Sentenza breve 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del personale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2024 0113618 del 09.12.2024 notificato al ricorrente in data 11.12.2024 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea dell’interessato presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del personale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.12.2024 e depositato in Segreteria in data 26.12.2024, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto di essere Graduato Scelto effettivo presso il 9 Reggimento Fanteria "-OMISSIS-" in -OMISSIS-, con incarico di “fuciliere”.
Evidenziava di aver presentato domanda ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n.151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-, al fine di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare costituito dalla figlia di età inferiore ai tre anni, -OMISSIS- e dalla moglie, signora -OMISSIS-, impiegata presso la società cooperativa sociale -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-.
La richiesta di cui sopra era motivata dalla ricorrenza di circostanze temporanee ed eccezionali, riconducibili per lo più a primarie esigenze di crescita e di cura della figlia minore.
Con nota prot. n. MD AB62BE8 REG2024 0101851 del 6.11.2024 veniva comunicato al ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il preavviso di rigetto.
In esito al suddetto preavviso di rigetto, il ricorrente trasmetteva per le vie gerarchiche e nei termini stabiliti dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 le proprie osservazioni, chiedendo che venisse rivalutato il diniego all’assegnazione temporanea e, conseguentemente, che venisse accolta la richiesta avanzata.
Con provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2024 0113618 del 9.12.2024, notificato al ricorrente in data 11.12.2024, lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, disponeva il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS-.
Insorgendo avverso il sopra menzionato diniego, il ricorrente articolava avverso il medesimo plurimi motivi di doglianza e, in particolare:
“1. Eccesso di potere per difetto di motivazione, con conseguente mancanza del presupposto. Carenza istruttoria. Violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali e dello specifico precetto di cui all’art. 33 c. 5 della legge 104/92.
2. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia.”.
In data 30.12.2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, successivamente depositando analitiche controdeduzioni con memoria in data 11.01.2025.
All’udienza in camera di consiglio del 15.01.2025, sentite le parti, il ricorso veniva definitivamente trattenuto per la decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Il ricorrente ha motivato la sua richiesta di trasferimento in virtù dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, che, come è noto, garantisce il diritto ai genitori con figli minori di tre anni di essere assegnati temporaneamente a una sede lavorativa più vicina al proprio nucleo familiare, subordinatamente alla presenza di un posto vacante e disponibile.
Le argomentazioni dell'Amministrazione, basate sulla presunta impossibilità di collocamento del ricorrente nella sede richiesta e sulla presunta necessità di mantenere l'efficienza operativa, pur se pregevolmente motivate, non sono suffragate da un'adeguata istruttoria o da dati concreti.
Nel provvedimento impugnato, si afferma che tutte le posizioni presso la sede di -OMISSIS- sono occupate, ma non vengono forniti dettagli specifici sul quadro organico o sui motivi per cui non sia stato possibile ricollocare il ricorrente, anche temporaneamente.
La giurisprudenza amministrativa, come sottolineato nel ricorso, richiede che l'Amministrazione dimostri, con dati precisi, la reale incompatibilità tra le esigenze organizzative e il beneficio richiesto, includendo considerazioni sul ruolo svolto dal dipendente e sull'assenza di mansioni alternative compatibili.
L'Amministrazione si limita a richiamare la mancanza di posizioni come "fuciliere", senza esplorare altre possibilità di ricollocamento, contravvenendo così ai principi di proporzionalità e buon andamento amministrativo.
Le controdeduzioni inoltre interpretano l'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 in modo restrittivo, enfatizzando il carattere discrezionale del potere amministrativo e il ruolo prioritario delle esigenze operative delle Forze Armate.
Tuttavia, tale approccio non considera adeguatamente i diritti costituzionalmente garantiti, come quelli sanciti dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, che tutelano il diritto dei genitori a provvedere alla cura e all'educazione dei figli minori, così come il diritto dei minori stessi a beneficiare della vicinanza dei genitori.
Questi diritti devono essere considerati prevalenti in assenza di comprovate esigenze eccezionali, che l'Amministrazione, nel caso in esame, non è riuscita a dimostrare.
Invero, nonostante le affermazioni dell'Amministrazione riguardo alla peculiarità dello stato militare e alle specificità organizzative del medesimo, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che il diniego del trasferimento temporaneo deve essere motivato da esigenze realmente straordinarie e oggettivamente rilevanti.
Sentenze come la n. 961/2020 del Consiglio di Stato enfatizzano la necessità di considerare il carattere temporaneo dell'assegnazione e l'importanza di un bilanciamento tra l'interesse pubblico e il diritto del lavoratore-genitore. In definitiva, il rigetto dell'istanza non può essere giustificato solo con motivazioni generiche o con richiami formali a vincoli organizzativi.
Le controdeduzioni avanzate dall'Amministrazione sono quindi infondate e prive di un'adeguata analisi comparativa degli interessi coinvolti.
Non si evidenzia alcuna reale emergenza organizzativa che giustifichi il diniego del trasferimento, né si dimostra che la presenza del ricorrente nella sede attuale sia indispensabile per il buon funzionamento del servizio.
Inoltre, non viene adeguatamente considerato il fatto essenziale che l'assegnazione, anche eventualmente temporanea, potrebbe migliorare il rendimento lavorativo del ricorrente, grazie alla maggiore serenità derivante dalla vicinanza alla propria famiglia.
Alla luce di quanto esposto, si rileva che il provvedimento impugnato è affetto da eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza istruttoria. Pertanto, l'annullamento del diniego appare necessario per garantire il rispetto dei diritti del ricorrente e della figlia minore, in conformità con i noti principi costituzionali e sovranazionali a tutela della genitorialità.
Ne consegue l’accoglimento del gravame per la fondatezza delle censure in esso svolte.
Da ultimo, in considerazione delle complessità scaturenti dal rapporto di servizio con l’Amministrazione e al fine di auspicare un esito compositivo della controversia, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO