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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 872 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, cui risulta riunita la causa civile iscritta al n. 2382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Di Genio Luca e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marina di Ascea, al viale J.F. Kennedy n. 6;
TO (proc. n. 872/2009 R.G.)
E
(c.f. ), in qualità di titolare del parco giochi LI Parte_2 C.F._2
OW” (p.iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sollazzo P.IVA_1
AS e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante n. 28;
CONVENUTA (proc. n. 872/2009 R.G.) e ATTRICE e proc. n. 2382/2011 R.G.)
NONCHÉ in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Maione Fabrizio e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Carlo De Cesare n. 64;
CONVENUTA (proc. n. 2382/2011 R.G.)
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1/7/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Vallo della Lucania, , in qualità di titolare del parco giochi Parte_2
LI OW”, al fine di sentirla condannare, previo accertamento di sua responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
31/7/1999, ore 21:00 circa, all'interno del parco giochi LI OW” sito in Marina di Ascea, alla via Lungomare, e quantificati in € 26.000,00 oltre interessi dal dì dell'evento al soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esponeva, in particolare, l'attore che, dopo aver noleggiato la necessaria attrezzatura, mentre pattinava all'interno della pista da pattinaggio del predetto parco giochi, cadeva rovinosamente al suolo a causa della rottura di una rotella di un pattino. Riferiva che, a seguito del violento impatto, veniva trasportato presso il nosocomio di Vallo della Lucania con prima diagnosi di “trauma contusivo gomito dx” nonché, a seguito delle effettuate radiografie, di “frattura-lussazione del gomito dx con frattura del condilo omerale” con conseguente apposizione di gesso, poi rimosso in data
31/8/1999 presso l'azienda ospedaliera Asl 3 di Pistoia e che seguivano ulteriori visite specialistiche, terapia farmacologica e un ciclo di fisioterapia riabilitativa presso l'azienda ospedaliera Asl 3 di Pistoia per poi essere dichiarato guarito in data 22/12/1999.
Rappresentava, ancora, che il trauma subito comportava postumi invalidanti, quantificati in invalidità permanente (danno biologico) pari al 12%, oltre a inabilità temporanea totale per giorni
100 e inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 45. Deduceva, infine, che nessun effetto aveva sortito la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata in data 25/7/2000 e ricevuta in data
28/7/2000 da parte della convenuta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva – tardivamente – in giudizio , in qualità Parte_2 di titolare del parco giochi LI OW”, la quale instava per il rigetto della domanda in quanto infondata, improponibile, inammissibile ed improcedibile. La convenuta deduceva il decorso dei termini legali per l'utile esperimento dell'azione di risarcimento e l'insussistenza di un nesso di causalità tra l'eventuale caduta e la rottura di una rotella del pattino, essendo questi manutenuti e controllati quotidianamente e in ogni caso chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per responsabilità verso terzi, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, al presente procedimento veniva poi riunito il procedimento n. 2382/2011 R.G., instaurato da , quale proprietaria della Parte_2
2 LI OW”, al fine sentir dichiarare la obbligata a risarcire i Controparte_1 danni sofferti da in occasione del sinistro de quo in virtù della polizza n. 38122555 Parte_1 per la responsabilità civile verso terzi e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa al pagamento in favore dell'attrice della somma da corrispondere al sig. ll'esito del giudizio, Pt_1 con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale instava per l'integrale rigetto della Controparte_1 domanda proposta, con vittoria delle spese di lite. In particolare, la convenuta compagnia assicurativa evidenziava l'operatività della polizza alle condizioni ivi previste ed al regolare pagamento del premio, il tutto al netto di ogni eventuale franchigia o scoperto assicurativo, con relativa prova in capo all'attore, la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, quarto comma, c.p.c., l'infondatezza della domanda promossa nei confronti di , non emergendo alcuna responsabilità della stessa né un nesso causale Parte_2 tra l'evento nefasto, sia pure genericamente descritto, e il danno lamentato dal e Parte_1 contestava, infine, il quantum richiesto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, la causa, dopo una serie di rinvii determinati da esigenze di ruolo, in data 2/7/2025 veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di procedere oltre giova ricordare che la riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo;
il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., “non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c.”, così da evitare eventuali abusi processuali (cfr. Cass. civ. nn. 5434/2021, 18649/2018 e 23260/2019) e la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (cfr. Cass. civ. n. 27295/2022).
Tanto premesso, con riferimento al giudizio iscritto al n. 872/2009 R.G., va innanzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata tardivamente da parte convenuta nella comparsa
3 di costituzione e risposta depositata il giorno stesso dell'udienza. Come è noto, la costituzione tardiva del convenuto comporta l'impossibilità di presentare domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d'ufficio.
