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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2025
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte di Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Sabina Zucchi Cons. esperto dott. Alessandro Biondi Cons. esperto a scioglimento della riserva assunta in data 12.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel reclamo iscritto al n. 143/2025 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Pernini Parte_1
nei confronti di
avv. Eleonora Tagliabue quale curatrice speciale delle minori
[...]
ed difesa in proprio ai sensi Persona_1 Persona_2 dell'art. 86 c.p.c.
Nonché nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Gnemmi Controparte_1
Pagina 1 con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
RICHIAMATO il decreto con cui in data 14.01.2025 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto che le minori e siano Persona_1 Persona_2 collocate presso il padre, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e sanitarie, che venga attivato un calendario d'incontri con la madre e che vengano avviati in loro favore gli interventi ivi meglio descritti, con la nomina del curatore speciale;
PRESA VISIONE del reclamo proposto dalla madre delle minori, la quale chiede che le bambine possano restare collocate presso di sé o che quantomeno possano incontrarla liberamente;
LETTA la comparsa con cui si è costituita la curatrice speciale delle bambine, la quale ha chiesto la conferma del provvedimento reclamato;
PRESO ATTO che anche la Procura Generale è intervenuta per chiedere il rigetto del reclamo;
ESAMINATA la comparsa con cui si è costituito il padre delle minori, chiedendo la concessione di un termine a difesa e comunque sollecitando la conferma del provvedimento reclamato;
RITENUTO che non sussistano motivi per concedere tale termine, tenuto conto che il reclamato ha illustrato in modo più che esaustivo le proprie ragioni;
EVIDENZIATO poi che, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta e riconosciuto dalla stessa reclamante in occasione dell'udienza di comparizione delle parti, il padre delle bambine non ha tentato di “togliere le figlie alla loro madre” portandole in Argentina senza il suo consenso, ma è stato fermato all'aeroporto mentre le stava riaccompagnando nel comune Paese d'origine in pieno accordo con la , la quale gli aveva a tal fine consegnato i Pt_1 passaporti delle minori ed aveva sottoscritto ogni necessaria autorizzazione;
RILEVATO altresì che l' ha poi avviato un proficuo rapporto con i servizi Per_1 sociali affidatari delle bambine, mostrandosi consapevole delle problematiche
Pagina 2 manifestate da entrambe e disponibile a collaborare in ogni modo nella loro concreta gestione;
EVIDENZIATO invece che la non pare consapevole delle necessità Pt_1 materiali ed affettive delle figlie, avendone delegato integralmente la gestione alla nonna materna ed al padre ed essendo rimasta lontana per lunghi periodi
(un intero anno nel 2021);
RILEVATO che la reclamante non ha ritenuto neppure di dover partecipare ai percorsi di sostegno avviati in suo favore ed ha infine interrotto qualsiasi rapporto con i servizi affidatari delle figlie, oltre che con le loro insegnanti;
RITENUTO pertanto che la scelta di collocare le minori presso il padre sia assolutamente condivisibile, al pari della previsione di trasferirle al termine dell'anno scolastico al solo fine di non provocare loro ulteriori traumi;
EVIDENZIATO che il provvedimento salvaguarda comunque il rapporto con la madre, prevedendo incontri inizialmente monitorati dai servizi (anche al fine di verificare l'effettiva adeguatezza della donna) e successivamente in forma libera, secondo quanto suggerito anche dalla curatrice speciale;
RITENUTO da ultimo che, in considerazione della peculiarità della materia, sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto Parte_2
CONFERMA in ogni sua parte il decreto pronunciato dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
14.01.2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed ai servizi affidatari.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
Pagina 3
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte di Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Sabina Zucchi Cons. esperto dott. Alessandro Biondi Cons. esperto a scioglimento della riserva assunta in data 12.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel reclamo iscritto al n. 143/2025 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Pernini Parte_1
nei confronti di
avv. Eleonora Tagliabue quale curatrice speciale delle minori
[...]
ed difesa in proprio ai sensi Persona_1 Persona_2 dell'art. 86 c.p.c.
Nonché nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Gnemmi Controparte_1
Pagina 1 con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
RICHIAMATO il decreto con cui in data 14.01.2025 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto che le minori e siano Persona_1 Persona_2 collocate presso il padre, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e sanitarie, che venga attivato un calendario d'incontri con la madre e che vengano avviati in loro favore gli interventi ivi meglio descritti, con la nomina del curatore speciale;
PRESA VISIONE del reclamo proposto dalla madre delle minori, la quale chiede che le bambine possano restare collocate presso di sé o che quantomeno possano incontrarla liberamente;
LETTA la comparsa con cui si è costituita la curatrice speciale delle bambine, la quale ha chiesto la conferma del provvedimento reclamato;
PRESO ATTO che anche la Procura Generale è intervenuta per chiedere il rigetto del reclamo;
ESAMINATA la comparsa con cui si è costituito il padre delle minori, chiedendo la concessione di un termine a difesa e comunque sollecitando la conferma del provvedimento reclamato;
RITENUTO che non sussistano motivi per concedere tale termine, tenuto conto che il reclamato ha illustrato in modo più che esaustivo le proprie ragioni;
EVIDENZIATO poi che, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta e riconosciuto dalla stessa reclamante in occasione dell'udienza di comparizione delle parti, il padre delle bambine non ha tentato di “togliere le figlie alla loro madre” portandole in Argentina senza il suo consenso, ma è stato fermato all'aeroporto mentre le stava riaccompagnando nel comune Paese d'origine in pieno accordo con la , la quale gli aveva a tal fine consegnato i Pt_1 passaporti delle minori ed aveva sottoscritto ogni necessaria autorizzazione;
RILEVATO altresì che l' ha poi avviato un proficuo rapporto con i servizi Per_1 sociali affidatari delle bambine, mostrandosi consapevole delle problematiche
Pagina 2 manifestate da entrambe e disponibile a collaborare in ogni modo nella loro concreta gestione;
EVIDENZIATO invece che la non pare consapevole delle necessità Pt_1 materiali ed affettive delle figlie, avendone delegato integralmente la gestione alla nonna materna ed al padre ed essendo rimasta lontana per lunghi periodi
(un intero anno nel 2021);
RILEVATO che la reclamante non ha ritenuto neppure di dover partecipare ai percorsi di sostegno avviati in suo favore ed ha infine interrotto qualsiasi rapporto con i servizi affidatari delle figlie, oltre che con le loro insegnanti;
RITENUTO pertanto che la scelta di collocare le minori presso il padre sia assolutamente condivisibile, al pari della previsione di trasferirle al termine dell'anno scolastico al solo fine di non provocare loro ulteriori traumi;
EVIDENZIATO che il provvedimento salvaguarda comunque il rapporto con la madre, prevedendo incontri inizialmente monitorati dai servizi (anche al fine di verificare l'effettiva adeguatezza della donna) e successivamente in forma libera, secondo quanto suggerito anche dalla curatrice speciale;
RITENUTO da ultimo che, in considerazione della peculiarità della materia, sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto Parte_2
CONFERMA in ogni sua parte il decreto pronunciato dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
14.01.2025.
DICHIARA integralmente compensate le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed ai servizi affidatari.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
Pagina 3