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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1500/2025 R.G. avente per oggetto promosso con ricorso congiunto da
, elettivamente domiciliata in Nereto, alla Via Roma, n. 108, presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. Diana Giuliani, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso ricorrente e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 [...] ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello Parte_4 studio dei suoi procuratori, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025, , premesso di aver intrattenuto con il Parte_1 resistente una relazione more uxorio da cui nasceva la figlia (in data 6.8.2018), chiedeva Per_1
pagina 1 di 2 all'intestato Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso della minore, con determinazione delle modalità di visita secondo quanto meglio specificato nel ricorso;
di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
di porre a carico di ciascun genitore il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia e di disporre l'attribuzione dell'assegno unico INPS in favore della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale dichiarava di accettare le condizioni di Controparte_1 affido e visita della figlia indicate nel ricorso, chiedendo di disporre il versamento di un importo mensile di € 250,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario.
Nelle more del procedimento le parti dichiaravano di aver raggiunto una soluzione condivisa, prevedendo, a carico del resistente, al fine di contribuire al mantenimento della figlia , il Per_1 versamento di un importo mesile € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico con accredito sul conto corrente intestato alla ricorrente.
In data 13-14.10.2025, le parti depositavano nel fascicolo telematico scrittura di accordo.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 15.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui all'accordo.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto accordo non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando nella causa civile n.r.g. 1500/2025, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo versato in atti non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo che le condizioni che regolano le modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore siano quelle indicate nel predetto accordo da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese compensate.
Teramo, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvia Fanesi pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente relatore dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1500/2025 R.G. avente per oggetto promosso con ricorso congiunto da
, elettivamente domiciliata in Nereto, alla Via Roma, n. 108, presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. Diana Giuliani, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso ricorrente e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 [...] ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello Parte_4 studio dei suoi procuratori, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025, , premesso di aver intrattenuto con il Parte_1 resistente una relazione more uxorio da cui nasceva la figlia (in data 6.8.2018), chiedeva Per_1
pagina 1 di 2 all'intestato Tribunale, di disporre l'affidamento condiviso della minore, con determinazione delle modalità di visita secondo quanto meglio specificato nel ricorso;
di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
di porre a carico di ciascun genitore il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia e di disporre l'attribuzione dell'assegno unico INPS in favore della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale dichiarava di accettare le condizioni di Controparte_1 affido e visita della figlia indicate nel ricorso, chiedendo di disporre il versamento di un importo mensile di € 250,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario.
Nelle more del procedimento le parti dichiaravano di aver raggiunto una soluzione condivisa, prevedendo, a carico del resistente, al fine di contribuire al mantenimento della figlia , il Per_1 versamento di un importo mesile € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico con accredito sul conto corrente intestato alla ricorrente.
In data 13-14.10.2025, le parti depositavano nel fascicolo telematico scrittura di accordo.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 15.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti depositavano nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale manifestavano la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui all'accordo.
Il Collegio ritiene che le condizioni indicate dalle parti nel predetto accordo non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, pertanto meritano di essere approvate.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, pronunciando nella causa civile n.r.g. 1500/2025, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- considerato che le condizioni indicate dalle parti nell'accordo versato in atti non sono contrarie a norme imperative e corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva, disponendo che le condizioni che regolano le modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore siano quelle indicate nel predetto accordo da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese compensate.
Teramo, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvia Fanesi pagina 2 di 2