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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 277 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa;
promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti LOMBARDINI MICOL (C.F. C.F._2
), BONDINI STEFANIA ( ) e RAVAIOLI C.F._3 C.F._4
MARY ( ), elettivamente domiciliati in Viale Carducci n. 21, 47521 C.F._5
Cesena, giusta procura del 25.01.2023; attore nei confronti di
C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MALAVASI MANUELA (C.F. ), domiciliata in VIA C.F._6
BAROZZI 1 MILANO, in virtù di procura del 29.09.2023; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora quale descritto al punto 1) del Controparte_2 Controparte_1 presente atto e già oggetto di accertamento della decisione ACF n. 5647 emessa nell'interesse degli attori e quindi condannare , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito da Controparte_1
1 questi ultimi pari all'importo di Euro 27.987,70 quale quantificato dall'Arbitro adito oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
In subordine - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore degli attori nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da
[...]
, oggi , indicate nel presente atto per i motivi ivi indicati e, Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente, dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e conseguentemente condannare l'intermediario (prima ), nella persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite dagli attori nei citati titoli, pari ad € 27.987,70 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore degli attori, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni
[...]
, come indicate nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario Controparte_2 [...]
(prima ) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento Controparte_1 Controparte_2 contrattuale ex art. 1218 c.c e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice e nei citati titoli, pari ad Euro 27.987,70 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata - accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad euro 27.987,70 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario Controparte_1
[...
(prima ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, di rimborsare Controparte_2
e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Conclusioni per : Controparte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione:
2 − in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per
l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia
d'impresa;
− nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito:
(a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa nonché gli importi eventualmente percepiti dagli Attori per la vendita delle azioni
Crédit Agricole di cui è in possesso e dei relativi n.
7.436 warrant;
− in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al punto 54 della comparsa di risposta e in merito a cui si tornerà nel termine all'uopo previsto ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.);
− in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e agiscono nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
(già , quale intermediario Controparte_1 Controparte_2 finanziario, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno, pari ad € 27.987,70, a cagione dell'azzeramento del controvalore dei titoli detenuti (n. 1352 azioni).
1.1. In fatto, gli attori espongono che:
- in data 14.06.2011, si rivolgeva al proprio istituto di credito Parte_1 [...]
(in seguito, e, tramite Controparte_2 Controparte_1
l'intermediazione del predetto istituto, acquistava n. 832 azioni a fronte del versamento dell'importo complessivo di € 16.014,85 (v. all. 1 e 2 in fasc. attori);
- in data 20.06.2011, anche l'attrice acquistava n. 520 azioni per € 10.015,19 (doc. Parte_2
3, 4 attori), per cui il portafoglio di entrambi contava complessivamente n. 1352 azioni per un controvalore di € 26.030,04;
- in seguito, i titoli subivano una svalutazione che portava al totale azzeramento del loro valore;
3 Contr
- a quel punto, i clienti interpellavano l'Arbitro per le controversie finanziarie che, dopo avere istruito la procedura, condannava l'intermediario al pagamento di € 27.987,70, di cui
17.219,50 al ricorrente ed € 10.768,20 alla cointestataria, oltre interessi legali (v. Decisione n. 5647 del 18 luglio 2022, all. 9);
- la Banca non si conformava a tale decisione omettendo di ristorare l'investitore della perdita subita.
1.2. La convenuta eccepisce: CP_4
- in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna,
Sezione specializzata in materia di impresa;
- in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dal cliente, per il decorso sia del termine decennale (in relazione alla domanda di risarcimento del danno contrattuale) e sia di quello quinquennale, per quanto riguarda gli eventuali danni da responsabilità extra-contrattuale e la debenza degli interessi;
- nel merito, insiste ai fini della correttezza del proprio operato, sia in termini di adeguatezza delle informazioni fornite al cliente, che di corretta profilazione, atteso che dalla compilazione del questionario MI emergerebbe il profilo di un investitore esperto, in grado di conoscere i rischi connessi alla tipologia dei titoli oggetto di negoziazione.
1.3. Quanto ai titoli, la convenuta ne sostiene la natura liquida, evidenziando che: «la
Comunicazione del 2009 non è stata adottata nell'esercizio del potere regolamentare legalmente attribuito CP_5 all'Autorità di Vigilanza dalla legge, ma piuttosto nell'ambito del c.d. 'Livello 3', cioè delle misure contenenti orientamenti applicativi della normativa primaria e secondaria;
non ha, pertanto, efficacia normativa, dovendo ritenersi meramente interpretativa del dettato legislativo» (v. comparsa).
1.4. Infine, sotto il profilo dell'an debeatur, la convenuta fa presente che la parte attrice non avrebbe assolto compiutamente al proprio onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale;
relativamente al quantum debeatur, la difesa censura le modalità di quantificazione del danno per non avere tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dell'assegnazione dei dividendi e dei frutti connessi e conseguenziali.
2. Sulle eccezioni di incompetenza e di prescrizione. Rigetto.
2.1. L'eccezione di incompetenza non merita accoglimento, in quanto il petitum e la causa petendi sono estranei alla materia societaria.
4 La Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che: “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (v. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 22340 del 15.10.2020).
2.2. È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione.
È inapplicabile il regime quinquennale, atteso che viene in rilievo un danno afferente all'area contrattuale, e perciò assoggettato al termine prescrizionale ordinario.
2.3. Quanto al momento iniziale di decorrenza, la difesa convenuta insiste per la fissazione del termine all'epoca della sottoscrizione degli ordinativi d'acquisto.
L'assunto non viene condiviso.
In realtà, il termine iniziale coincide con l'azzeramento del valore per effetto della sospensione della possibilità di negoziare il titolo intervenuta il giorno 22.04.2016 (v. all. 17 in fascicolo convenuta).
Tale soluzione discende dall'art. 2935, c.c.: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, come ricordato dalla Suprema Corte in un caso analogo a quello in commento: “(…) la prescrizione, decorrendo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, presuppone la violazione del diritto: soltanto dal momento e per effetto di tale violazione sorge nel creditore l'interesse ad azionare la tutela per ottenere il soddisfacimento della pretesa (…)” (v. Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 1823 del
20.01.2022).
Dunque, l'azione non è prescritta, non essendo decorsi i dieci anni dal momento dell'azzeramento del valore dei titoli compravenduti.
3. Sulla responsabilità dell'intermediario finanziario: gli obblighi informativi in generale e le ricadute in punto di assolvimento dell'onere della prova.
