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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2306/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE MONTE NERO 17 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PALMIERI
GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
S. DIONIGI N. 44 20062 CASSANO D'ADDA presso lo studio dell'avv. MERISI
SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 13 APPELLATO
avente ad oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia quindi la Corte d'appello di Milano nel merito in riforma della sentenza di primo grado n. 4698/2024 del Tribunale di Milano nei confronti del signor così giudicare: CP_1
dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dissimulata, accertati i fatti illeciti, tra i quali la diffamazione, posti in essere dal convenuto, condannarlo al risarcimento del danno pari a 60.000 euro, o nella misura ritenuta di
Giustizia.
Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore quale antistatario. in via istruttoria si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova, per interrogatorio formale e testimoni
CAP.1 Vero che ha pagato alcun compenso per l'opposizione a precetto r.g. CP_1
22277/2021 all'avvocato Francesca Pietropaolo, e che i bonifici allegati alla comparsa di costituzione sono anteriori al mandato per la causa di opposizione a precetto (la notifica del precetto è dell'aprile del 2021), oppure quello successivo è il cosiddetto “presente volontario” del 27 maggio 2022, come quello del 24 dicembre 2021.
Testimone: Avvocato Francesca Pietropaolo, in Brugherio, Via Volturno 80.
CAP.2 Vero che ha narrato al del pagamento al proprio Testimone_1 CP_1
legale dei compensi per l'opposizione r.g. 22277/2021 solo dopo il 27 maggio 2022,
pagina 2 di 13 confessando che il pagamento dei compensi è stato successivo alla definizione del contenzioso, con la transazione?
Testimoni: , in Cassina de' Pecchi via Gramsci n.16/M Testimone_1
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione:
- Respingere l'appello di poiché inammissibile e/o infondato sia in fatto Parte_1
che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4896/2024 del Tribunale di
Milano;
- Condannare alla rifusione delle spese e competenze anche del Parte_1
presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4698\2024 pubblicata il 3 maggio 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando sulle domande proposte dall'avv. nei confronti di : Parte_1 CP_1
1-rigettava tutte le domande proposte dall'attore;
2-condannava a rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultimo Parte_1 CP_1
sostenute quanto alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, liquidate in euro 4.925,00 per compensi, oltre accessori;
3-liquidava le spese di lite di per la fase decisoria del giudizio in euro 2.127,00 per CP_1
compensi, oltre accessori, disponendo per queste il pagamento da parte di in favore Parte_1 dell'Erario.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
L'avvocato conveniva in giudizio , esponendo di avere assistito lo stesso, Pt_1 CP_1 unitamente all'avv. Francesca Pietropaolo, in un procedimento di opposizione a precetto, accordandosi per un compenso anticipato di euro 200,00, e deducendo che detto processo, in seguito ad una transazione tra le parti, non era stato ulteriormente coltivato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
L'attore deduceva che dopo la sottoscrizione della transazione e l'abbandono della causa di opposizione a precetto, il convenuto, in data 27 maggio 2022, aveva inviato un'e-mail, avente come destinatari l'avv. l'avv. Francesca Pietropaolo, il coniuge separato e Parte_1 Testimone_1
l'avv. Ventura, legale di quest'ultima, nel cui testo si leggeva: “Si dice che la categoria avvocatizia sia in forte crisi ... ci credo. Voglio informarti solo per tua conoscenza: emettere un precetto per il recupero del debito e non accettare una dilazione, è stato atto premeditato e delin.... degli avvocati.
Fare opposizione al precetto è stata una follia ed un cattivo consiglio. Andare a sentenza forse avrebbe peggiorato ancor di più la situazione. Certo gli avvocati fanno il loro lavoro (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli ... esperienza.
Importo ingiunto da giudice + tasse (2.700,00): 3.939,62
Importo richiesto da Avv. Ventura 4.163,86;
Importo pagato da 3.939,62; CP_1
Altri costi aggiuntivi 1.009.50; CP_1
Altri costi aggiuntivi (Ass. legale, emissione precetto, apertura e cancellazione ipoteca, Atto Tes_1
notarile ecc..). N.Q. pagina 4 di 13 Non ci sono altri commenti, mi permetto solo un consiglio: non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima. Ti preannuncio che sto preparando l'ultimo accordo tombale su altri costi in pendenza (costi Per_ Ponte di Legno, costi mantenimento ecc.) vediamo di andare via veloci e lisci.
