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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 21.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente a Parte_1 C.F._1
MA (TE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea
STROZZIERI (C.F.: in CodiceFiscale_2 Email_1
Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare che la Sig.ra è affetta da malattia di origine professionale Parte_1 per come richiesto nella domanda n. 520710202 nella percentuale complessiva del 30 % o comunque a quella maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante a seguito di consulenza medica. B) Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 19.11.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- artrosi cervicodorsalombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx, spondiloartrosi L4-L5- presentata in via amministrativa in data 24.05.2024 (n. 520710202) e non accolta dall'Istituto, nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1 danno biologico permanente subito nella misura del 30%.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver lavorato come banconista, dal 2019 alle dipendenze della Controparte_3 presso il banco del pesce in vari punti vendita e dal 2021 con la qualifica di operaia in un pastificio all'uovo;
- che, nel periodo di lavoro svolto presso la società ittica, si occupava: 1) della preparazione del banco, prelevando per due/ tre volte al giorno dalle celle frigorifere la “baia del ghiaccio”, dal peso di circa 50/60 kg ciascuno e poi con una pala di circa 3 kg di peso le poneva sul piano di lavoro;
2) del prelievo dalle celle e del trasporto manuale fino al banco di
100 cassette di pesce, dal peso dai 5 kg ai 15 kg.; 3) del prelievo dal punto di scarico e del posizionamento presso le celle frigorifere e/o il bancone di ulteriori cassette di pescato dal peso variabile dai 5 kg. ai 15 kg;
4) della pulizia quotidiana del pesce con l'utilizzo di forbici e coltelli, svolta in piedi e facendo leva sulle braccia e sulla schiena;
5) dello scioglimento del
2 ghiaccio, della pulizia manuale del banco con l'utilizzo di scope spingiacqua in gomma, della sistemazione del pesce nelle cassette e del loro inserimento nel frigorifero;
- che le predette lavorazioni, svolte quotidianamente e manualmente per circa 8 ore al dì, comportavano una continua sollecitazione della schiena, una movimentazione manuale di carichi e tenimento di posture incongrue;
- che a causa dei forti dolori, effettuava degli accertamenti che evidenziavano la presenza di rachiartrosi con degenarazioni discali C4-C5, C5-C6, C6-C7, con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 destra, spondiloartrosi L4-L5 e pertanto veniva sottoposta nel dicembre 2022 presso l'Ospedale di Ancona ad intervento di decompressione lombare e artodesi L4-L5 e nel giugno 2024 presso il Nguarda di Milano ad intervento di fissazione C4-C7 con placche e viti;
- che per le medesime attività erano stati già riconosciuti ed indennizzati dall' CP_1 postumi invalidanti pari al 6 %, (M.P. Sindrome del Tunnel Carpale Bilaterale, domanda n.
519334543 del 26.04.2023);
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' che aveva escluso l'esistenza del nesso causale tra il CP_1 rischio lavorativo e la patologia denunciata ed il gravame promosso si concludeva con
Collegiale medica discorde.
1.2. In data 24.01.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
[...]
In particolare, l' ha rilevato che, dall'anamnesi lavorativa risultava esclusa la CP_1 sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e la totale assenza di MMC, trattandosi di attività soggetta a diversificazione, come evidenziato nella relazione dal fiduciario Dr. Persona_2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando le conclusioni rassegnate e le difese svolte.
3 2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale - artrosi cervicodorsalombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx, spondiloartrosi L4-L5 - presentata in via amministrativa in data 24.05.2024 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_2 Persona_3
[...]
In ordine alle mansioni svolte, all'udienza del 08.04.2025, la teste collega di Tes_1 lavoro della ricorrente per 2-3 anni presso nel confermare le circostanze CP_3 articolate in ricorso, sul trasporto della “baia di ghiaccio” ha specificato: “Cap.2 Si è vero, il peso era anche maggiore, il traino avveniva trascinando la baia, ognuno lo faceva da sola, non in coppia, perché eravamo da sole a fare i banchi, perché ci alternavano nei turni, una la mattina l'altra il pomeriggio, raramente lavoravamo insieme, sotto i festivi”, mentre sulla sistemazione delle ulteriori cassette di pesce del peso variabile dai 5 kg ai 15 kg, ha
4 dichiarato: “Cap. 5 Prima mettevamo sulle celle, poi mano mano nel banco. Le cassette erano del peso variabile da 8 kg come le orate, fino anche a 30 kg per le cassette di salmone e posizionate negli scaffali dell'altezza di circa un metro e venti”.
Riguardo all'attività di pulizia del banco, la teste ha rappresentato: “Cap. 7 Si è vero, tutto ciò che facevi la mattina lo si doveva fare anche il pomeriggio.”
Sulla movimentazione manuale dei carichi ed all'assunzione di posture incongrue, ha dichiarato: “Cap. 8 Si è vero, ad esempio per gli ingombranti come lavatrici, oppure
l'indifferenziato più pesante o ancora il vetro”.
Alla medesima udienza, la teste , anch'ella collega della per 4 Testimone_2 Pt_1 anni in diversi punti vendita, nello specificare le mansioni in concreto svolte, ha dichiarato:
“Cap. 2 Si è vero, questa attività veniva svolta alle 6.00 per circa un'oretta, la baia del ghiaccio andava trainata a mano. A MA ha lavorato anche la ricorrente. Dovevamo trainare la baia del pesce, mettere il ghiaccio e poi preparare il pesce. Poi sistemato il banco andava sistemata la cella frigorifera, questo la mattina. Una volta aperto il negozio l'attività del ghiaccio non si svolgeva più, però durante la giornata dovevamo comunque aspettare il pesce e movimentare sempre le casse del pesce. Il resto della mattinata si lavorava il pesce, pulizia del pesce, preparare il cotto per la gastronomia, e poi al cambio turno portare i sacchi dell'immondizia” e sulle modalità di pulizia del pescato “Cap. 6 Si è vero, la pulizia avveniva stando in piedi, con forbici ed a mano.”.
Infine, circa l'orario di lavoro ha rappresentato “Cap. 8 Facevamo o la mattina o il pomeriggio, la mattina dalle 6.30 alle 14.00, il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.30, tutti i giorni con il riposo il lunedì perché era chiuso il banco del pesce.”
Alla luce delle risultanze istruttorie, emerge come la ricorrente per diversi anni, ha svolto in modo costante un lavoro caratterizzato, per diverse ore giornaliere, dalla movimentazione manuale di carichi dal peso di entità variabile, a volte sino a 30kg, dal quotidiano utilizzo in posizione eretta di utensili per la pulitura del pesce, con assunzione di posture incongrue e sollecitazione del rachide, con evidente fattore di rischio della patologia denunciata.
Sotto il profilo medico legale, invece, la CTU dott.ssa a seguito di disamina dei Per_3 documenti e degli esami clinici in atti (1- Considerazione mediche del 25/11/2024 dell' CP_1
a firma del Dirigente Medico I livello Dottor 2- Certificato di opposizione Persona_2
a firma della dott.ssa Federica Farinacci;
3- RM NN lombo-sacrale (senza contrasto) Cont eseguita presso la di Macerata in data 08.05.2024; 3- RM NN IC (senza e con contrasto) e RM NN SA (senza e con contrasto) eseguite il 20.06.2022 presso
5 Cont l'Ospedale di Fermo;
4- Esame elettromiografico del 08.11.2023 eseguito presso l' di Cont Ascoli Piceno;
5- TC NN IC del 08.05.2024 effettuata presso l' di Macerata), dopo aver valutato le attività concretamente svolte dalla ricorrente e visitato la perizianda in data 10.06.2025, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “L'ernia del disco viene classificata a seconda del suo aspetto, in protusione, prolasso, estrusione, sequestro.
Nella protusione e prolasso l'anulus è deformato, ma integro, nell'estrusione e nel sequestro
l'anulus è rotto. La protusione discale può essere definita, pertanto, anche come un'ernia contenuta ed è caratterizzata dalla perdita di tonicità del disco stesso. Tale perdita porta alla rottura delle lamelle che lo compongono e alla migrazione del nucleo polposo ai margini del disco stesso, deformandolo. In base al tipo di deformazione e localizzazione della deformazione potremmo avere vari sintomi. Si deve sottolineare, altresì, che l'ernia discale colpisce soprattutto le persone con età compresa fra i 30 e i 55 anni. Dopo i 55/60 anni i dischi intervertebrali tendono a disidratarsi e a irrigidirsi così hanno meno pressione e meno forza di spingere il nucleo polposo verso l'esterno, ossia verso il nervo spinale e di conseguenza, al contrario di quello che si potrebbe pensare, più si invecchia e meno è probabile avere un'ernia del disco che vada incontro ad una risoluzione chirurgica. Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie a carico dei dischi intervertebrali, nel caso che ci occupa, viene scatenato da alcuni principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi, l'assunzione di posture incongrue e di posture fisse in ortostatismo del rachide L/S, attività che avvenivano quotidianamente e manualmente per l'intero ciclo produttivo della durata di 8 ore, come riferito dalla ricorrente…. Pertanto, la Sig.ra durante la propria giornata lavorativa, ha Parte_1 eseguito attività con ritmi continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare ed esposizione a posture incongrue e in ortostatismo per periodi prolungati e movimentazione manuale di carichi. Nel caso in questione si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetta la signora , Pt_1
l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa efficiente. A suffragio di quanto affermato si fa riferimento ad alcune circolari riguardanti tale argomento: - CP_1
Circolare 30/05/1992 sul concetto della concausa diretta ed efficiente -Circolare 70 /2001 in cui l'esistenza di una causa lavorativa adeguata non esclude la concorrenza di uno o più fattori extra professionali che possono rappresentare potenziamento del rischio lavorativo. -
Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006: sottolinea, tra CP_1
l'altro, il principio giuridico della equivalenza delle cause e che “...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio
6 lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.
Occorre altresì sottolineare che, l'Esame di Elettroneuromiografia effettuata in data
08.11.2023 presso la Dr.ssa Direttore U.O.C. di Neurologia dellla Persona_4 CP_5
ha evidenziato “Reperti EMG ed ENG compatibili per:….note di radicolopatia
[...] miomeri dipendenti C5-C6 e C7-C8 a sn;
C5-C6 e C6-C7 a dx;
La bilateralmente e S1 a dx”.”.
Ha concluso, pertanto, nel modo seguente: “si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia da cui è affetta la Sig.ra per quanto Parte_3 riguarda “Spondilodiscoartrosi Lombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx”. In relazione al rachide IC non si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia”.
In relazione ai postumi invalidanti, l'ausiliaria si è espressa attribuendo un danno biologico del 12% per la sofferta patologia ed applicando un criterio riduzionistico, ha riconosciuto un danno complessivo del 17% in cumulo con la pregressa tecnopatia indennizzata dall' CP_1 nella misura del 6%.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno inviato osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Spondilodiscoartrosi
Lombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx) che ha determinato un danno biologico del
12% a far data dalla domanda amministrativa che, cumulato con la pregressa tecnopatia, porta ad un valore complessivo del 17%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa,
7 ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2213/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia –
Spondilodiscoartrosi Lombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva del 12% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17%, in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 21.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente a Parte_1 C.F._1
MA (TE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea
STROZZIERI (C.F.: in CodiceFiscale_2 Email_1
Controguerra (TE) alla via San Rocco n. 37 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“A) Dichiarare che la Sig.ra è affetta da malattia di origine professionale Parte_1 per come richiesto nella domanda n. 520710202 nella percentuale complessiva del 30 % o comunque a quella maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante a seguito di consulenza medica. B) Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che risulterà CP_1 dovuta, ovvero all'indennizzo in capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 19.11.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- artrosi cervicodorsalombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx, spondiloartrosi L4-L5- presentata in via amministrativa in data 24.05.2024 (n. 520710202) e non accolta dall'Istituto, nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1 danno biologico permanente subito nella misura del 30%.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver lavorato come banconista, dal 2019 alle dipendenze della Controparte_3 presso il banco del pesce in vari punti vendita e dal 2021 con la qualifica di operaia in un pastificio all'uovo;
- che, nel periodo di lavoro svolto presso la società ittica, si occupava: 1) della preparazione del banco, prelevando per due/ tre volte al giorno dalle celle frigorifere la “baia del ghiaccio”, dal peso di circa 50/60 kg ciascuno e poi con una pala di circa 3 kg di peso le poneva sul piano di lavoro;
2) del prelievo dalle celle e del trasporto manuale fino al banco di
100 cassette di pesce, dal peso dai 5 kg ai 15 kg.; 3) del prelievo dal punto di scarico e del posizionamento presso le celle frigorifere e/o il bancone di ulteriori cassette di pescato dal peso variabile dai 5 kg. ai 15 kg;
4) della pulizia quotidiana del pesce con l'utilizzo di forbici e coltelli, svolta in piedi e facendo leva sulle braccia e sulla schiena;
5) dello scioglimento del
2 ghiaccio, della pulizia manuale del banco con l'utilizzo di scope spingiacqua in gomma, della sistemazione del pesce nelle cassette e del loro inserimento nel frigorifero;
- che le predette lavorazioni, svolte quotidianamente e manualmente per circa 8 ore al dì, comportavano una continua sollecitazione della schiena, una movimentazione manuale di carichi e tenimento di posture incongrue;
- che a causa dei forti dolori, effettuava degli accertamenti che evidenziavano la presenza di rachiartrosi con degenarazioni discali C4-C5, C5-C6, C6-C7, con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 destra, spondiloartrosi L4-L5 e pertanto veniva sottoposta nel dicembre 2022 presso l'Ospedale di Ancona ad intervento di decompressione lombare e artodesi L4-L5 e nel giugno 2024 presso il Nguarda di Milano ad intervento di fissazione C4-C7 con placche e viti;
- che per le medesime attività erano stati già riconosciuti ed indennizzati dall' CP_1 postumi invalidanti pari al 6 %, (M.P. Sindrome del Tunnel Carpale Bilaterale, domanda n.