3.1. Ai sensi dell'art. 1, co.
5-septies del T.U.F., per "consulenza in materia di investimenti" si intende: «la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari».
5 Orbene, in considerazione della peculiare posizione contrattuale, l'ordinamento impone al consulente finanziario uno stringente regime di trasparenza, che tenga conto sia della tipologia del prodotto raccomandato – ad es. titoli “liquidi” o “illiquidi” –, nonché delle specifiche caratteristiche, conoscenze e finalità dell'operazione finanziaria (ad es. di risparmio, di investimento, etc.).
Ai sensi dell'art. 21, co. 1, T.U.F.: «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (…)».
3.2. È un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21, D. Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nei regolamenti , applicabili ratione temporis, sorgono sia CP_5 nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate).
A livello processuale, ai sensi dell'art. 23, 6° comma, D. Lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
3.3. Dunque, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati.
6 In altre parole, incombe sul consulente finanziario una diligenza “qualificata”, essendo immanente l'esigenza di tutelare il cliente, quale contraente debole, dal pericolo di operazioni economiche particolarmente rischiose e/o svantaggiose.
3.4. A tal fine, con la direttiva 2004/39/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 164 del
17.9.2007 è stato introdotto l'obbligo per l'intermediario di sottoporre al cliente il questionario
“MI”, consistente in una serie di domande utili a sancirne un'adeguata profilazione, in ordine ad es. alla tipologia di obiettivi finanziari, alla propensione al rischio, al capitale da investire, alla conoscenza dei mercati etc.
A prescindere da quanto riportato nel contratto-quadro, è onere del consulente indirizzare il cliente all'acquisto di strumenti finanziari maggiormente aderenti al profilo, proprio alla luce dei risultati dell'attività di profilazione di cui al suddetto questionario, poiché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona le sue scelte di investimento (in tal senso, Cass., ordinanza 31 agosto 2020, n. 18153).
I suddetti obblighi informativi devono essere assolti “in concreto”, e non secondo modalità meramente formali e generiche, giacché, in tal caso, la ratio della tutela accordata al contraente più debole verrebbe sovvertita integralmente.
3.5. Più concretamente, l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva ed adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619).
4. Sulla natura illiquida dei titoli: premessa.
4.1. Giova svolgere una premessa prima di scrutinare la natura dei titoli in commento.
Le parti discutono in ordine alla natura delle azioni acquistate dal cliente:
-secondo la parte convenuta, le azioni, al momento dell'acquisto, risultavano essere titoli liquidi, ossia -in estrema sintesi- strumenti facilmente alienabili a condizioni certe;
-diversamente, la parte attrice evidenzia che tali azioni sarebbero risultate particolarmente difficili da vendere, e ciò comportava una maggiore rischiosità intrinseca dell'investimento stesso, trattandosi di titoli c.d. “illiquidi”.
7 Dalla verifica della natura liquida o illiquida dei titoli, le parti fanno discendere una serie di conseguenze a loro favore.
4.2. In realtà, tale aspetto prescinde dal tema nodale integrato dalla violazione degli obblighi informativi sanciti nel T.U.F. che -in questa sede- sono addebitati all'intermediario convenuto.
Difatti, se -da un lato- è vero che la tipologia del titolo compravenduto (così come le specifiche competenze e/o caratteristiche del singolo cliente) possa assumere rilievo nel valutare l'operato dell'intermediario -dall'altro lato- è altrettanto vero che gli obblighi di tipo informativo di cui all'art. 21 T.U.F. e ss., così come integrato dal Reg. n. 16190 del 29 ottobre 2007, c.d. CP_5
“Reg. intermediari”, trovano applicazione a prescindere dalla tipologia dello strumento proposto.
Pertanto, ne consegue che, anche laddove i titoli di cui oggi si discute, dovessero ritenersi liquidi all'epoca dell'acquisto, ciò non è sufficiente ad esimere l'istituto bancario dall'assolvimento dell'obbligo -minimo ed elementare- di fornire un concreto ed adeguato supporto informativo al cliente.
4.3. Difatti, nell'ipotesi di ritenuta liquidità dei titoli così come intende la convenuta, troverebbe comunque applicazione la disciplina di carattere generale sancita nel T.U.F. (v. supra), nonché del Reg. del 2007. CP_5
Viceversa, nel caso in cui si assumesse la natura illiquida, troverebbe applicazione anche la
Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, in tema appunto di “titoli illiquidi”. CP_5
Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, ricorre comunque l'inadempimento a carico dell'intermediario convenuto.
5. Sull'inadempimento degli obblighi di carattere generale.
In materia di onere informativo a carico dell'intermediario, il regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, all'art 26 applicabile ratione temporis pone una distinzione tra “cliente al dettaglio”
e “cliente professionale”.
8 5.1. Tale differenza riposa nella necessità di regolare l'intensità della tutela a favore del cliente, se “al dettaglio” o “professionale”, e specularmente la gravosità dell'onere informativo dell'intermediario.
Ciò chiarito, a livello documentale, e precisamente dal questionario MI, risulta che Parte_1
e fossero “clienti al dettaglio”, al momento dell'acquisto dei titoli in
[...] Parte_2 commento.
5.2. La profilatura nei termini di “cliente al dettaglio” comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento succitato. CP_5
Al riguardo, l'art. 24 del regolamento in esame prevede che: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Più nello specifico, ai sensi dell'art. 31 co. 1: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In concreto, dunque, il comma 2 del medesimo articolo precisa che: “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a)
i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti”.
La Suprema Corte ha chiarito che, nell'ottica di un concreto assolvimento degli obblighi informativi testé descritti, è da escludersi che l'intermediario possa limitarsi alla: “sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari” (v. Cass., sent. n. 7932 del
20.03.2023).
9 A fronte di ciò, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la dovuta diligenza, ai sensi dell'art. 23 comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.
5.3. A dire della Banca, il cliente sarebbe stato reso edotto dei rischi connessi all'investimento nei seguenti modi:
a) tramite la consegna del contratto quadro;
b) tramite l'informativa contenuta negli ordini di acquisto;
c) con le note informative di esecuzione;
d) oralmente, tramite quanto riferito dal funzionario della Banca (v. pagg. 18 della comparsa).
Tuttavia, i detti comportamenti non assolvono concretamente l'onere informativo.