(Metto in copia anche gli avvocati al fine di renderli consci del loro operato)”.
L'avv. assumeva il carattere diffamatorio e calunnioso della predetta comunicazione, Pt_1
aggiungendo come altra condotta illecita ascrivibile al convenuto fosse stata quella di avere tradito il mandato professionale, e chiedeva la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale, CP_1
quantificato in euro 60.000,00.
Si costituiva , contestando il fondamento della domanda attorea a chiedendone il CP_1
rigetto.
In data 10-1-2024 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore di parte attrice, nel frattempo sospesa dall'esercizio della professione forense, l'avv. Guido Palmieri.
Senza sostanziale attività istruttoria, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda, per la parte che qui ancora rileva, nei termini che seguono.
Il tribunale osservava come le doglianze attoree fosse indirizzate principalmente alle espressioni della mail, quali “atto delinquenziale”, “una follia e un cattivo consiglio”, “lavoro spesso disonesto”, “non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima”, tutte, nella prospettazione attorea, idonee a ledere la sua reputazione.
Il primo giudice riteneva anzitutto che il complessivo tenore della mail, anche alla luce del fatto che era rivolta al coniuge separato e solo per conoscenza ai legali, esprimesse non un Parte_2 intento dell'autore di screditare ed offendere la reputazione dell'avv. ma quello di dissuadere Pt_1 per il futuro il coniuge dall'intraprendere azioni legali, che generavano costi evitabili attraverso accordi transattivi, e quello di manifestare il proprio disappunto e la propria delusione per gli esborsi conseguenti alla promozione dell'opposizione a precetto, conclusasi poi con un accordo transattivo, che avrebbe potuto essere raggiunto anche prima della notifica dell'atto di citazione.
Secondo il primo giudice, anche l'esame eseguito singolarmente delle espressioni ritenute offensive, portava ad escludere l'esistenza di una diffamazione.
Osservava il tribunale come l'espressione che qualificava l'atto di precetto come un “atto premeditato
e delinquenziale degli avvocati” non era rivolta all'attore, o al suo operato, in quanto quest'ultimo non si era occupato di svolgere tale attività, ma aveva predisposto l'atto di opposizione.
pagina 5 di 13 Con riferimento, invece, all'espressione “è stata una follia ed un cattivo consiglio”, riferita all'atto di opposizione a precetto, il primo giudice ne escludeva il carattere offensivo, rappresentando la frase il disappunto e la critica per il suggerimento reso dal legale di agire giudizialmente, nonostante la preferenza manifestata al medesimo per una soluzione conciliativa stragiudiziale, e dovendo collocarsi l'espressione, che comunque manifestava un legittimo esercizio di critica, in un contesto di sfogo per l'incomprensione generatasi tra l'avvocato ed il cliente.
Il tribunale escludeva il carattere offensivo dell'espressione “andare a sentenza forse avrebbe peggiorato ancor di più la situazione”, trattandosi di una personale prognosi espressa dal convenuto.
Secondo la sentenza impugnata, l'espressione “Certo gli avvocati fanno il loro lavoro (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli” non risultava riferita specificamente all'attore, trattandosi di una generale critica mossa alla categoria degli avvocati, potendo astrattamente riferirsi sia agli avvocati con cui il convenuto era venuto in contatto in precedenza, sia anche al difensore di , che, a suo avviso, del tutto frettolosamente aveva notificato il Testimone_1
menzionato precetto.
Secondo il primo giudice, anche l'espressione “non fidarti piu' degli avvocati e non pagarli prima” risultava del tutto generica e non specificamente indirizzata all'attore.
Inoltre, considerato che l'attore non aveva contestato di avere ricevuto un “presente volontario” di
200,00 euro nella stessa data di invio della mail asseritamente offensiva, all'esito del procedimento conclusosi con la menzionata transazione, l'interpretazione proposta da parte attrice mal si conciliava con il segno di riconoscimento evidentemente per il risultato conseguito dall'attore, incompatibile con la finalità di screditarlo o di ledere la sua reputazione con la comunicazione di posta elettronica in esame, inviata in pari data.