519334543 del 26.04.2023);
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' che aveva escluso l'esistenza del nesso causale tra il CP_1 rischio lavorativo e la patologia denunciata ed il gravame promosso si concludeva con
Collegiale medica discorde.
1.2. In data 24.01.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
[...]
In particolare, l' ha rilevato che, dall'anamnesi lavorativa risultava esclusa la CP_1 sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e la totale assenza di MMC, trattandosi di attività soggetta a diversificazione, come evidenziato nella relazione dal fiduciario Dr. Persona_2
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando le conclusioni rassegnate e le difese svolte.
3 2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale - artrosi cervicodorsalombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx, spondiloartrosi L4-L5 - presentata in via amministrativa in data 24.05.2024 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_2 Persona_3
[...]
In ordine alle mansioni svolte, all'udienza del 08.04.2025, la teste collega di Tes_1 lavoro della ricorrente per 2-3 anni presso nel confermare le circostanze CP_3 articolate in ricorso, sul trasporto della “baia di ghiaccio” ha specificato: “Cap.2 Si è vero, il peso era anche maggiore, il traino avveniva trascinando la baia, ognuno lo faceva da sola, non in coppia, perché eravamo da sole a fare i banchi, perché ci alternavano nei turni, una la mattina l'altra il pomeriggio, raramente lavoravamo insieme, sotto i festivi”, mentre sulla sistemazione delle ulteriori cassette di pesce del peso variabile dai 5 kg ai 15 kg, ha
4 dichiarato: “Cap. 5 Prima mettevamo sulle celle, poi mano mano nel banco. Le cassette erano del peso variabile da 8 kg come le orate, fino anche a 30 kg per le cassette di salmone e posizionate negli scaffali dell'altezza di circa un metro e venti”.
Riguardo all'attività di pulizia del banco, la teste ha rappresentato: “Cap. 7 Si è vero, tutto ciò che facevi la mattina lo si doveva fare anche il pomeriggio.”
Sulla movimentazione manuale dei carichi ed all'assunzione di posture incongrue, ha dichiarato: “Cap. 8 Si è vero, ad esempio per gli ingombranti come lavatrici, oppure
l'indifferenziato più pesante o ancora il vetro”.
Alla medesima udienza, la teste , anch'ella collega della per 4 Testimone_2 Pt_1 anni in diversi punti vendita, nello specificare le mansioni in concreto svolte, ha dichiarato:
“Cap. 2 Si è vero, questa attività veniva svolta alle 6.00 per circa un'oretta, la baia del ghiaccio andava trainata a mano. A MA ha lavorato anche la ricorrente. Dovevamo trainare la baia del pesce, mettere il ghiaccio e poi preparare il pesce. Poi sistemato il banco andava sistemata la cella frigorifera, questo la mattina. Una volta aperto il negozio l'attività del ghiaccio non si svolgeva più, però durante la giornata dovevamo comunque aspettare il pesce e movimentare sempre le casse del pesce. Il resto della mattinata si lavorava il pesce, pulizia del pesce, preparare il cotto per la gastronomia, e poi al cambio turno portare i sacchi dell'immondizia” e sulle modalità di pulizia del pescato “Cap. 6 Si è vero, la pulizia avveniva stando in piedi, con forbici ed a mano.”.
Infine, circa l'orario di lavoro ha rappresentato “Cap. 8 Facevamo o la mattina o il pomeriggio, la mattina dalle 6.30 alle 14.00, il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.30, tutti i giorni con il riposo il lunedì perché era chiuso il banco del pesce.”
Alla luce delle risultanze istruttorie, emerge come la ricorrente per diversi anni, ha svolto in modo costante un lavoro caratterizzato, per diverse ore giornaliere, dalla movimentazione manuale di carichi dal peso di entità variabile, a volte sino a 30kg, dal quotidiano utilizzo in posizione eretta di utensili per la pulitura del pesce, con assunzione di posture incongrue e sollecitazione del rachide, con evidente fattore di rischio della patologia denunciata.
Sotto il profilo medico legale, invece, la CTU dott.ssa a seguito di disamina dei Per_3 documenti e degli esami clinici in atti (1- Considerazione mediche del 25/11/2024 dell' CP_1
a firma del Dirigente Medico I livello Dottor 2- Certificato di opposizione Persona_2
a firma della dott.ssa Federica Farinacci;
3- RM NN lombo-sacrale (senza contrasto) Cont eseguita presso la di Macerata in data 08.05.2024; 3- RM NN IC (senza e con contrasto) e RM NN SA (senza e con contrasto) eseguite il 20.06.2022 presso
5 Cont l'Ospedale di Fermo;
4- Esame elettromiografico del 08.11.2023 eseguito presso l' di Cont Ascoli Piceno;
5- TC NN IC del 08.05.2024 effettuata presso l' di Macerata), dopo aver valutato le attività concretamente svolte dalla ricorrente e visitato la perizianda in data 10.06.2025, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “L'ernia del disco viene classificata a seconda del suo aspetto, in protusione, prolasso, estrusione, sequestro.
Nella protusione e prolasso l'anulus è deformato, ma integro, nell'estrusione e nel sequestro
l'anulus è rotto. La protusione discale può essere definita, pertanto, anche come un'ernia contenuta ed è caratterizzata dalla perdita di tonicità del disco stesso. Tale perdita porta alla rottura delle lamelle che lo compongono e alla migrazione del nucleo polposo ai margini del disco stesso, deformandolo. In base al tipo di deformazione e localizzazione della deformazione potremmo avere vari sintomi. Si deve sottolineare, altresì, che l'ernia discale colpisce soprattutto le persone con età compresa fra i 30 e i 55 anni. Dopo i 55/60 anni i dischi intervertebrali tendono a disidratarsi e a irrigidirsi così hanno meno pressione e meno forza di spingere il nucleo polposo verso l'esterno, ossia verso il nervo spinale e di conseguenza, al contrario di quello che si potrebbe pensare, più si invecchia e meno è probabile avere un'ernia del disco che vada incontro ad una risoluzione chirurgica. Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie a carico dei dischi intervertebrali, nel caso che ci occupa, viene scatenato da alcuni principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi, l'assunzione di posture incongrue e di posture fisse in ortostatismo del rachide L/S, attività che avvenivano quotidianamente e manualmente per l'intero ciclo produttivo della durata di 8 ore, come riferito dalla ricorrente…. Pertanto, la Sig.ra durante la propria giornata lavorativa, ha Parte_1 eseguito attività con ritmi continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare ed esposizione a posture incongrue e in ortostatismo per periodi prolungati e movimentazione manuale di carichi. Nel caso in questione si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetta la signora , Pt_1
l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa efficiente. A suffragio di quanto affermato si fa riferimento ad alcune circolari riguardanti tale argomento: - CP_1
Circolare 30/05/1992 sul concetto della concausa diretta ed efficiente -Circolare 70 /2001 in cui l'esistenza di una causa lavorativa adeguata non esclude la concorrenza di uno o più fattori extra professionali che possono rappresentare potenziamento del rischio lavorativo. -
Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006: sottolinea, tra CP_1
l'altro, il principio giuridico della equivalenza delle cause e che “...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio
6 lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.
Occorre altresì sottolineare che, l'Esame di Elettroneuromiografia effettuata in data
08.11.2023 presso la Dr.ssa Direttore U.O.C. di Neurologia dellla Persona_4 CP_5
ha evidenziato “Reperti EMG ed ENG compatibili per:….note di radicolopatia
[...] miomeri dipendenti C5-C6 e C7-C8 a sn;
C5-C6 e C6-C7 a dx;
La bilateralmente e S1 a dx”.”.
Ha concluso, pertanto, nel modo seguente: “si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia da cui è affetta la Sig.ra per quanto Parte_3 riguarda “Spondilodiscoartrosi Lombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx”. In relazione al rachide IC non si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia”.
In relazione ai postumi invalidanti, l'ausiliaria si è espressa attribuendo un danno biologico del 12% per la sofferta patologia ed applicando un criterio riduzionistico, ha riconosciuto un danno complessivo del 17% in cumulo con la pregressa tecnopatia indennizzata dall' CP_1 nella misura del 6%.
Nel termine all'uopo assegnato, le parti non hanno inviato osservazioni.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Spondilodiscoartrosi
Lombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx) che ha determinato un danno biologico del
12% a far data dalla domanda amministrativa che, cumulato con la pregressa tecnopatia, porta ad un valore complessivo del 17%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa,
7 ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2213/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia –
Spondilodiscoartrosi Lombare con radicolopatia L4 bilaterale ed S1 dx- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura complessiva del 12% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17%, in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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