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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1482/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220011553952000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1651/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/05/2024 RGR 1482/2024, la ricorrente Ricorrente_1, assistita dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 215,33, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, notificata il 26/02/2024, dalla Agenzia Entrate
Riscossione sede di Siracusa.
La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) nullità dell'atto per omessa notifica atti prodromici;
2) carenza di legittimazione passiva;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal ricorrente, ed evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva:
Il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'Agente della riscossione, non può essere accolto, in quanto le doglianze del contribuente vertono anche su vizi propri del ruolo di competenza dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Le doglianze di nullità della iscrizione a ruolo evidenziate dal contribuente per la tassa automobilistica anno
2019, per omessa notifica dell'atto di accertamento sono infondate. La competenza della riscossione delle tasse automobilistiche dal 2016 è della Regione Siciliana per effetto della Legge Ragionale Siciliana N° 24 del 5 dicembre 2016, in Gazzetta Ufficiale Regionale N° 53 del 7/12/2016, all'art. 2 e 2/bis che ha previsto la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 12 del DPR 602/73, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non versate per il periodo (2016 – 2019), per cui non necessita la notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorrente lamenta il difetto di legittimazione passiva per aver effettuato la vendita dell'autovettura AC151CP in data 16/07/2008, ma agli atti non risulta depositato alcun verbale di vendita dell'autovettura, né alcuna trascrizione delle vendita al PRA. Il motivo è infondato.
Il D. LGS N° 953/1982, art. 5), ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito, risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri.
Avuto riguardo a quanto sopra esposto, anche quando il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, sia un altro soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nel caso in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA;
e ciò per il semplice fatto che, quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà, - oppure la perdita di possesso del veicolo, - assume la veste di responsabile d'imposta, per cui rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo. ( cfr: Cassazione Ord. 8737/2018).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 100, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1482/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220011553952000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1651/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/05/2024 RGR 1482/2024, la ricorrente Ricorrente_1, assistita dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 215,33, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, notificata il 26/02/2024, dalla Agenzia Entrate
Riscossione sede di Siracusa.
La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) nullità dell'atto per omessa notifica atti prodromici;
2) carenza di legittimazione passiva;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal ricorrente, ed evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva:
Il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'Agente della riscossione, non può essere accolto, in quanto le doglianze del contribuente vertono anche su vizi propri del ruolo di competenza dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Le doglianze di nullità della iscrizione a ruolo evidenziate dal contribuente per la tassa automobilistica anno
2019, per omessa notifica dell'atto di accertamento sono infondate. La competenza della riscossione delle tasse automobilistiche dal 2016 è della Regione Siciliana per effetto della Legge Ragionale Siciliana N° 24 del 5 dicembre 2016, in Gazzetta Ufficiale Regionale N° 53 del 7/12/2016, all'art. 2 e 2/bis che ha previsto la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 12 del DPR 602/73, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non versate per il periodo (2016 – 2019), per cui non necessita la notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorrente lamenta il difetto di legittimazione passiva per aver effettuato la vendita dell'autovettura AC151CP in data 16/07/2008, ma agli atti non risulta depositato alcun verbale di vendita dell'autovettura, né alcuna trascrizione delle vendita al PRA. Il motivo è infondato.
Il D. LGS N° 953/1982, art. 5), ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito, risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri.
Avuto riguardo a quanto sopra esposto, anche quando il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, sia un altro soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nel caso in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA;
e ciò per il semplice fatto che, quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà, - oppure la perdita di possesso del veicolo, - assume la veste di responsabile d'imposta, per cui rimane obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo. ( cfr: Cassazione Ord. 8737/2018).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 100, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO