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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 717/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RA D'ANELLA Presidente
Dott. DR Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina ATTARDO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA POLESINE 23 20139 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTI
ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ND LI (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA POLESINE 23 20139 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTI
ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE, 23 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv. BARUFFI ATTILIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BARUFFI PIER ENZO ( ) VIALE C.F._2
VITTORIO EMANUELE, 23 24121 BERGAMO;
APPELLATO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per e LI ND in proprio quale obbligato Parte_1 in solido
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via pregiudizievole e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorierà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 804/2025 emessa dal Tribunale di Milano, sezione settima civile, Giudice Dott. Gian Piero Vitale, nell'ambito del giudizio RG 26713/2023 , pubblicata il 30 gennaio 025 e mai notificata, accogliere le conclusioni avanzata nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezione e le istanze sollevata dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (qualcosa di non ammesso o rigettato in primo grado) Si produce la seguente documentazione:
1. Copia autentica della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano
2. Fascicolo di parte del precedente grado di giudizio
3. Documentazione rinvenuta successivamente la pubblicazione della sentenza;
in particolare e-mail dell'Avv. Antonietta Maria Marciano e Piano di sicurezza realizzato da Parte_1
limitatamente il mercatino di Natale.
[...]
pagina 2 di 7
Per ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IN Controparte_1 CONCORDATO DI MINORE CONTINUITà
“A) IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
1) Dichiarare l'appello inammissibile e/o manifestamente infondato con ogni consequenziale effetto di legge.
2) Rigettare la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado non sussistendo i presupposti di legge. B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata. C) IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva, si producono i seguenti documenti, seguendo l'ordine della produzione del giudizio di primo grado:
- fascicolo monitorio del Tribunale di Milano - dott.ssa Ilaria Gentile - R.G. n. 14589/2023 e più precisamente: a) ricorso per decreto ingiuntivo con allegati i documenti 1-17; b) nota di deposito integrazione documentale con allegati i documenti 17-18;
- fascicolo di parte del giudizio di primo grado del Tribunale di Milano, sezione settima civile, dott. Gian Piero Vitale - R.G. n. 26713/2023 e più precisamente: a) comparsa di costituzione e risposta con allegati i relativi documenti 1-19; b) accettazione proposta transattiva del 5.3.2024; c) memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. con allegato il doc. 20; d) foglio di precisazione delle conclusioni;
e) comparsa conclusionale con allegati i relativi documenti 21-22; f) nota spese;
g) note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.1.2025;
23) mail del 6.5.2024 di AREU Lombardia avente come destinatario l'avv. Monti, depositata con atto di citazione in opposizione a precetto nel procedimento R.G. n. 16967/2024 - Tribunale di Milano, sezione terza civile – dott. Roberto Angelini;
24) sentenza n. 9215/2024 emessa nel procedimento R.G. n. 16967/2024 - Tribunale di Milano, sezione terza civile – dott. Roberto Angelini;
25) decreto di fissazione udienza nel procedimento di pignoramento presso terzi nei confronti del sig. DR PE - Tribunale di Milano, sezione terza civile - dott.ssa Maria Rosaria Bernasconi - R.G.E. n. 1390/2025.
26) dichiarazione del terzo pignorato BNL Spa pervenuta il 4.4.2025;
27) dichiarazione del terzo pignorato Hype Spa pervenuta il 29.1.2025. D) IN OGNI CASO Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge, aumentati nella percentuale del 30% o di quella ritenuta di giustizia dalla Corte d'Appello di Milano, in quanto il presente atto è stato redatto secondo i parametri del D.M. 110/2023”.
pagina 3 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano ingiungeva a e in proprio, in qualità di Parte_1 obbligato solidale, al suo presidente PE DR il pagamento in favore di Controparte_1
– ora solo dell'importo di € 20.410,00, oltre interessi a titolo di corrispettivo
[...] CP_2 per prestazioni sanitarie rese nel corso della manifestazione a Como 2022”, indetta dal Pt_2 comune di CP_1
Gli ingiunti si opponevano eccependo l'insussistenza della propria legittimazione passiva. Infatti, secondo gli stessi, l' aveva ricevuto in concessione unicamente gli spazi per allestire 73 Parte_1 casette di legno nell'ambito della predetta manifestazione, mentre il comune di aveva CP_1 incaricato la della redazione e dell'attuazione del piano di sicurezza della CP_3 manifestazione, comprensivo anche dell'assistenza sanitaria. Contr Inoltre, contestava che si fosse perfezionato il contratto con la
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.804/25 pubblicata in data 30.1.2025, rigettava l'opposizione. Contr In particolare, riteneva che: 1) il contratto si era perfezionato, in quanto il preventivo inviato da era stato espressamente accettato da PE, in qualità di presidente dell'associazione con la mail prodotta sub doc. n.9 opposta;
2) sussisteva la legittimazione passiva dell'opponente sulla base dell'art. 5 del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico emesso in data 22.11.2022 in favore della stessa che prevedeva l'obbligo per il concessionario di adempiere a qualsiasi ulteriore adempimento, particolarmente in materia di pubblica sicurezza e salute pubblica, mentre nelle premesse del contratto stipulato dal comune di con si affermava CP_1 CP_3 espressamente che l'incarico affidato concerneva esclusivamente: -) la pianificazione e il coordinamento degli steward individuato dal comune ovvero messi a disposizione dagli organizzatori dei singoli eventi;
-) la fornitura degli strumenti necessari per attuare il piano di sicurezza;
-) la verifica del corretto adempimento delle previsioni del piano da parte dei singoli organizzatori degli eventi;
2).
3. e il suo presidente pro tempore hanno proposto appello articolato Parte_1 in tre motivi: Contr
3.1 con il primo motivo censurano la ritenuta conclusione del contratto con Infatti, il destinatario del preventivo era il comune di -organizzatore dell'evento- e PE, su CP_1 richiesta dell'avv. Marciano, dirigente del settore commercio del comune, si era limitato a confermarlo con esclusivo riferimento alle date e agli orari di apertura del mercatino rappresentato dalle 73 casette di legno per cui l'associazione appellante aveva ottenuto la concessione di suolo pubblico;
3.2 con il secondo motivo deducono l'erronea interpretazione da parte del tribunale dell'art. 5 della concessione di suolo pubblico in favore dell'appellante. Ciò, in quanto il predetto articolo obbligava il concessionario ad attuare il piano di sicurezza limitatamente allo spazio avuto in concessione. Ciò ha fatto l'appellante che ha redatto un piano di sicurezza limitato all'area del mercatino che, per rapporto di suolo occupato e capienza di persone, non prevedeva la presenza Con necessaria dell'ambulanza. Il comune di aveva incaricato di redigere il piano di CP_1
pagina 4 di 7 sicurezza per l'evento nel suo complesso che constava di plurime attività oggetto di separate concessioni;
3.3 con il terzo motivo censurano l'erronea interpretazione da parte del tribunale della Con determinazione del 30.11.2022 con cui il comune di ha affidato l'incarico a di CP_1 redigere il piano di sicurezza ricavandosi dal testo dello stesso che era quest'ultima società incaricata dell'organizzazione della sicurezza della manifestazione nel suo complesso e quindi Contr anche obbligata al pagamento della prestazione di posto che l'evento organizzato dall'associazione appellante non richiedeva la presenza necessaria di ambulanze.
Contr
4. a chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 I motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità -formulata dall'appellato- dei documenti prodotti dall'appellante con l'atto di appello sub n. 3 –“documentazione rinvenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza”- pag.11 atto appello-. Il doc. a) è una mail del 30.11.2022, inviata da PE, presidente dell'associazione all'avv. Monti il 25.2.2025, palesemente nella disponibilità degli appellanti. Parimenti, il doc.c), trattandosi di una mail inviata all'associazione il 29.11.2022. Il doc. b) è il piano di sicurezza redatto dall'ing. il 24.11.2022 per conto Per_1 dell'associazione che risulta richiamato nella lettera inviata da PE in nome e per conto Contr dell'associazione a rodotta dalla medesima sub doc.13. Pertanto, i documenti erano nella disponibilità degli appellanti ancora prima dello spirare dei termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c. del procedimento di primo grado. Il doc. sub d) è una mail del 6.5.2024 inviata all'avv. Monti che allora difendeva l'associazione Contr nel procedimento di opposizione all'atto di precetto emesso da sulla base del titolo esecutivo costituito del decreto ingiuntivo -dichiarato provvisoriamente esecutivo- oggetto del presente giudizio -docc. 23 e 24 appellato-. La stessa era quindi producibile nel giudizio di primo grado, mentre l'appellante non ha neppure allegato, né tantomeno provato la causa a lui non imputabile per cui non abbia potuto produrlo. Conclusivamente tutti i suddetti documenti sono inammissibili ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.
Contr Gli appellanti assumono che il destinatario del preventivo di ra il comune di CP_1 Ciò è smentito dalle seguenti mail. Contr PE, in qualità di presidente dell' Arti Libere alla di con la mail Parte_1 CP_1 Contr inviata a l 25.11.2022 chiedeva un preventivo per n.1 ambulanza in presenza nel mercatino di Natale in piazza Cavour a Como -evento per cui l'associazione aveva ottenuto la concessione pagina 5 di 7 di occupazione di suolo pubblico dal comune-, indicando puntualmente i giorni e gli orari - 14.00-20.00- in cui era richiesto il servizio. La mail chiedeva anche una sollecita risposta. PE, in rappresentanza dell'associazione, con successiva mail del 1.12.2022 inviata alla Contr richiamando una telefonata intercorsa e il preventivo inviato al comune di CP_1 confermava per l'associazione la presenza di una ambulanza con due soccorritori più due squadre a piedi in piazza Cavour per i giorni 3-4 dicembre dalle 14.00 alle 22.00 -doc.6 CRI-. Contr Il presidente PE, con mail del 5.12.2022, richiedeva a n contratto di incarico “per la vostra presenza durante il mercatino di Natale a come da offerta fatta al Comune di Como CP_1 per il medesimo servizio” -doc.7 CRI-. Contr nel pomeriggio dello stesso giorno 5.12.2022, rispondeva alla mail dell'associazione confermando la sua disponibilità ad effettuare il servizio con 1 ambulanza e 2 squadre appiedate, indicando le date e l'orario -14-22-. Veniva riallegato il preventivo inviato al comune Contr specificando che veniva mantenuta la stessa tariffa oraria. Con mail del 6.12.2022, ore 7.15, sollecitava una risposta -doc.8 CRI-. Contr Il presidente PE, nella mail del 6.12.2022, ore 8.58, così rispondeva a “come da accordi vi confermiamo il preventivo inviato” -doc. 9 CRI-. Contr Ciò prova la conclusione del contratto fra l'associazione e vente per oggetto le Parte_1 prestazioni di assistenza sanitaria nell'area deputata al mercatino di Natale, il cui adempimento non è stato contestato. Inoltre, i predetti documenti smentiscono anche che non era necessaria la presenza dell'ambulanza nell'area deputata ai mercatini di Natale concessa in uso esclusivamente all'associazione come affermato dagli appellanti a sostegno della loro Parte_1 interpretazione dell'art. 5 della concessione di suolo pubblico rilasciata dal comune all'associazione. Infatti, si evince dai documenti citati che l'assistenza sanitaria era necessaria nell'area oggetto della concessione di suolo pubblico rilasciata all'associazione. Contr Di questa se ne è fatta carico l'associazione che ha richiesto più volte il preventivo a er lo svolgimento di prestazioni di assistenza sanitaria nell'area oggetto della concessione del comune e, dopo averlo ricevuto -dettagliato e completo- lo ha espressamente accettato, costì concludendo il contratto. Pertanto, sussiste la legittimazione passiva degli appellanti. Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
2. Gli appellanti, secondo il principio della soccombenza, devono essere condannato a pagare le spese del presente grado di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 5.200 a € 26.000, secondo il disputatum -20.410 €-, in complessivi € 3.966,00 - di cui €1134 per studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1911 per la fase decisoria-.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n.804/25 pubblicata in data 30.1.2025;
3. condanna a pagare a Parte_3 [...]
in concordato minore in continuità le spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti
[...]
e PE DR dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1 all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 16.7.2025
IL CONSIGLIERE estensore
DR Francesco Pirola IL PRESIDENTE
RA D'AN
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