I documenti indicati dalla difesa di parte convenuta sono privi di uno specifico riferimento alla rischiosità dell'investimento e contengono una serie di nozioni di carattere generale che nulla dicono rispetto al singolo investimento.
5.4. Al riguardo, in via assorbente, va precisato che:
- il contratto quadro cui fa riferimento la risale al 2010, mentre l'ordine d'acquisto CP_4 interveniva successivamente nell'anno 2011, con la conseguenza che la consegna del modulo a distanza di un anno prima rispetto all'acquisto non fornisce alcun elemento specifico rispetto all'investimento proposto in quel momento, ed effettivamente eseguito dal cliente;
- allo stesso modo, anche la nota informativa allegata agli ordinativi di acquisto è carente di quegli elementi che avrebbero potuto garantire una conoscenza effettiva, mentre contiene solo il nominativo dell'investitore, il numero di azioni ed il relativo controvalore;
- nell'ulteriore documento costituito dall'ordinativo di acquisto, è presente la locuzione” FRM
FUORI MERCATO” che non può ritenersi idonea a dimostrare l'assolvimento dei doveri informativi, trattandosi di una dicitura inidonea a fornire una visione rispetto alla peculiarità e alla rischiosità dell'investimento proposto;
- nei medesimi documenti è contenuta la scritta in maiuscolo “OPERAZIONE IMPARTITA
DIRETTAMENTE DAL CLIENTE”, anch'essa completamente inidonea a provare l'assolvimento degli oneri informativi dato che nulla dice rispetto a cosa si sia fatto prima che la cliente impartisse l'ordine;
- l'informativa orale non è provata, oltre a non essere risolutiva, stante la compresenza di altre ed evidenti carenze informative.
10 5.5. In aggiunta, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari veniva consegnato solo all'origine, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, non già in occasione dei singoli investimenti eseguiti dal cliente.
Peraltro, il documento sui rischi generali, nella sezione denominata “informazioni sugli strumenti finanziari”, non contiene alcun elemento informativo specifico e circostanziato rispetto all'investimento che sarebbe stato proposto successivamente, atteso che contiene una generica descrizione delle azioni e un'elencazione dei rischi standard.
5.6. Inoltre, dall'analisi della documentazione in atti, risulta che la abbia effettuato una CP_4 profilatura inadeguata.
In particolare, osservando il questionario MI del 2010 (l'unico somministrato prima dell'acquisto dei titoli in parola) si osserva innanzitutto come lo stesso sia stato compilato secondo uno schema uniforme nei confronti di entrambi i coniugi – , senza Parte_1 Pt_2 alcuna caratterizzazione degli investitori, il che depone sfavorevolmente rispetto al carattere specifico e circostanziato del documento medesimo.
5.7. In aggiunta, è dato riscontrare che gli investitori dichiaravano:
1) di avere un grado di istruzione di “scuola secondaria”;
2) di svolgere la professione di “impiegato/quadro”;
3) di avere investito precedentemente in strumenti di deposito o di gestione della liquidità, titoli di stato e/o altri prodotti obbligazionari oltre che in fondi comuni d'investimento;
4) di avere utilizzato i servizi finanziari di negoziazione, trasmissione ordini, collocamento;
5) di avere, negli ultimi 12 mesi, effettuato da 0 a 10 operazioni;
6) di avere effettuato operazioni per un importo medio tra € 25.001 a 50.000;
7) di avere un orizzonte da tre a cinque anni per i propri investimenti;
8) di avere, come obiettivo dell'investimento: “rivalutazione del capitale esponendolo ad oscillazioni molto limitate”;
9) di avere una consistenza del proprio patrimonio finanziario da € 50.001 a 250.000,00.
5.8. Ebbene, a fronte di risposte di siffatto tenore, la assegnava un profilo di rischio CP_4
“alto”, ossia un profilo del tutto incompatibile ed in contraddizione rispetto all'esito delle attività di profilatura, tenuto conto che trattasi di soggetti che dichiaravano di avere effettuato un numero limitatissimo di operazioni nei precedenti dodici mesi, indicando un orizzonte temporale di
11 investimento molto esiguo, da tre a cinque anni, e di intendere esporre il proprio capitale ad
“oscillazioni molto limitate”.
6. Sull'inadempimento degli obblighi specifici: la natura illiquida.
6.1 Con la Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, la ha evidenziato che: CP_5
“Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita […]”.
Tale Comunicazione rappresenta attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F., con la conseguenza che il suo contenuto costituisce un atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria testé richiamata.
6.2 Pertanto, non è condivisibile l'affermazione della difesa di parte convenuta, laddove sostiene che il valore della suddetta Comunicazione sarebbe quello di una fonte: “meramente interpretativa del dettato legislativo”, atteso che l'atto integrativo è intrinsecamente connesso a quello legislativo, del quale costituisce una specificazione.
La citata Comunicazione n. 9019104/2009 identifica, da un lato, la condizione CP_5 sintomatica della natura illiquida, dall'altro lato, individua i meccanismi di riequilibrio da predisporre in favore dell'investitore: «la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
6.3 Dunque, quanto al primo aspetto, il titolo si presume “liquido” quando è quotato su mercati regolamentati.
Viceversa, nel caso di omessa quotazione sui mercati regolamentati, il titolo deve ritenersi
“illiquido”, a meno che - ed ecco il secondo profilo - l'intermediario non dimostri di essersi impegnato a riacquistare il medesimo titolo secondo “criteri e meccanismi prefissati”, volti cioè a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
12 6.4 Tutto ciò chiarito, dalla documentazione in atti emerge che le azioni di acquistate dal cliente non erano quotate su alcun mercato regolamentato o MTF, e ugualmente, risulta che la ometteva di apprestare un meccanismo di riacquisto dei titoli. CP_4
A sua difesa, la resistente afferma che: «a partire dall'1° aprile 2012 è diventato operativo il CP_4 meccanismo di asta settimanale, consistente nella raccolta degli ordini di negoziazione sulle azioni e CP_6 nell'incrocio degli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti dai vari investitori. La possibilità di disinvestimento del titolo veniva poi ulteriormente agevolata dalla partecipazione della alle aste settimanali CP_4 mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie».
Secondo l'assunto, tale meccanismo permetteva al cliente di negoziare nuovamente i propri titoli.
In realtà, così non è.
