Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/03/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2026, proposto da
Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B85523EC5A, B85523FD2D, B855240E00, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito e Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elena Argento e Alessandro Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- degli atti della " Procedura di gara, ai sensi degli artt. 25, 59 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura, mediante Accordo Quadro, del service full-risk di microinfusori d'insulina e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo, per la terapia del diabete mellito, nonché del relativo materiale di consumo, per un fabbisogno di anni 4 delle AA.SS.PP. del Bacino orientale della Regione Siciliana ", rettificata e modificata con Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 2093 del 24 novembre 2025, in relazione ai Lotti 5 (CIG B85523EC5A), 6 (CIG B85523FD2D) e 7 (CIG B855240E00) e, in particolare, del bando di gara, del disciplinare di gara, del Capitolato tecnico, del modello di offerta economica e di tutti gli altri atti della procedura, nelle parti di cui in esposizione;
- della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 2093 del 24 novembre 2025 con la quale è stata rettificata e modificata la disciplina di gara;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche ove non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e di Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa OL NA RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, corredato da richiesta di misure cautelari, la ricorrente ha impugnato gli atti della gara di cui all’epigrafe, eccependone l’illegittimità in relazione a plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Con atto depositato il 15.1.2026, preso atto dell’avvenuto avvio del procedimento di revoca in autotutela della summenzionata procedura da parte dell’Amministrazione, avvenuto in data 9.1.2026, la ricorrente ha rappresentato il venir meno delle esigenze cautelari ed ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’istanza cautelare.
3. In data 3.2.2026, si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, la quale, con successiva memoria del 2.3.2026, ha eccepito la propria estraneità alla lite.
4. In data 3.3.2026 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, la quale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso a seguito dell’intervenuta revoca in autotutela dell’intera procedura, disposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 14 gennaio 2026.
5. In considerazione del predetto fatto sopravvenuto, la ricorrente, con distinte memorie depositate il 5.3.2026 e il 20.3.2026, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, stante l’intervenuto annullamento di tutti gli atti impugnati e dunque l’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere con il ricorso in esame.
6. Alla pubblica udienza 24.3.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce delle concordanti dichiarazioni delle parti e della documentata revoca in autotutela del provvedimento impugnato.
8. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione del contributo unificato che è posto a carico dell’Azienda resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
OL NA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA RI | NE NA RO |
IL SEGRETARIO