Art. 2.
Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.
Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.