6.5 Nella Comunicazione succitata viene chiarito che, ad essere indice di liquidità, è: CP_5
«l'impegno della al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli CP_4 che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
Tale impegno ad opera dell'intermediario non c'è stato ed il titolo negoziato dal cliente resta
“illiquido”, in quanto il meccanismo “ad asta” non assolve a “criteri e meccanismi prefissati”.
Quando l'ordine di acquisto è predeterminato viene stabilito che il titolo sia venduto ad un prezzo non inferiore al valore indicato precedentemente, o acquistato ad un prezzo non superiore ad un certo valore.
La ratio è evidente: assicurare all'investitore il rientro del proprio investimento, senza che le forme competitive sul prezzo di riacquisto ne possano azzerare, in tutto o in parte, il valore.
Pertanto, la conformazione del prodotto azionario ne rivela la natura c.d. “illiquida”.
6.6 A conforto della medesima conclusione, depongono ulteriori elementi documentali, quali il contratto quadro e l'estratto conto titoli, dai quali emerge la piena consapevolezza dell'intermediario finanziario della natura illiquida dei titoli proposti al cliente.
A pagina 9 del contratto quadro, al punto 4.6., con riferimento alle operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati, si legge che: «gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.
13 L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano
l'assunzione di rischi più elevati (…)».
Dunque, l'intermediario era consapevole tanto della natura illiquida del titolo, quanto di effettuare operazioni al di fuori dei mercati organizzati, con ciò esponendo il proprio cliente ai rischi connessi alla difficoltà e/o all'impossibilità di smobilizzo.
6.7 In aggiunta a quanto precisato, la si è sottratta altresì agli impegni di cui al contratto CP_4 quadro sottoscritto nell'anno 2010, con particolare riguardo all'obbligo di accertamento dell'appropriatezza dell'investimento.
Difatti, a pagina 25 del contratto quadro, l'intermediario si obbligava ad attuare una valutazione di appropriatezza di ciascun singolo investimento.
Il riferimento è contenuto nei Capi I e II del Titolo II (Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini), artt. 39, 40, 41 e 42 di cui al regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis, ove viene procedimentalizzato l'espletamento di tali attività a carico dell'intermediario finanziario.
Più nello specifico, l'art. 39 del regolamento prevede che: “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”.
Inoltre, sempre l'art. 39, al comma 2, punto 6, chiarisce che: “quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi”.
14 6.8 Dunque, nell'ambito della sua attività di vigilanza, la ha dettato un preciso CP_5 comportamento a cui l'operatore finanziario avrebbe dovuto attenersi, cioè quello di acquisire le informazioni relative alla conoscenza e/o esperienza del cliente rispetto alla specifica tipologia di strumento finanziario offerto.
Nel caso di omessa acquisizione, l'intermediario avrebbe dovuto astenersi “dal prestare i menzionati servizi”.
A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 40 del citato regolamento: “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
6.9 Al riguardo, occorre precisare che il questionario MI ha sì lo scopo di tutelare il cliente, ma, allo stesso tempo, è uno strumento indispensabile anche per lo stesso intermediario, il quale - usando correttamente gli indici di profilazione emersi dal questionario- sarà in grado di consigliare l'operazione finanziaria più idonea per quel determinato cliente.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che l'istituto di credito abbia acquisito informazioni su quale fosse il grado di conoscenza del cliente in materia di titoli illiquidi, tanto è vero che tale aspetto non è stato mai oggetto di profilazione, come invece avrebbe dovuto essere.
6.10 Tale obbligo di specifica profilazione e di appropriatezza del servizio offerto non muta neppure, ai sensi dell'art. 41 del regolamento Consob vigente all'epoca, nell'ipotesi in cui l'intermediario espleta un'attività diversa dalla consulenza: “gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7”.
Può, dunque, dirsi che siffatta attività innerva l'integralità delle attività espletate dagli intermediari finanziari, in quanto assolve alla funzione di trasparenza e di correttezza del loro comportamento,
15 al fine di consentire agli investitori di effettuare scelte consapevoli salvaguardando così la loro fiducia nel mercato.
6.11 Sotto un ulteriore profilo, l'art. 42 co. 4 prevede che, qualora le informazioni raccolte dall'intermediario in sede di profilazione: “non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
Nel caso in esame, la non ha dimostrato di avere provveduto ad avvertire i clienti che la CP_4 scelta riguardo l'investimento “impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato”, atteso che la locuzione in maiuscolo “OPERAZIONE IMPARTITA DIRETTAMENTE DAL
CLIENTE”, è inidonea a dimostrare cosa l'intermediario abbia fatto prima che intervenisse l'ordine di acquisto.
7. Sul nesso di causalità: sussistenza.
7.1 Proseguendo l'analisi delle censure articolate dalla convenuta, la stessa afferma che l'attore dovuto dimostrare la sussistenza del nesso causale tra evento e danno.
L'assunto è infondato, poiché: “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario (…) scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (v. Cass., sent. n. 7905 del 17 aprile
2020).
8. La decisione e le spese di lite.
8.1 A fronte di quanto precede, la domanda formulata in via principale va accolta, con assorbimento di quella articolata in via subordinata.
Gli attori hanno chiesto di condannare la controparte al pagamento dell'importo pari a quanto Contr calcolato dall' ovverosia l'importo originariamente investito al netto dei dividendi e dei proventi conseguiti dal cliente, pari alla somma di € 27.987,70, di cui 17.219,50 a ed € Parte_3
10.768,20 a . Pt_2
16 8.2 Tale somma va ulteriormente addizionata della rivalutazione monetaria e degli interessi Contr dal giorno successivo alla decisione dell fino alla data odierna.
Ne consegue che l'importo finale è pari ad € 32.812,61, di cui 20.188,09 all'attore e 12.624,61 all'attrice, cui andranno applicati rivalutazione monetaria ed interessi fino a completo soddisfo.
8.3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, in base al valore della causa, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € 20.188,09, e in favore di Parte_1
, dell'importo di € 12.624,61 calcolato alla data odierna, oltre accessori come in Parte_2 parte motiva;
condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , le spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed in €
[...] Parte_2
7.616,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge.
