di aver notificato al ricorrente: CP_5
- l'int amento n. 13920139011743261000, il 18.06.2013, contenente la cartella di pagamento n. 13920100003077241000;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920179002938315000, il 3.12.2018, contenente la cartella di pagamento n. 13920100003077241000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000299059000, il 30.04.2022, contenente la cartella di pagamento n. 13920100003077241000 e gli avvisi di addebito aventi n.: 4392016000037351000; 43920160000911535000; 43920170000517981000; 439201800000476017000 e 43920180001195450000.
11. Pertanto, la notifica di tali atti di pagamento ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
12. Per le ragioni fin qui espresse, il ricorso, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920100003077241000 e agli avvisi di addebito aventi n.: 4392016000037351000; 43920160000911535000; 43920170000517981000; 439201800000476017000 e 43920180001195450000, va rigettato. 13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra e parti stante la reciproca soccombenza e l'intervenuto parziale sgravio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, relativamente ad alcuni carichi previdenziali riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 13920100003077241000;
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa creditoria riportata dalla cartella di pagamento n. 13920090010305479000, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via Francesco Pellegrino, n. 13, Parte_1 ell'avv. Valeria Primerano (PEC: ) che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 useppe Grezar, n. 14, presso lo studio dell'avv. Luca Chessa (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2 ia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920239000988538000, notificata il 15.03.2024, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 13920100003077241000 e gli avvisi di addebito aventi n.: 4392016000037351000; 43920160000911535000; 43920170000517981000; 439201800000476017000 e 43920180001195450000, deducendo di non aver mai ricevuto tali
1 atti di pagamento e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione, considerati gli anni (dal 2003 al 2018) a cui fanno riferimento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Annullare e/o revocare l'opposta intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito sopra indicati ovvero annullare e/o revocare le suddette cartelle esattoriali e i suddetti avvisi di addebito per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, il parziale accoglimento e il rigetto, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' ha documentato l'avvenuto Controparte_4 sgravio ex lege (ai sensi dell'art. 1, comma da . 197/2022) di alcuni carichi riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 139202100003077241000, sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in virtù del quale già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per
“carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e
2 degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
4. Pertanto, relativamente ad alcuni carichi riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 13920100003077241000, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
5. Relativamente ai residui carichi contributivi riportati dalla cartella di pagamento n. 13920090010305479000, il ricorso va accolto.
6. Premesso che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
6.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento n. 139200900103054479000 il 9.11.2009, ma dalla data di notifica a quella di notifica dell'impugnazione oggetto di contestazione in questa sede (15.03.2024) è trascorso abbondantemente il termine di prescrizione sopra definito.
8. Nel resto, il ricorso va rigettato.
9. Le parti resistenti hanno documentato di aver validamente notificato gli atti di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920100003077241000 è stata notificata il 27.01.2011;
- l'avviso di addebito 4392016000037351000 è stato notificato il 23.06.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000911535000 è stato notificato il 19.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000517981000 è stato notificato il 28.12.2017;
- l'avviso di addebito n. 439201800000476017000 è stato notificato il 7.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001195450000 è stato notificato il 18.02.2019. 10. Il ha, poi, provato di aver notificato al ricorrente: CP_5
- l'int amento n. 13920139011743261000, il 18.06.2013, contenente la cartella di pagamento n. 13920100003077241000;
3 - l'intimazione di pagamento n. 13920179002938315000, il 3.12.2018, contenente la cartella di pagamento n. 13920100003077241000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000299059000, il 30.04.2022, contenente la cartella di pagamento n. 13920100003077241000 e gli avvisi di addebito aventi n.: 4392016000037351000; 43920160000911535000; 43920170000517981000; 439201800000476017000 e 43920180001195450000.
11. Pertanto, la notifica di tali atti di pagamento ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
12. Per le ragioni fin qui espresse, il ricorso, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920100003077241000 e agli avvisi di addebito aventi n.: 4392016000037351000; 43920160000911535000; 43920170000517981000; 439201800000476017000 e 43920180001195450000, va rigettato. 13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra e parti stante la reciproca soccombenza e l'intervenuto parziale sgravio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, relativamente ad alcuni carichi previdenziali riportati dalle cartelle di pagamento n. 13920090010305479000 e 13920100003077241000;
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa creditoria riportata dalla cartella di pagamento n. 13920090010305479000, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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