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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente
dott. Giuseppe Cardona Giudice
dott.ssa Martina Castaldo Giudice Relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2025 nella procedura r.g. n. 25- 1/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
La società (già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha domandato all'Autorità P.IVA_1
Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_3
C.F. e P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sig.ra (C.F. ), con Controparte_4 C.F._1 sede legale in -89040- Gerace (RC), Contrada Paolini n. 1.
La parte ricorrente ha rappresentato di essere creditrice dell'odierno convenuto per fatture non pagate per complessivi € 15.581,85 (per la locazione di un miniscavatore). Nonostante i solleciti, la convenuta non ha proceduto al pagamento di quanto dovuto per cui la ricorrente ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 3188/2023 - R.G. n. 6961/2023 emesso dal Tribunale di Monza regolarmente notificato in data 30.11.2023, non opposto nei termini di legge e, pertanto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 16.02.2024. In data
1 19.02.2024 è stato notificato atto di precetto a mezzo pec alla debitrice per il complessivo importo di € 18.416,99, senza esito positivo. A nulla è servito il pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo così come l'istanza ex art. 492bis c.p.c..
Ad oggi la ricorrente vanta un credito complessivo € 21.987,80 a cui vanno aggiunti ulteriori crediti maturati allo stato pari ad euro 7.745,11.
Preliminarmente va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, nonostante la resistente non si sia costituita nel giudizio. La notifica è stata eseguita telematicamente dalla cancelleria conformemente a quanto previsto dall'art. 40 c.c.i.i. e la competenza del Tribunale adito.
Nel merito la richiesta formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.
È stata prodotta nel procedimento dimostrazione documentale dell'esistenza di non modesto diritto di credito di natura pecuniaria, senza dubbio idonea ad integrare la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ult. co. c.c.i.i. Infatti, dall'istruttoria effettuata risulta, oltre al credito del ricorrente, una esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate superiore ad euro 300.000,00.
Dai bilanci depositati in atti, del 2022 e 2021, risulta che i ricavi per quegli anni sono stati superiori ad euro 200.000,00 così come l'attivo patrimoniale (con riferimento al solo 2022) è stato superiore ad euro 300.000,00 anche con riferimento all'esposizione debitoria, sommando le voci dei bilanci con i debiti precedentemente individuati, appare superata la soglia di euro 500.000.00, superando quindi la soglia prevista per i requisiti dimensionali previsti dall'art 2 lett d).
Il perdurante inadempimento di un credito non eccessivamente elevato del ricorrente, unitamente ai molteplici tentativi di recupero del credito effettuati e documentati dalla ricorrente (esito negativo a seguito di ricerca di beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis e del pignoramento presso terzi) oltre all'elevato numero di atti giudiziari registrati nei confronti dell'ultimo quadriennio contro la convenuta e alla notevole esposizione debitoria, sono elementi rivelatori dello stato di insolvenza in cui versa la convenuta. In tal senso anche quanto risulta dalla visura camerale alla pagina 7 ove si legge che l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali risulta sospesa dal 15.06.2025 fino al pagamento dei diritti annui.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Locri, sezione civile, ufficio fallimentare, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della dell'impresa individuale società (C.F. e P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico, CP_3 P.IVA_2 nonché legale rappresentante pro tempore, Sig.ra (C.F. Controparte_4
), con sede legale in -89040- Gerace (RC), Contrada Paolini n. 1. C.F._1
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Martina Castaldo;
Curatore dott. in possesso di una struttura organizzativa e di risorse Persona_1 che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3 Lett. F e con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
3 al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie
– in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215- bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 27 Marzo 2026 ore 9.00 , presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Locri, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore dott. Martina Castaldo
Il Presidente dott. Andrea Amadei
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente
dott. Giuseppe Cardona Giudice
dott.ssa Martina Castaldo Giudice Relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2025 nella procedura r.g. n. 25- 1/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
La società (già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha domandato all'Autorità P.IVA_1
Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_3
C.F. e P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sig.ra (C.F. ), con Controparte_4 C.F._1 sede legale in -89040- Gerace (RC), Contrada Paolini n. 1.
La parte ricorrente ha rappresentato di essere creditrice dell'odierno convenuto per fatture non pagate per complessivi € 15.581,85 (per la locazione di un miniscavatore). Nonostante i solleciti, la convenuta non ha proceduto al pagamento di quanto dovuto per cui la ricorrente ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 3188/2023 - R.G. n. 6961/2023 emesso dal Tribunale di Monza regolarmente notificato in data 30.11.2023, non opposto nei termini di legge e, pertanto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 16.02.2024. In data
1 19.02.2024 è stato notificato atto di precetto a mezzo pec alla debitrice per il complessivo importo di € 18.416,99, senza esito positivo. A nulla è servito il pignoramento presso terzi che ha avuto esito negativo così come l'istanza ex art. 492bis c.p.c..
Ad oggi la ricorrente vanta un credito complessivo € 21.987,80 a cui vanno aggiunti ulteriori crediti maturati allo stato pari ad euro 7.745,11.
Preliminarmente va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, nonostante la resistente non si sia costituita nel giudizio. La notifica è stata eseguita telematicamente dalla cancelleria conformemente a quanto previsto dall'art. 40 c.c.i.i. e la competenza del Tribunale adito.
Nel merito la richiesta formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.
È stata prodotta nel procedimento dimostrazione documentale dell'esistenza di non modesto diritto di credito di natura pecuniaria, senza dubbio idonea ad integrare la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ult. co. c.c.i.i. Infatti, dall'istruttoria effettuata risulta, oltre al credito del ricorrente, una esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate superiore ad euro 300.000,00.
Dai bilanci depositati in atti, del 2022 e 2021, risulta che i ricavi per quegli anni sono stati superiori ad euro 200.000,00 così come l'attivo patrimoniale (con riferimento al solo 2022) è stato superiore ad euro 300.000,00 anche con riferimento all'esposizione debitoria, sommando le voci dei bilanci con i debiti precedentemente individuati, appare superata la soglia di euro 500.000.00, superando quindi la soglia prevista per i requisiti dimensionali previsti dall'art 2 lett d).
Il perdurante inadempimento di un credito non eccessivamente elevato del ricorrente, unitamente ai molteplici tentativi di recupero del credito effettuati e documentati dalla ricorrente (esito negativo a seguito di ricerca di beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis e del pignoramento presso terzi) oltre all'elevato numero di atti giudiziari registrati nei confronti dell'ultimo quadriennio contro la convenuta e alla notevole esposizione debitoria, sono elementi rivelatori dello stato di insolvenza in cui versa la convenuta. In tal senso anche quanto risulta dalla visura camerale alla pagina 7 ove si legge che l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali risulta sospesa dal 15.06.2025 fino al pagamento dei diritti annui.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Locri, sezione civile, ufficio fallimentare, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della dell'impresa individuale società (C.F. e P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico, CP_3 P.IVA_2 nonché legale rappresentante pro tempore, Sig.ra (C.F. Controparte_4
), con sede legale in -89040- Gerace (RC), Contrada Paolini n. 1. C.F._1
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Martina Castaldo;
Curatore dott. in possesso di una struttura organizzativa e di risorse Persona_1 che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3 Lett. F e con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
3 al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie
– in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215- bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 27 Marzo 2026 ore 9.00 , presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Locri, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore dott. Martina Castaldo
Il Presidente dott. Andrea Amadei
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