Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 20/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
PASIMENI MARIA ANTONIETTA e , nel cui Controparte_1 studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNELLI IDA
INAIL, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CARACUTA ROSALBA e ROTUNNO DIANA ANNA resistenti
oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
Con ricorso depositato il 14/07/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2023 9001891855/000, notificato il 27/06/2023 emessa dall'
[...]
, di € 2.356,57 relativamente alle cartelle di Controparte_2 pagamento n. 02420160005409315501 e 02420170006521351501 relative a premi INAIL. Nello specifico ha eccepito la nullità dell'intimazione opposta in quanto nel procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Brindisi Rg. n. 23/2022 con provvedimento del 14.07.2022 era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle predette cartelle, concludendo per la condanna di ai sensi dell'art. 96 Controparte_2
c.p.c. Costituitosi in giudizio Inail ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo unico Controparte_2 soggetto legittimato alla procedura di recupero crediti Inail, concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l'agente della riscossione annullato l'atto opposto. Costituitasi in giudizio ha dedotto Controparte_2 che l'intimazione di cui è causa era stato frutto di mero errore e di avere provveduto ad annullarla d'ufficio, concludendo per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti ed all'esito il giudice ha deciso come da allegata sentenza. __________
Deve preliminarmente rilevarsi che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere atteso che nessuna delle parti resistenti a fronte delle deduzioni e delle contestazioni di parte ricorrente ha fornito prova dell'intervenuto annullamento dell'intimazione opposta. Ciò posto l'opposizione è fondata nel merito per le ragioni di seguito esposte. Invero, la parte opponente ha fornito la prova documentale (doc. C) che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione intervenuta in data 27.6.2023, le cartelle di pagamento riguardanti crediti di natura previdenziale erano state tutte sospese con provvedimento giudiziale dell'11.1.2022 notificato all'
[...]
ed all'Inail in data 13.1.2022, ossia in data nteriore alla notifica CP_3 della predetta intimazione. Ne discende che l avrebbe Controparte_4 dovuto astenersi dal notificare l'intimazione di pagamento in relazione alle cartelle sopra specificate, in quanto la loro efficacia
2 esecutiva era stata, appunto, già sospesa con precedente provvedimento giudiziale già noto, non solo perché notificatole ma anche perché emesso in un giudizio in cui l'agente esattoriale era parte in causa. Pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione deve essere dichiarata l'illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento opposto. Non può trovare di converso accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria.
Giova rammentare che "la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost." (Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19948). Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la Controparte_3 colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito, atteso che sin dalla costituzione ha dedotto che l'intimazione opposta era stata frutto di mero errore materiale, così riconoscendo la fondatezza delle avverse prospettazioni.
Non è emersa, pertanto, alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. Nei limiti sopra esposti il ricorso merita accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione, ritenendo il Tribunale superfluo l'esame della nuova eccezione, peraltro infondata, circa l'inammissibilità della spiegata opposizione, tardivamente proposta dall'agente della riscossione solo con le note conclusive depositate il 15.4.2025. Nulla per le spese nei confronti dell'Inail, attesi i motivi della decisione. Nei confronti dell' le spese di lite Controparte_5 seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_6
, così provvede:
[...]
- dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 024 2023 9001891855/000, notificata il 27/06/2023 relativamente alle cartelle di pagamento n. 02420160005409315501 e 02420170006521351501; condanna al pagamento delle Controparte_2 spese legali a favore di , liquidate in € 886,00 oltre Iva Parte_1 cap e rimborso spese come per legge.
3 Brindisi, 20.5.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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