Forlì, 29 aprile 2025
Il Giudice Emanuele Picci
17
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 277 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto:
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa;
promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti LOMBARDINI MICOL (C.F. C.F._2
), BONDINI STEFANIA ( ) e RAVAIOLI C.F._3 C.F._4
MARY ( ), elettivamente domiciliati in Viale Carducci n. 21, 47521 C.F._5
Cesena, giusta procura del 25.01.2023; attore nei confronti di
C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MALAVASI MANUELA (C.F. ), domiciliata in VIA C.F._6
BAROZZI 1 MILANO, in virtù di procura del 29.09.2023; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per e : Parte_1 Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora quale descritto al punto 1) del Controparte_2 Controparte_1 presente atto e già oggetto di accertamento della decisione ACF n. 5647 emessa nell'interesse degli attori e quindi condannare , in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito da Controparte_1
1 questi ultimi pari all'importo di Euro 27.987,70 quale quantificato dall'Arbitro adito oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
In subordine - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore degli attori nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da
[...]
, oggi , indicate nel presente atto per i motivi ivi indicati e, Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente, dichiarare la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e conseguentemente condannare l'intermediario (prima ), nella persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite dagli attori nei citati titoli, pari ad € 27.987,70 oltre interessi legali e rivalutazione;
- in ulteriore subordine, accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore degli attori, in particolare nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni
[...]
, come indicate nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario Controparte_2 [...]
(prima ) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento Controparte_1 Controparte_2 contrattuale ex art. 1218 c.c e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice e nei citati titoli, pari ad Euro 27.987,70 oltre interessi legali e rivalutazione;
in via ulteriormente subordinata - accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad euro 27.987,70 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario Controparte_1
[...
(prima ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, di rimborsare Controparte_2
e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Conclusioni per : Controparte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione:
2 − in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per
l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia
d'impresa;
− nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito:
(a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa nonché gli importi eventualmente percepiti dagli Attori per la vendita delle azioni
Crédit Agricole di cui è in possesso e dei relativi n.
7.436 warrant;
− in via istruttoria, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al punto 54 della comparsa di risposta e in merito a cui si tornerà nel termine all'uopo previsto ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.);
− in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e agiscono nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
(già , quale intermediario Controparte_1 Controparte_2 finanziario, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno, pari ad € 27.987,70, a cagione dell'azzeramento del controvalore dei titoli detenuti (n. 1352 azioni).
1.1. In fatto, gli attori espongono che:
- in data 14.06.2011, si rivolgeva al proprio istituto di credito Parte_1 [...]
(in seguito, e, tramite Controparte_2 Controparte_1
l'intermediazione del predetto istituto, acquistava n. 832 azioni a fronte del versamento dell'importo complessivo di € 16.014,85 (v. all. 1 e 2 in fasc. attori);
- in data 20.06.2011, anche l'attrice acquistava n. 520 azioni per € 10.015,19 (doc. Parte_2
3, 4 attori), per cui il portafoglio di entrambi contava complessivamente n. 1352 azioni per un controvalore di € 26.030,04;
- in seguito, i titoli subivano una svalutazione che portava al totale azzeramento del loro valore;
3 Contr
- a quel punto, i clienti interpellavano l'Arbitro per le controversie finanziarie che, dopo avere istruito la procedura, condannava l'intermediario al pagamento di € 27.987,70, di cui
17.219,50 al ricorrente ed € 10.768,20 alla cointestataria, oltre interessi legali (v. Decisione n. 5647 del 18 luglio 2022, all. 9);
- la Banca non si conformava a tale decisione omettendo di ristorare l'investitore della perdita subita.
1.2. La convenuta eccepisce: CP_4
- in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna,
Sezione specializzata in materia di impresa;
- in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dal cliente, per il decorso sia del termine decennale (in relazione alla domanda di risarcimento del danno contrattuale) e sia di quello quinquennale, per quanto riguarda gli eventuali danni da responsabilità extra-contrattuale e la debenza degli interessi;
- nel merito, insiste ai fini della correttezza del proprio operato, sia in termini di adeguatezza delle informazioni fornite al cliente, che di corretta profilazione, atteso che dalla compilazione del questionario MI emergerebbe il profilo di un investitore esperto, in grado di conoscere i rischi connessi alla tipologia dei titoli oggetto di negoziazione.
1.3. Quanto ai titoli, la convenuta ne sostiene la natura liquida, evidenziando che: «la
Comunicazione del 2009 non è stata adottata nell'esercizio del potere regolamentare legalmente attribuito CP_5 all'Autorità di Vigilanza dalla legge, ma piuttosto nell'ambito del c.d. 'Livello 3', cioè delle misure contenenti orientamenti applicativi della normativa primaria e secondaria;
non ha, pertanto, efficacia normativa, dovendo ritenersi meramente interpretativa del dettato legislativo» (v. comparsa).
1.4. Infine, sotto il profilo dell'an debeatur, la convenuta fa presente che la parte attrice non avrebbe assolto compiutamente al proprio onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale;
relativamente al quantum debeatur, la difesa censura le modalità di quantificazione del danno per non avere tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dell'assegnazione dei dividendi e dei frutti connessi e conseguenziali.
2. Sulle eccezioni di incompetenza e di prescrizione. Rigetto.
2.1. L'eccezione di incompetenza non merita accoglimento, in quanto il petitum e la causa petendi sono estranei alla materia societaria.
4 La Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che: “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (v. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 22340 del 15.10.2020).
2.2. È parimenti infondata l'eccezione di prescrizione.
È inapplicabile il regime quinquennale, atteso che viene in rilievo un danno afferente all'area contrattuale, e perciò assoggettato al termine prescrizionale ordinario.
2.3. Quanto al momento iniziale di decorrenza, la difesa convenuta insiste per la fissazione del termine all'epoca della sottoscrizione degli ordinativi d'acquisto.
L'assunto non viene condiviso.
In realtà, il termine iniziale coincide con l'azzeramento del valore per effetto della sospensione della possibilità di negoziare il titolo intervenuta il giorno 22.04.2016 (v. all. 17 in fascicolo convenuta).
Tale soluzione discende dall'art. 2935, c.c.: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, come ricordato dalla Suprema Corte in un caso analogo a quello in commento: “(…) la prescrizione, decorrendo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, presuppone la violazione del diritto: soltanto dal momento e per effetto di tale violazione sorge nel creditore l'interesse ad azionare la tutela per ottenere il soddisfacimento della pretesa (…)” (v. Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 1823 del
20.01.2022).
Dunque, l'azione non è prescritta, non essendo decorsi i dieci anni dal momento dell'azzeramento del valore dei titoli compravenduti.
3. Sulla responsabilità dell'intermediario finanziario: gli obblighi informativi in generale e le ricadute in punto di assolvimento dell'onere della prova.