Il tribunale escludeva che nella fattispecie potessero ravvisarsi gli elementi costitutivi del reato di calunnia, posto che per integrare tale reato occorreva la proposizione da parte di un soggetto, consapevole dell'innocenza dell'accusato, di una denuncia, o un atto ad essa assimilabile, all'autorità giudiziaria, elementi assenti nel caso di specie.
Infine, il tribunale rilevava come neppure fosse configurabile un'ipotesi di ingiuria, stante l'assenza del carattere offensivo delle espressioni contenute nella mail del 27-5-2022
Detta sentenza è stata impugnata dall'avv. in forza di otto motivi di appello. Parte_1
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto con esso CP_1
si reiteravano le tesi già infondatamente sostenute in primo grado, e chiedendone comunque il rigetto.
pagina 6 di 13 Alla prima udienza del 7-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25-2-
2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini concessi per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25-2-2025, indicato in epigrafe,
e decisa nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Osserva preliminarmente la Corte come la replica alla conclusionale depositata dalla difesa dell'appellante deve ritenersi ammissibile, anche se parte appellata non ha depositato alcuna comparsa conclusionale.
Come insegna infatti la Suprema Corte, la memoria di replica prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. 6439\2009; conf. Cass.2976\2020).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, l'avv. lamenta come il tribunale avesse Pt_1
erroneamente escluso che l'espressione “fare opposizione al precetto è stata una follia ed un cattivo consiglio” contenuta nella mail del 27-5-2022, avesse una portata diffamatoria, se non addirittura calunniosa.
L'appellante assume come entrambi gli argomenti utilizzati dal primo giudice per escludere il carattere diffamatorio della espressione - rappresentati dal contesto di “sfogo” nel quale si poneva la mail, e dal rilievo che la frase sarebbe stata una manifestazione di un legittimo diritto di critica- non fossero condivisibili.
Secondo l'appellante lo “sfogo” incontrollato del non rappresentava una causa di giustificazione, CP_1
e l'espressione non costituiva l'esercizio di un diritto di critica, non potendo questo ravvisarsi in un giudizio personale espresso dall'autore dello scritto, senza alcuna argomentazione.
Con il secondo motivo l'appellante assume come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la frase “andare a sentenza avrebbe peggiorato ancora di più la situazione” doveva ritenersi offensiva per il professionista, in quanto insinuava la infondatezza della domanda proposta.
Con il terzo motivo l'avv. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Pt_1 che la frase ““Certo gli avvocati fanno il loro lavoro (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli” non fosse riferita all'attore in modo specifico, ma alla generalità degli avvocati.
pagina 7 di 13 Assume l'appellante come in realtà la critica fosse rivolta all'avv. come si desumeva dal Pt_1 riferimento ai “consigli” degli avvocati.
Con il quarto motivo l'avv. assume come erroneamente il primo giudice avesse riferito la frase Pt_1
“non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima” alla generalità della categoria, anziché all'avv.
che era l'unico professionista ad essere stato pagato prima. Pt_1
Né, secondo l'appellante, poteva essere valorizzato, per escludere un intento offensivo del , CP_1
l'argomento della elargizione, nello stesso giorno della mail, della somma di euro 200,00 all'avv.
Pt_1
Posto che il convenuto si era costituito tardivamente in primo grado, non era sorto a carico dell'attore un onere di contestazione della circostanza, che quindi doveva ritenersi indimostrata.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le espressioni, sopra esaminate, dovevano ritenersi giustificate dal clima di tensione e dal lungo iter giudiziario con la moglie e dalle precedenti esperienze negative del con i precedenti avvocati che CP_1
lo avevano assistito.
Assume l'appellante di essere estraneo al detto clima di tensione con la moglie, precedente al suo intervento come difensore dell'appellato, e che quindi non poteva giustificare le espressioni utilizzate dal . CP_2
Sempre nell'ambito del quinto motivo aggiunge l'appellante che il tribunale, pur escludendo l'offensività delle espressioni contenute nella mail del 27-5-2022, aveva, in modo incoerente, riconosciuto come il contenuto della stessa risultasse “maldestro”, con ciò confermando il suo carattere offensivo.
Con il sesto motivo l'avv. censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso che Pt_1
la mail in questione integrasse le ipotesi dei reati di calunnia e di ingiuria.
L'appellante sostiene come il tribunale avrebbe errato nell'escludere il reato di ingiuria con le stesse argomentazioni adottate per escludere la diffamazione.
Aggiunge la difesa dell'avv. che il tribunale aveva trascurato di considerare come per la Pt_1
ricorrenza dei reati di diffamazione e\o ingiuria non era necessario che lo scritto venisse indirizzato all'Autorità giudiziaria.
Con il settimo motivo l'appellante chiede di ammettersi le prove orali dirette a dimostrare che l'altro difensore del non aveva ricevuto pagamenti anticipati, e che quindi l'unico ad averli percepiti era CP_1
l'avv. Pt_1
pagina 8 di 13 Con l'ottavo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva regolato le spese, in particolare quanto alla condanna al pagamento dell'importo di euro 2.127,00 direttamente in favore dell'Erario, essendo stato il , nel corso del processo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
La difesa dell'avv. lamenta come in tal modo, risultando liquidata al difensore del , la Pt_1 CP_2 metà dell'importo sopra indicato, ciò determinava un ingiustificato arricchimento dello Stato, che percepiva dal soccombente una somma superiore a quella pagata per il patrocinio.
I motivi dal primo al quinto, ed il settimo, che attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Prima di esaminare il carattere diffamatorio o meno della mail del 27-5-2022, è opportuno ricordati i principi affermati, sul tema qui in esame, dalla Suprema Corte.
Secondo la Corte Regolatrice, la valutazione del carattere lesivo della reputazione altrui di uno scritto, deve compiersi applicando tre principi.
“Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito…Il secondo principio
(il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata...Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva
e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente". Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui. Il terzo dei princìpi ..è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore. Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti ..Questi limiti sono tre. Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti..L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta.
La "gratuità" dell'offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. argumentum ad
pagina 9 di 13 hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l'indegnità morale o personale. Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante..Il terzo limite..sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica. Quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica può essere esercitato da chiunque ed in qualsiasi contesto..” (Cass.
38215\2021).
Ciò premesso, rileva il Collegio anzitutto l'infondatezza della richiesta di prova orale oggetto del settimo motivo, risultando la circostanza oggetto dei capitoli, circa il fatto che l'avv. fosse Pt_1 stato l'unico a percepire anticipatamente il compenso per la proposizione dell'opposizione, del tutto irrilevante ai fini della decisione, per quanto sarà osservato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la mail del 27-5-2022 si colloca al termine dell'ennesimo contenzioso del con il coniuge separato, definito transattivamente, dopo tuttavia la CP_1
notifica di un precetto da parte della IG e la proposizione di una opposizione al Tes_1 medesimo da parte dell'odierno appellato.
E' parimenti incontroverso in causa che il , negli anni precedenti ai fatti di causa, abbia avuto CP_1
aspri contenziosi giudiziari con il predetto coniuge separato, IG . Tes_1
Esaminata in questo contesto, ed avuto riguardo al suo contenuto, deve ritenersi, così come valutato dal primo giudice, che con la mail del 27-5-2022 il abbia voluto anzitutto esprimere una forte censura CP_1 nei confronti dell'operato della IG , rappresentando alla stessa l'inutilità, e l'onerosità, Tes_1
del moltiplicarsi di iniziative giudiziarie, risultando per entrambe le parti più economica e vantaggiosa una soluzione transattiva delle vertenze in corso.
Le critiche mosse alla categoria degli avvocati in generale, e quelle rivolte all'avv. in Pt_1
particolare, pur formulate con toni aspri, sono funzionali allo scopo cui mirava la mail indirizzata alla moglie, e solo per conoscenza ai legali che si erano occupati della vicenda.
Le espressioni forti e pungenti utilizzate dal , non hanno il significato di una aggressione gratuita CP_2 dell'onore dell'avv. non mirando, quale unico scopo, a screditare la persona criticata. Pt_1
Esaminando nel dettaglio le espressioni contestate dall'appellante, deve anzitutto ritenersi, condividendo la valutazione espressa dal tribunale, che la frase “Certo gli avvocati fanno il loro lavoro
pagina 10 di 13 (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli”, e quella “non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima” , siano riferite non all'avv. in modo specifico, ma alla generale Pt_1
categoria degli avvocati.
L'espressione “fare opposizione a precetto è stata una follia ed un cattivo consiglio” e quella “andare a sentenza forse avrebbe peggiorato ancor di più la situazione”, seppure riferibili all'avv. Pt_1
rappresentano certamente una aspra critica, frutto, come è lecito secondo i principi elaborati dalla
Suprema Corte, di una valutazione soggettiva del , CP_1
La critica non può integrare una lesione dell'onore solo perché il giudizio sulla quale si fonda non è adeguatamente motivato o perché possa essere errato.
Non è questo il limite all'esercizio del diritto di critica indicato dalla consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, sopra richiamata.
Un giudizio soggettivo, espresso con toni aspri e forti, sulla scelta processuale del difensore, anche se opinabile, e quand'anche errato, rientra nell'esercizio legittimo del diritto di critica, a meno che questa risulti non pertinente allo scopo dello scritto e non abbia altro scopo che quello di screditare la persona criticata, il che, per le osservazioni che precedono, deve nella fattispecie in esame escludersi.
Una indiretta conferma dell'assenza di un intento puramente e solamente dispregiativo nei confronti dell'avv. da parte del , si coglie, come sottolineato dal tribunale, nel fatto che nella Pt_1 CP_1 stessa data della mail, l'odierno appellato inviava un “presente” di euro 200,00 al detto difensore, apprezzando evidentemente la definizione transattiva della controversia.
Detta circostanza è stata correttamente ritenuta come accertata in quanto non contestata dall'avv.
non risultando condivisibile l'opinione di quest'ultimo, secondo cui la tardiva costituzione in Pt_1
primo grado del , lo avrebbe esonerato da ogni onere di contestazione. CP_1
Peraltro, la circostanza è dimostrata documentalmente (doc. 18 fascicolo primo grado ). CP_1
Quanto agli altri due dei tre limiti al diritto di critica indicati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, certamente non risulta violato il secondo, posto che non sono state rappresentate dal circostanza CP_1
di fatto false, mentre il terzo non viene in rilievo nel presente giudizio, dal momento che lo scritto non
è stato indirizzato ad una platea indeterminata di persone.
Il sesto motivo è inammissibile prima ancora che infondato.
Le rationes decidendi in base alle quali il tribunale ha escluso di poter ravvisare nella mail del 27-5-
2022 gli elementi del reato di calunnia, o quelli di una ingiuria, non sono infatti attinte da alcuna specifica e argomentata critica da parte dell'appellante.
pagina 11 di 13 Anche l'ottavo motivo è infondato.
Anzitutto l'appellante è privo di legittimazione a dolersi di detto capo della sentenza.
Come infatti insegna la Suprema Corte “ La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134” (Cass. 13666\2023).
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. 22017\2018; Cass. 11599\2019).
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello risulta infondato e deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sullo stesso devono gravare le spese processuali di questo grado di appello sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 2014 (e successive modifiche), avuto riguardo allo scaglione applicabile (cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, da liquidarsi in favore dell'Erario, risultando ammesso al CP_1
patrocinio a spese dello Stato.
La Corte dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a pagina 12 di 13 titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento, direttamente in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2306/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE MONTE NERO 17 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PALMIERI
GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
S. DIONIGI N. 44 20062 CASSANO D'ADDA presso lo studio dell'avv. MERISI
SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 13 APPELLATO
avente ad oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia quindi la Corte d'appello di Milano nel merito in riforma della sentenza di primo grado n. 4698/2024 del Tribunale di Milano nei confronti del signor così giudicare: CP_1
dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dissimulata, accertati i fatti illeciti, tra i quali la diffamazione, posti in essere dal convenuto, condannarlo al risarcimento del danno pari a 60.000 euro, o nella misura ritenuta di
Giustizia.
Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore quale antistatario. in via istruttoria si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova, per interrogatorio formale e testimoni
CAP.1 Vero che ha pagato alcun compenso per l'opposizione a precetto r.g. CP_1
22277/2021 all'avvocato Francesca Pietropaolo, e che i bonifici allegati alla comparsa di costituzione sono anteriori al mandato per la causa di opposizione a precetto (la notifica del precetto è dell'aprile del 2021), oppure quello successivo è il cosiddetto “presente volontario” del 27 maggio 2022, come quello del 24 dicembre 2021.