Passando al merito della controversia, ritiene questo giudicante che la domanda proposta nell'interesse del sig. sia fondata e come tale debba essere accolta. Parte_1
Innanzitutto, questa, sulla scorta della prospettazione offerta da parte attrice, può sussumersi nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, dall'altro, una volta individuato il “custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato per “caso fortuito”.
Al “caso fortuito” va assimilato – nella prospettiva del superamento, integrale o anche solo parziale, della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24739/07). L'imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una cosa, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l'adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità sicché, laddove l'evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Nella fattispecie concreta parte attrice ha adeguatamente provato l'evento lesivo ed il nesso eziologico tra l'evento medesimo e i danni subiti. , invero, in tal senso le dichiarazioni Tes_1 rese dai testimoni escussi, entrambi presenti al momento dell'accadimento dei fatti, i quali hanno riferito “mentre pattinavamo nella pista di pattinaggio del AR OW dal pattino del sig. Parte_1 si è sganciata una rotella ed il ragazzo è caduto per terra” (riferito da “Mentre pattinavamo Testimone_2 mio cugino all'improvviso cadde per terra dalla pista, perché si era rotta una rotella del pattino. Preciso che la rotella si era sganciata” (riferito da ), aggiungendo che a seguito della caduta il Testimone_2 ragazzino avvertiva dolore al braccio destro e alla mano destra sicché veniva prontamente trasportato in ospedale. Dal canto suo, parte convenuta non ha provato né allegato che l'evento pregiudizievole si sia verificato a causa di un evento eccezionale ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
4 Per mera completezza espositiva, preme a questo giudice sottolineare che a conclusioni non dissimili si sarebbe pervenuti anche riconducendo il caso in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. ed identico riparto dell'onere probatorio.
Le lesioni riportate dall'odierno attore appaiono senz'altro compatibili con la dinamica del sinistro - così come accertata in corso di causa - anche alla luce delle conclusioni rassegnate dal ctu dott. , pressocché condivisibili in quanto chiare ed immuni da vizi logici. Per_1
In particolare, il ctu ha quantificato il danno subito dal sig. in complessivi gg. 10 di Pt_1 invalidità temporanea totale, gg. 22 di invalidità temporanea parziale al 75%, gg. 10 di invalidità temporanea parziale al 50% e gg. 108 di invalidità temporanea parziale al 25%.
Quanto ai postumi, sono residuati dalle menzionate lesioni esiti permanenti, pienamente compatibili con la dinamica del sinistro, e la percentualizzazione dei menzionati postumi nella misura complessiva dell'8% così come operata dal dott. , appare senz'altro corretta, in Per_1 quanto rispondente ai normali criteri tabellari.
Non si ritiene, invece, di dover procedere ad una personalizzazione del danno non essendo stati sufficientemente allegati, ancora prima che provati, ulteriori pregiudizi subiti dall'istante in conseguenza del sinistro occorso il 31 luglio 1999.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, condivise da questo giudicante, si ritiene di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione. Dopotutto, le stesse Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale.
Ne segue che il danno subito dall'attore va quantificato, a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 16.185,12 tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (10 anni), dei postumi accertati pari all'8%.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, sempre all'attualità (sulla base delle Tabelle citate), in complessive € 3.286,53 (tenendo conto che sono riconosciuti € 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea totale e che i giorni di ITT sono stati 10, i giorni di ITP al 75% 22, i giorni di ITP al 50% 10 e quelli di ITP al 25% 108).
5 Non risultano documentate spese mediche ma soltanto spese riabilitative per un ammontare di
180.000,00 liRe (€ 92,96).
Dunque, il danno complessivo che deve essere liquidato è pari ad € 19,564,61 già rivalutato ad oggi.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, essendosi in presenza di un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.
Ne segue che la convenuta dovrà corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati sull'importo liquidato da devalutarsi alla data dell'evento e cioè al 31/7/1999,
e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla suddetta data fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non può essere, viceversa, accolata la domanda proposta nell'interesse di , titolare Parte_2 del Parco giochi LI OW” nei confronti di nel procedimento Controparte_1
n. 2382/2011 R.G..
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicurativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, quarto comma, c.p.c.
Sul punto l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è nel senso di ritenere l'atto assolutamente indeterminato - e, pertanto, nullo - soltanto quando non sia possibile desumere elementi aliunde, e cioè attraverso l'esame complessivo dell'atto (allegati compresi, laddove essi vengano qualificati come parti integranti dello stesso), con impossibilità per la parte convenuta in giudizio di difendersi e per il giudice di comprendere la domanda su cui è chiamato a decidere
(cfr. ex multis Cass. n. 1681/2015). Nel caso di specie, dal libello introduttivo del giudizio sono invece emersi gli elementi necessari per consentire alla controparte di apprestare le proprie difese e a questo giudicante di comprendere le ragioni poste a fondamento della domanda nonché il bene della vita di cui si chiede la tutela, unitamente al provvedimento richiesto.
Nel merito, va rilevato che la convenuta non ha disconosciuto l'esistenza di un contratto assicurativo stipulato con la ditta attrice ma ne ha subordinato l'operatività alle condizioni ivi
6 previste ed al regolare pagamento del premio, il tutto sempre e comunque al netto di ogni eventuale franchigia o scoperto assicurativo.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che la pista di pattinaggio e le attività collegate svolte all'interno del parco giochi non formavano oggetto di alcuna copertura assicurativa. La attrezzature del parco giochi citate nella polizza sono le seguenti: “ n. 4 tavolini da ping pong;
n. 1 scivolo per bambini;
n. 1 giostrina per bambini;
n. 1 biliardo;
n. 2 calcetti;
n. 10 videogiochi;
n.
1 pista con 4 macchine per bambini a batteria;
n. 1 chiosco bar senza produzione propria di gelati e pasticceria;
n. 1 paninoteca”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
Le spese di consulenza, come liquidate, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di nei confronti di , in qualità di Parte_1 Parte_2 titolare del parco giochi LI OW” e alla domanda proposta da quest'ultima nei confronti della ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna , Parte_1 Parte_2
in qualità di titolare del parco giochi LI OW” al pagamento della somma complessiva, a titolo di risarcimento dei danni, di € 19,564,61 oltre interessi al tasso legale calcolati sull'importo devalutato alla data del 31/7/1999 e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla suddetta data fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo;
- rigetta la domanda proposta da in qualità di titolare del parco giochi Parte_2
LI OW”, nei confronti di Controparte_1
- condanna in qualità di titolare del parco giochi LI OW” al Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da e dalle Parte_1 Controparte_2 che si liquidano per ciascuna delle predette parti in € 2.540,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con
7 attribuzione al difensore di dichiaratosi antistatario;
pone le spese di Parte_1 consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico della convenuta . Parte_2
Vallo della Lucania, 29/10/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 872 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, cui risulta riunita la causa civile iscritta al n. 2382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Di Genio Luca e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marina di Ascea, al viale J.F. Kennedy n. 6;
TO (proc. n. 872/2009 R.G.)
E
(c.f. ), in qualità di titolare del parco giochi LI Parte_2 C.F._2
OW” (p.iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sollazzo P.IVA_1
AS e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante n. 28;
CONVENUTA (proc. n. 872/2009 R.G.) e ATTRICE e proc. n. 2382/2011 R.G.)
NONCHÉ in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Maione Fabrizio e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Carlo De Cesare n. 64;
CONVENUTA (proc. n. 2382/2011 R.G.)
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1/7/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Vallo della Lucania, , in qualità di titolare del parco giochi Parte_2
LI OW”, al fine di sentirla condannare, previo accertamento di sua responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
31/7/1999, ore 21:00 circa, all'interno del parco giochi LI OW” sito in Marina di Ascea, alla via Lungomare, e quantificati in € 26.000,00 oltre interessi dal dì dell'evento al soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esponeva, in particolare, l'attore che, dopo aver noleggiato la necessaria attrezzatura, mentre pattinava all'interno della pista da pattinaggio del predetto parco giochi, cadeva rovinosamente al suolo a causa della rottura di una rotella di un pattino. Riferiva che, a seguito del violento impatto, veniva trasportato presso il nosocomio di Vallo della Lucania con prima diagnosi di “trauma contusivo gomito dx” nonché, a seguito delle effettuate radiografie, di “frattura-lussazione del gomito dx con frattura del condilo omerale” con conseguente apposizione di gesso, poi rimosso in data
31/8/1999 presso l'azienda ospedaliera Asl 3 di Pistoia e che seguivano ulteriori visite specialistiche, terapia farmacologica e un ciclo di fisioterapia riabilitativa presso l'azienda ospedaliera Asl 3 di Pistoia per poi essere dichiarato guarito in data 22/12/1999.
Rappresentava, ancora, che il trauma subito comportava postumi invalidanti, quantificati in invalidità permanente (danno biologico) pari al 12%, oltre a inabilità temporanea totale per giorni
100 e inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 45. Deduceva, infine, che nessun effetto aveva sortito la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata in data 25/7/2000 e ricevuta in data
28/7/2000 da parte della convenuta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva – tardivamente – in giudizio , in qualità Parte_2 di titolare del parco giochi LI OW”, la quale instava per il rigetto della domanda in quanto infondata, improponibile, inammissibile ed improcedibile. La convenuta deduceva il decorso dei termini legali per l'utile esperimento dell'azione di risarcimento e l'insussistenza di un nesso di causalità tra l'eventuale caduta e la rottura di una rotella del pattino, essendo questi manutenuti e controllati quotidianamente e in ogni caso chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per responsabilità verso terzi, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, al presente procedimento veniva poi riunito il procedimento n. 2382/2011 R.G., instaurato da , quale proprietaria della Parte_2
2 LI OW”, al fine sentir dichiarare la obbligata a risarcire i Controparte_1 danni sofferti da in occasione del sinistro de quo in virtù della polizza n. 38122555 Parte_1 per la responsabilità civile verso terzi e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa al pagamento in favore dell'attrice della somma da corrispondere al sig. ll'esito del giudizio, Pt_1 con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale instava per l'integrale rigetto della Controparte_1 domanda proposta, con vittoria delle spese di lite. In particolare, la convenuta compagnia assicurativa evidenziava l'operatività della polizza alle condizioni ivi previste ed al regolare pagamento del premio, il tutto al netto di ogni eventuale franchigia o scoperto assicurativo, con relativa prova in capo all'attore, la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, quarto comma, c.p.c., l'infondatezza della domanda promossa nei confronti di , non emergendo alcuna responsabilità della stessa né un nesso causale Parte_2 tra l'evento nefasto, sia pure genericamente descritto, e il danno lamentato dal e Parte_1 contestava, infine, il quantum richiesto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, la causa, dopo una serie di rinvii determinati da esigenze di ruolo, in data 2/7/2025 veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Prima di procedere oltre giova ricordare che la riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo;
il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., “non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c.”, così da evitare eventuali abusi processuali (cfr. Cass. civ. nn. 5434/2021, 18649/2018 e 23260/2019) e la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (cfr. Cass. civ. n. 27295/2022).
Tanto premesso, con riferimento al giudizio iscritto al n. 872/2009 R.G., va innanzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata tardivamente da parte convenuta nella comparsa
3 di costituzione e risposta depositata il giorno stesso dell'udienza. Come è noto, la costituzione tardiva del convenuto comporta l'impossibilità di presentare domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d'ufficio.
Passando al merito della controversia, ritiene questo giudicante che la domanda proposta nell'interesse del sig. sia fondata e come tale debba essere accolta. Parte_1
Innanzitutto, questa, sulla scorta della prospettazione offerta da parte attrice, può sussumersi nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, dall'altro, una volta individuato il “custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato per “caso fortuito”.
Al “caso fortuito” va assimilato – nella prospettiva del superamento, integrale o anche solo parziale, della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24739/07). L'imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una cosa, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l'adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità sicché, laddove l'evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Nella fattispecie concreta parte attrice ha adeguatamente provato l'evento lesivo ed il nesso eziologico tra l'evento medesimo e i danni subiti. , invero, in tal senso le dichiarazioni Tes_1 rese dai testimoni escussi, entrambi presenti al momento dell'accadimento dei fatti, i quali hanno riferito “mentre pattinavamo nella pista di pattinaggio del AR OW dal pattino del sig. Parte_1 si è sganciata una rotella ed il ragazzo è caduto per terra” (riferito da “Mentre pattinavamo Testimone_2 mio cugino all'improvviso cadde per terra dalla pista, perché si era rotta una rotella del pattino. Preciso che la rotella si era sganciata” (riferito da ), aggiungendo che a seguito della caduta il Testimone_2 ragazzino avvertiva dolore al braccio destro e alla mano destra sicché veniva prontamente trasportato in ospedale. Dal canto suo, parte convenuta non ha provato né allegato che l'evento pregiudizievole si sia verificato a causa di un evento eccezionale ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.
4 Per mera completezza espositiva, preme a questo giudice sottolineare che a conclusioni non dissimili si sarebbe pervenuti anche riconducendo il caso in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. ed identico riparto dell'onere probatorio.
Le lesioni riportate dall'odierno attore appaiono senz'altro compatibili con la dinamica del sinistro - così come accertata in corso di causa - anche alla luce delle conclusioni rassegnate dal ctu dott. , pressocché condivisibili in quanto chiare ed immuni da vizi logici. Per_1
In particolare, il ctu ha quantificato il danno subito dal sig. in complessivi gg. 10 di Pt_1 invalidità temporanea totale, gg. 22 di invalidità temporanea parziale al 75%, gg. 10 di invalidità temporanea parziale al 50% e gg. 108 di invalidità temporanea parziale al 25%.