3.1. Ai sensi dell'art. 1, co.
5-septies del T.U.F., per "consulenza in materia di investimenti" si intende: «la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari».
5 Orbene, in considerazione della peculiare posizione contrattuale, l'ordinamento impone al consulente finanziario uno stringente regime di trasparenza, che tenga conto sia della tipologia del prodotto raccomandato – ad es. titoli “liquidi” o “illiquidi” –, nonché delle specifiche caratteristiche, conoscenze e finalità dell'operazione finanziaria (ad es. di risparmio, di investimento, etc.).
Ai sensi dell'art. 21, co. 1, T.U.F.: «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (…)».
3.2. È un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21, D. Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nei regolamenti , applicabili ratione temporis, sorgono sia CP_5 nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate).
A livello processuale, ai sensi dell'art. 23, 6° comma, D. Lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
3.3. Dunque, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati.
6 In altre parole, incombe sul consulente finanziario una diligenza “qualificata”, essendo immanente l'esigenza di tutelare il cliente, quale contraente debole, dal pericolo di operazioni economiche particolarmente rischiose e/o svantaggiose.
3.4. A tal fine, con la direttiva 2004/39/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 164 del
17.9.2007 è stato introdotto l'obbligo per l'intermediario di sottoporre al cliente il questionario
“MI”, consistente in una serie di domande utili a sancirne un'adeguata profilazione, in ordine ad es. alla tipologia di obiettivi finanziari, alla propensione al rischio, al capitale da investire, alla conoscenza dei mercati etc.
A prescindere da quanto riportato nel contratto-quadro, è onere del consulente indirizzare il cliente all'acquisto di strumenti finanziari maggiormente aderenti al profilo, proprio alla luce dei risultati dell'attività di profilazione di cui al suddetto questionario, poiché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona le sue scelte di investimento (in tal senso, Cass., ordinanza 31 agosto 2020, n. 18153).
I suddetti obblighi informativi devono essere assolti “in concreto”, e non secondo modalità meramente formali e generiche, giacché, in tal caso, la ratio della tutela accordata al contraente più debole verrebbe sovvertita integralmente.
3.5. Più concretamente, l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva ed adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619).
4. Sulla natura illiquida dei titoli: premessa.
4.1. Giova svolgere una premessa prima di scrutinare la natura dei titoli in commento.
Le parti discutono in ordine alla natura delle azioni acquistate dal cliente:
-secondo la parte convenuta, le azioni, al momento dell'acquisto, risultavano essere titoli liquidi, ossia -in estrema sintesi- strumenti facilmente alienabili a condizioni certe;
-diversamente, la parte attrice evidenzia che tali azioni sarebbero risultate particolarmente difficili da vendere, e ciò comportava una maggiore rischiosità intrinseca dell'investimento stesso, trattandosi di titoli c.d. “illiquidi”.
7 Dalla verifica della natura liquida o illiquida dei titoli, le parti fanno discendere una serie di conseguenze a loro favore.
4.2. In realtà, tale aspetto prescinde dal tema nodale integrato dalla violazione degli obblighi informativi sanciti nel T.U.F. che -in questa sede- sono addebitati all'intermediario convenuto.
Difatti, se -da un lato- è vero che la tipologia del titolo compravenduto (così come le specifiche competenze e/o caratteristiche del singolo cliente) possa assumere rilievo nel valutare l'operato dell'intermediario -dall'altro lato- è altrettanto vero che gli obblighi di tipo informativo di cui all'art. 21 T.U.F. e ss., così come integrato dal Reg. n. 16190 del 29 ottobre 2007, c.d. CP_5
“Reg. intermediari”, trovano applicazione a prescindere dalla tipologia dello strumento proposto.
Pertanto, ne consegue che, anche laddove i titoli di cui oggi si discute, dovessero ritenersi liquidi all'epoca dell'acquisto, ciò non è sufficiente ad esimere l'istituto bancario dall'assolvimento dell'obbligo -minimo ed elementare- di fornire un concreto ed adeguato supporto informativo al cliente.
4.3. Difatti, nell'ipotesi di ritenuta liquidità dei titoli così come intende la convenuta, troverebbe comunque applicazione la disciplina di carattere generale sancita nel T.U.F. (v. supra), nonché del Reg. del 2007. CP_5
Viceversa, nel caso in cui si assumesse la natura illiquida, troverebbe applicazione anche la
Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, in tema appunto di “titoli illiquidi”. CP_5
Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, ricorre comunque l'inadempimento a carico dell'intermediario convenuto.
5. Sull'inadempimento degli obblighi di carattere generale.
In materia di onere informativo a carico dell'intermediario, il regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, all'art 26 applicabile ratione temporis pone una distinzione tra “cliente al dettaglio”
e “cliente professionale”.
8 5.1. Tale differenza riposa nella necessità di regolare l'intensità della tutela a favore del cliente, se “al dettaglio” o “professionale”, e specularmente la gravosità dell'onere informativo dell'intermediario.
Ciò chiarito, a livello documentale, e precisamente dal questionario MI, risulta che Parte_1
e fossero “clienti al dettaglio”, al momento dell'acquisto dei titoli in
[...] Parte_2 commento.
5.2. La profilatura nei termini di “cliente al dettaglio” comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento succitato. CP_5
Al riguardo, l'art. 24 del regolamento in esame prevede che: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
Più nello specifico, ai sensi dell'art. 31 co. 1: “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In concreto, dunque, il comma 2 del medesimo articolo precisa che: “La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a)
i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti”.
La Suprema Corte ha chiarito che, nell'ottica di un concreto assolvimento degli obblighi informativi testé descritti, è da escludersi che l'intermediario possa limitarsi alla: “sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari” (v. Cass., sent. n. 7932 del
20.03.2023).
9 A fronte di ciò, è onere dell'intermediario provare di avere agito con la dovuta diligenza, ai sensi dell'art. 23 comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.
5.3. A dire della Banca, il cliente sarebbe stato reso edotto dei rischi connessi all'investimento nei seguenti modi:
a) tramite la consegna del contratto quadro;
b) tramite l'informativa contenuta negli ordini di acquisto;
c) con le note informative di esecuzione;
d) oralmente, tramite quanto riferito dal funzionario della Banca (v. pagg. 18 della comparsa).
Tuttavia, i detti comportamenti non assolvono concretamente l'onere informativo.
I documenti indicati dalla difesa di parte convenuta sono privi di uno specifico riferimento alla rischiosità dell'investimento e contengono una serie di nozioni di carattere generale che nulla dicono rispetto al singolo investimento.
5.4. Al riguardo, in via assorbente, va precisato che:
- il contratto quadro cui fa riferimento la risale al 2010, mentre l'ordine d'acquisto CP_4 interveniva successivamente nell'anno 2011, con la conseguenza che la consegna del modulo a distanza di un anno prima rispetto all'acquisto non fornisce alcun elemento specifico rispetto all'investimento proposto in quel momento, ed effettivamente eseguito dal cliente;
- allo stesso modo, anche la nota informativa allegata agli ordinativi di acquisto è carente di quegli elementi che avrebbero potuto garantire una conoscenza effettiva, mentre contiene solo il nominativo dell'investitore, il numero di azioni ed il relativo controvalore;
- nell'ulteriore documento costituito dall'ordinativo di acquisto, è presente la locuzione” FRM
FUORI MERCATO” che non può ritenersi idonea a dimostrare l'assolvimento dei doveri informativi, trattandosi di una dicitura inidonea a fornire una visione rispetto alla peculiarità e alla rischiosità dell'investimento proposto;
- nei medesimi documenti è contenuta la scritta in maiuscolo “OPERAZIONE IMPARTITA
DIRETTAMENTE DAL CLIENTE”, anch'essa completamente inidonea a provare l'assolvimento degli oneri informativi dato che nulla dice rispetto a cosa si sia fatto prima che la cliente impartisse l'ordine;
- l'informativa orale non è provata, oltre a non essere risolutiva, stante la compresenza di altre ed evidenti carenze informative.
10 5.5. In aggiunta, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari veniva consegnato solo all'origine, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, non già in occasione dei singoli investimenti eseguiti dal cliente.
Peraltro, il documento sui rischi generali, nella sezione denominata “informazioni sugli strumenti finanziari”, non contiene alcun elemento informativo specifico e circostanziato rispetto all'investimento che sarebbe stato proposto successivamente, atteso che contiene una generica descrizione delle azioni e un'elencazione dei rischi standard.
5.6. Inoltre, dall'analisi della documentazione in atti, risulta che la abbia effettuato una CP_4 profilatura inadeguata.
In particolare, osservando il questionario MI del 2010 (l'unico somministrato prima dell'acquisto dei titoli in parola) si osserva innanzitutto come lo stesso sia stato compilato secondo uno schema uniforme nei confronti di entrambi i coniugi – , senza Parte_1 Pt_2 alcuna caratterizzazione degli investitori, il che depone sfavorevolmente rispetto al carattere specifico e circostanziato del documento medesimo.
5.7. In aggiunta, è dato riscontrare che gli investitori dichiaravano:
1) di avere un grado di istruzione di “scuola secondaria”;
2) di svolgere la professione di “impiegato/quadro”;
3) di avere investito precedentemente in strumenti di deposito o di gestione della liquidità, titoli di stato e/o altri prodotti obbligazionari oltre che in fondi comuni d'investimento;
4) di avere utilizzato i servizi finanziari di negoziazione, trasmissione ordini, collocamento;
5) di avere, negli ultimi 12 mesi, effettuato da 0 a 10 operazioni;
6) di avere effettuato operazioni per un importo medio tra € 25.001 a 50.000;
7) di avere un orizzonte da tre a cinque anni per i propri investimenti;
8) di avere, come obiettivo dell'investimento: “rivalutazione del capitale esponendolo ad oscillazioni molto limitate”;
9) di avere una consistenza del proprio patrimonio finanziario da € 50.001 a 250.000,00.
5.8. Ebbene, a fronte di risposte di siffatto tenore, la assegnava un profilo di rischio CP_4
“alto”, ossia un profilo del tutto incompatibile ed in contraddizione rispetto all'esito delle attività di profilatura, tenuto conto che trattasi di soggetti che dichiaravano di avere effettuato un numero limitatissimo di operazioni nei precedenti dodici mesi, indicando un orizzonte temporale di
11 investimento molto esiguo, da tre a cinque anni, e di intendere esporre il proprio capitale ad
“oscillazioni molto limitate”.
6. Sull'inadempimento degli obblighi specifici: la natura illiquida.
6.1 Con la Comunicazione di Terzo Livello del 2 marzo 2009, la ha evidenziato che: CP_5
“Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita […]”.
Tale Comunicazione rappresenta attuazione di quanto previsto dagli artt. 21 e 23 T.U.F., con la conseguenza che il suo contenuto costituisce un atto integrativo e complementare rispetto alla normativa primaria testé richiamata.
6.2 Pertanto, non è condivisibile l'affermazione della difesa di parte convenuta, laddove sostiene che il valore della suddetta Comunicazione sarebbe quello di una fonte: “meramente interpretativa del dettato legislativo”, atteso che l'atto integrativo è intrinsecamente connesso a quello legislativo, del quale costituisce una specificazione.
La citata Comunicazione n. 9019104/2009 identifica, da un lato, la condizione CP_5 sintomatica della natura illiquida, dall'altro lato, individua i meccanismi di riequilibrio da predisporre in favore dell'investitore: «la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
6.3 Dunque, quanto al primo aspetto, il titolo si presume “liquido” quando è quotato su mercati regolamentati.
Viceversa, nel caso di omessa quotazione sui mercati regolamentati, il titolo deve ritenersi
“illiquido”, a meno che - ed ecco il secondo profilo - l'intermediario non dimostri di essersi impegnato a riacquistare il medesimo titolo secondo “criteri e meccanismi prefissati”, volti cioè a proteggere il cliente dal rischio di perdite eccessive ed improvvise.
12 6.4 Tutto ciò chiarito, dalla documentazione in atti emerge che le azioni di acquistate dal cliente non erano quotate su alcun mercato regolamentato o MTF, e ugualmente, risulta che la ometteva di apprestare un meccanismo di riacquisto dei titoli. CP_4
A sua difesa, la resistente afferma che: «a partire dall'1° aprile 2012 è diventato operativo il CP_4 meccanismo di asta settimanale, consistente nella raccolta degli ordini di negoziazione sulle azioni e CP_6 nell'incrocio degli ordini di vendita con gli ordini di acquisto ricevuti dai vari investitori. La possibilità di disinvestimento del titolo veniva poi ulteriormente agevolata dalla partecipazione della alle aste settimanali CP_4 mediante la movimentazione del c.d. Fondo Acquisto Azioni proprie».
Secondo l'assunto, tale meccanismo permetteva al cliente di negoziare nuovamente i propri titoli.
In realtà, così non è.
6.5 Nella Comunicazione succitata viene chiarito che, ad essere indice di liquidità, è: CP_5
«l'impegno della al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli CP_4 che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario».
Tale impegno ad opera dell'intermediario non c'è stato ed il titolo negoziato dal cliente resta
“illiquido”, in quanto il meccanismo “ad asta” non assolve a “criteri e meccanismi prefissati”.
Quando l'ordine di acquisto è predeterminato viene stabilito che il titolo sia venduto ad un prezzo non inferiore al valore indicato precedentemente, o acquistato ad un prezzo non superiore ad un certo valore.
La ratio è evidente: assicurare all'investitore il rientro del proprio investimento, senza che le forme competitive sul prezzo di riacquisto ne possano azzerare, in tutto o in parte, il valore.
Pertanto, la conformazione del prodotto azionario ne rivela la natura c.d. “illiquida”.
6.6 A conforto della medesima conclusione, depongono ulteriori elementi documentali, quali il contratto quadro e l'estratto conto titoli, dai quali emerge la piena consapevolezza dell'intermediario finanziario della natura illiquida dei titoli proposti al cliente.
A pagina 9 del contratto quadro, al punto 4.6., con riferimento alle operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati, si legge che: «gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.
13 L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi
, tali operazioni comportano
l'assunzione di rischi più elevati (…)».
Dunque, l'intermediario era consapevole tanto della natura illiquida del titolo, quanto di effettuare operazioni al di fuori dei mercati organizzati, con ciò esponendo il proprio cliente ai rischi connessi alla difficoltà e/o all'impossibilità di smobilizzo.
6.7 In aggiunta a quanto precisato, la si è sottratta altresì agli impegni di cui al contratto CP_4 quadro sottoscritto nell'anno 2010, con particolare riguardo all'obbligo di accertamento dell'appropriatezza dell'investimento.
Difatti, a pagina 25 del contratto quadro, l'intermediario si obbligava ad attuare una valutazione di appropriatezza di ciascun singolo investimento.
Il riferimento è contenuto nei Capi I e II del Titolo II (Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini), artt. 39, 40, 41 e 42 di cui al regolamento n. 16190 del CP_5
29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis, ove viene procedimentalizzato l'espletamento di tali attività a carico dell'intermediario finanziario.
Più nello specifico, l'art. 39 del regolamento prevede che: “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”.
Inoltre, sempre l'art. 39, al comma 2, punto 6, chiarisce che: “quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi”.
14 6.8 Dunque, nell'ambito della sua attività di vigilanza, la ha dettato un preciso CP_5 comportamento a cui l'operatore finanziario avrebbe dovuto attenersi, cioè quello di acquisire le informazioni relative alla conoscenza e/o esperienza del cliente rispetto alla specifica tipologia di strumento finanziario offerto.
Nel caso di omessa acquisizione, l'intermediario avrebbe dovuto astenersi “dal prestare i menzionati servizi”.
A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 40 del citato regolamento: “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
6.9 Al riguardo, occorre precisare che il questionario MI ha sì lo scopo di tutelare il cliente, ma, allo stesso tempo, è uno strumento indispensabile anche per lo stesso intermediario, il quale - usando correttamente gli indici di profilazione emersi dal questionario- sarà in grado di consigliare l'operazione finanziaria più idonea per quel determinato cliente.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova che l'istituto di credito abbia acquisito informazioni su quale fosse il grado di conoscenza del cliente in materia di titoli illiquidi, tanto è vero che tale aspetto non è stato mai oggetto di profilazione, come invece avrebbe dovuto essere.
6.10 Tale obbligo di specifica profilazione e di appropriatezza del servizio offerto non muta neppure, ai sensi dell'art. 41 del regolamento Consob vigente all'epoca, nell'ipotesi in cui l'intermediario espleta un'attività diversa dalla consulenza: “gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7”.
Può, dunque, dirsi che siffatta attività innerva l'integralità delle attività espletate dagli intermediari finanziari, in quanto assolve alla funzione di trasparenza e di correttezza del loro comportamento,
15 al fine di consentire agli investitori di effettuare scelte consapevoli salvaguardando così la loro fiducia nel mercato.
6.11 Sotto un ulteriore profilo, l'art. 42 co. 4 prevede che, qualora le informazioni raccolte dall'intermediario in sede di profilazione: “non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
Nel caso in esame, la non ha dimostrato di avere provveduto ad avvertire i clienti che la CP_4 scelta riguardo l'investimento “impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato”, atteso che la locuzione in maiuscolo “OPERAZIONE IMPARTITA DIRETTAMENTE DAL
CLIENTE”, è inidonea a dimostrare cosa l'intermediario abbia fatto prima che intervenisse l'ordine di acquisto.
7. Sul nesso di causalità: sussistenza.
7.1 Proseguendo l'analisi delle censure articolate dalla convenuta, la stessa afferma che l'attore dovuto dimostrare la sussistenza del nesso causale tra evento e danno.
L'assunto è infondato, poiché: “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario (…) scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (v. Cass., sent. n. 7905 del 17 aprile
2020).
8. La decisione e le spese di lite.
8.1 A fronte di quanto precede, la domanda formulata in via principale va accolta, con assorbimento di quella articolata in via subordinata.
Gli attori hanno chiesto di condannare la controparte al pagamento dell'importo pari a quanto Contr calcolato dall' ovverosia l'importo originariamente investito al netto dei dividendi e dei proventi conseguiti dal cliente, pari alla somma di € 27.987,70, di cui 17.219,50 a ed € Parte_3
10.768,20 a . Pt_2
16 8.2 Tale somma va ulteriormente addizionata della rivalutazione monetaria e degli interessi Contr dal giorno successivo alla decisione dell fino alla data odierna.
Ne consegue che l'importo finale è pari ad € 32.812,61, di cui 20.188,09 all'attore e 12.624,61 all'attrice, cui andranno applicati rivalutazione monetaria ed interessi fino a completo soddisfo.
8.3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, in base al valore della causa, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € 20.188,09, e in favore di Parte_1
, dell'importo di € 12.624,61 calcolato alla data odierna, oltre accessori come in Parte_2 parte motiva;
condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , le spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed in €
[...] Parte_2
7.616,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge.
Forlì, 29 aprile 2025
Il Giudice Emanuele Picci
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