Testimone: Avvocato Francesca Pietropaolo, in Brugherio, Via Volturno 80.
CAP.2 Vero che ha narrato al del pagamento al proprio Testimone_1 CP_1
legale dei compensi per l'opposizione r.g. 22277/2021 solo dopo il 27 maggio 2022,
pagina 2 di 13 confessando che il pagamento dei compensi è stato successivo alla definizione del contenzioso, con la transazione?
Testimoni: , in Cassina de' Pecchi via Gramsci n.16/M Testimone_1
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione:
- Respingere l'appello di poiché inammissibile e/o infondato sia in fatto Parte_1
che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4896/2024 del Tribunale di
Milano;
- Condannare alla rifusione delle spese e competenze anche del Parte_1
presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4698\2024 pubblicata il 3 maggio 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando sulle domande proposte dall'avv. nei confronti di : Parte_1 CP_1
1-rigettava tutte le domande proposte dall'attore;
2-condannava a rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultimo Parte_1 CP_1
sostenute quanto alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, liquidate in euro 4.925,00 per compensi, oltre accessori;
3-liquidava le spese di lite di per la fase decisoria del giudizio in euro 2.127,00 per CP_1
compensi, oltre accessori, disponendo per queste il pagamento da parte di in favore Parte_1 dell'Erario.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
L'avvocato conveniva in giudizio , esponendo di avere assistito lo stesso, Pt_1 CP_1 unitamente all'avv. Francesca Pietropaolo, in un procedimento di opposizione a precetto, accordandosi per un compenso anticipato di euro 200,00, e deducendo che detto processo, in seguito ad una transazione tra le parti, non era stato ulteriormente coltivato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
L'attore deduceva che dopo la sottoscrizione della transazione e l'abbandono della causa di opposizione a precetto, il convenuto, in data 27 maggio 2022, aveva inviato un'e-mail, avente come destinatari l'avv. l'avv. Francesca Pietropaolo, il coniuge separato e Parte_1 Testimone_1
l'avv. Ventura, legale di quest'ultima, nel cui testo si leggeva: “Si dice che la categoria avvocatizia sia in forte crisi ... ci credo. Voglio informarti solo per tua conoscenza: emettere un precetto per il recupero del debito e non accettare una dilazione, è stato atto premeditato e delin.... degli avvocati.
Fare opposizione al precetto è stata una follia ed un cattivo consiglio. Andare a sentenza forse avrebbe peggiorato ancor di più la situazione. Certo gli avvocati fanno il loro lavoro (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli ... esperienza.
Importo ingiunto da giudice + tasse (2.700,00): 3.939,62
Importo richiesto da Avv. Ventura 4.163,86;
Importo pagato da 3.939,62; CP_1
Altri costi aggiuntivi 1.009.50; CP_1
Altri costi aggiuntivi (Ass. legale, emissione precetto, apertura e cancellazione ipoteca, Atto Tes_1
notarile ecc..). N.Q. pagina 4 di 13 Non ci sono altri commenti, mi permetto solo un consiglio: non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima. Ti preannuncio che sto preparando l'ultimo accordo tombale su altri costi in pendenza (costi Per_ Ponte di Legno, costi mantenimento ecc.) vediamo di andare via veloci e lisci.
(Metto in copia anche gli avvocati al fine di renderli consci del loro operato)”.
L'avv. assumeva il carattere diffamatorio e calunnioso della predetta comunicazione, Pt_1
aggiungendo come altra condotta illecita ascrivibile al convenuto fosse stata quella di avere tradito il mandato professionale, e chiedeva la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale, CP_1
quantificato in euro 60.000,00.
Si costituiva , contestando il fondamento della domanda attorea a chiedendone il CP_1
rigetto.
In data 10-1-2024 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore di parte attrice, nel frattempo sospesa dall'esercizio della professione forense, l'avv. Guido Palmieri.
Senza sostanziale attività istruttoria, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda, per la parte che qui ancora rileva, nei termini che seguono.
Il tribunale osservava come le doglianze attoree fosse indirizzate principalmente alle espressioni della mail, quali “atto delinquenziale”, “una follia e un cattivo consiglio”, “lavoro spesso disonesto”, “non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima”, tutte, nella prospettazione attorea, idonee a ledere la sua reputazione.