Quanto ai postumi, sono residuati dalle menzionate lesioni esiti permanenti, pienamente compatibili con la dinamica del sinistro, e la percentualizzazione dei menzionati postumi nella misura complessiva dell'8% così come operata dal dott. , appare senz'altro corretta, in Per_1 quanto rispondente ai normali criteri tabellari.
Non si ritiene, invece, di dover procedere ad una personalizzazione del danno non essendo stati sufficientemente allegati, ancora prima che provati, ulteriori pregiudizi subiti dall'istante in conseguenza del sinistro occorso il 31 luglio 1999.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, condivise da questo giudicante, si ritiene di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione. Dopotutto, le stesse Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale.
Ne segue che il danno subito dall'attore va quantificato, a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 16.185,12 tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (10 anni), dei postumi accertati pari all'8%.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, sempre all'attualità (sulla base delle Tabelle citate), in complessive € 3.286,53 (tenendo conto che sono riconosciuti € 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea totale e che i giorni di ITT sono stati 10, i giorni di ITP al 75% 22, i giorni di ITP al 50% 10 e quelli di ITP al 25% 108).
5 Non risultano documentate spese mediche ma soltanto spese riabilitative per un ammontare di
180.000,00 liRe (€ 92,96).
Dunque, il danno complessivo che deve essere liquidato è pari ad € 19,564,61 già rivalutato ad oggi.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, essendosi in presenza di un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.
Ne segue che la convenuta dovrà corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati sull'importo liquidato da devalutarsi alla data dell'evento e cioè al 31/7/1999,
e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla suddetta data fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non può essere, viceversa, accolata la domanda proposta nell'interesse di , titolare Parte_2 del Parco giochi LI OW” nei confronti di nel procedimento Controparte_1
n. 2382/2011 R.G..
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicurativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, quarto comma, c.p.c.
Sul punto l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è nel senso di ritenere l'atto assolutamente indeterminato - e, pertanto, nullo - soltanto quando non sia possibile desumere elementi aliunde, e cioè attraverso l'esame complessivo dell'atto (allegati compresi, laddove essi vengano qualificati come parti integranti dello stesso), con impossibilità per la parte convenuta in giudizio di difendersi e per il giudice di comprendere la domanda su cui è chiamato a decidere
(cfr. ex multis Cass. n. 1681/2015). Nel caso di specie, dal libello introduttivo del giudizio sono invece emersi gli elementi necessari per consentire alla controparte di apprestare le proprie difese e a questo giudicante di comprendere le ragioni poste a fondamento della domanda nonché il bene della vita di cui si chiede la tutela, unitamente al provvedimento richiesto.
Nel merito, va rilevato che la convenuta non ha disconosciuto l'esistenza di un contratto assicurativo stipulato con la ditta attrice ma ne ha subordinato l'operatività alle condizioni ivi
6 previste ed al regolare pagamento del premio, il tutto sempre e comunque al netto di ogni eventuale franchigia o scoperto assicurativo.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che la pista di pattinaggio e le attività collegate svolte all'interno del parco giochi non formavano oggetto di alcuna copertura assicurativa. La attrezzature del parco giochi citate nella polizza sono le seguenti: “ n. 4 tavolini da ping pong;
n. 1 scivolo per bambini;
n. 1 giostrina per bambini;
n. 1 biliardo;
n. 2 calcetti;
n. 10 videogiochi;
n.
1 pista con 4 macchine per bambini a batteria;
n. 1 chiosco bar senza produzione propria di gelati e pasticceria;
n. 1 paninoteca”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte.
Le spese di consulenza, come liquidate, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di nei confronti di , in qualità di Parte_1 Parte_2 titolare del parco giochi LI OW” e alla domanda proposta da quest'ultima nei confronti della ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_1 provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna , Parte_1 Parte_2
in qualità di titolare del parco giochi LI OW” al pagamento della somma complessiva, a titolo di risarcimento dei danni, di € 19,564,61 oltre interessi al tasso legale calcolati sull'importo devalutato alla data del 31/7/1999 e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla suddetta data fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo;
- rigetta la domanda proposta da in qualità di titolare del parco giochi Parte_2
LI OW”, nei confronti di Controparte_1
- condanna in qualità di titolare del parco giochi LI OW” al Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da e dalle Parte_1 Controparte_2 che si liquidano per ciascuna delle predette parti in € 2.540,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con
7 attribuzione al difensore di dichiaratosi antistatario;
pone le spese di Parte_1 consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico della convenuta . Parte_2
Vallo della Lucania, 29/10/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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