Il primo giudice riteneva anzitutto che il complessivo tenore della mail, anche alla luce del fatto che era rivolta al coniuge separato e solo per conoscenza ai legali, esprimesse non un Parte_2 intento dell'autore di screditare ed offendere la reputazione dell'avv. ma quello di dissuadere Pt_1 per il futuro il coniuge dall'intraprendere azioni legali, che generavano costi evitabili attraverso accordi transattivi, e quello di manifestare il proprio disappunto e la propria delusione per gli esborsi conseguenti alla promozione dell'opposizione a precetto, conclusasi poi con un accordo transattivo, che avrebbe potuto essere raggiunto anche prima della notifica dell'atto di citazione.
Secondo il primo giudice, anche l'esame eseguito singolarmente delle espressioni ritenute offensive, portava ad escludere l'esistenza di una diffamazione.
Osservava il tribunale come l'espressione che qualificava l'atto di precetto come un “atto premeditato
e delinquenziale degli avvocati” non era rivolta all'attore, o al suo operato, in quanto quest'ultimo non si era occupato di svolgere tale attività, ma aveva predisposto l'atto di opposizione.
pagina 5 di 13 Con riferimento, invece, all'espressione “è stata una follia ed un cattivo consiglio”, riferita all'atto di opposizione a precetto, il primo giudice ne escludeva il carattere offensivo, rappresentando la frase il disappunto e la critica per il suggerimento reso dal legale di agire giudizialmente, nonostante la preferenza manifestata al medesimo per una soluzione conciliativa stragiudiziale, e dovendo collocarsi l'espressione, che comunque manifestava un legittimo esercizio di critica, in un contesto di sfogo per l'incomprensione generatasi tra l'avvocato ed il cliente.
Il tribunale escludeva il carattere offensivo dell'espressione “andare a sentenza forse avrebbe peggiorato ancor di più la situazione”, trattandosi di una personale prognosi espressa dal convenuto.
Secondo la sentenza impugnata, l'espressione “Certo gli avvocati fanno il loro lavoro (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli” non risultava riferita specificamente all'attore, trattandosi di una generale critica mossa alla categoria degli avvocati, potendo astrattamente riferirsi sia agli avvocati con cui il convenuto era venuto in contatto in precedenza, sia anche al difensore di , che, a suo avviso, del tutto frettolosamente aveva notificato il Testimone_1
menzionato precetto.
Secondo il primo giudice, anche l'espressione “non fidarti piu' degli avvocati e non pagarli prima” risultava del tutto generica e non specificamente indirizzata all'attore.
Inoltre, considerato che l'attore non aveva contestato di avere ricevuto un “presente volontario” di
200,00 euro nella stessa data di invio della mail asseritamente offensiva, all'esito del procedimento conclusosi con la menzionata transazione, l'interpretazione proposta da parte attrice mal si conciliava con il segno di riconoscimento evidentemente per il risultato conseguito dall'attore, incompatibile con la finalità di screditarlo o di ledere la sua reputazione con la comunicazione di posta elettronica in esame, inviata in pari data.
Il tribunale escludeva che nella fattispecie potessero ravvisarsi gli elementi costitutivi del reato di calunnia, posto che per integrare tale reato occorreva la proposizione da parte di un soggetto, consapevole dell'innocenza dell'accusato, di una denuncia, o un atto ad essa assimilabile, all'autorità giudiziaria, elementi assenti nel caso di specie.
Infine, il tribunale rilevava come neppure fosse configurabile un'ipotesi di ingiuria, stante l'assenza del carattere offensivo delle espressioni contenute nella mail del 27-5-2022
Detta sentenza è stata impugnata dall'avv. in forza di otto motivi di appello. Parte_1
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto con esso CP_1
si reiteravano le tesi già infondatamente sostenute in primo grado, e chiedendone comunque il rigetto.
pagina 6 di 13 Alla prima udienza del 7-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25-2-
2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini concessi per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate da entrambe le parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25-2-2025, indicato in epigrafe,
e decisa nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Osserva preliminarmente la Corte come la replica alla conclusionale depositata dalla difesa dell'appellante deve ritenersi ammissibile, anche se parte appellata non ha depositato alcuna comparsa conclusionale.
Come insegna infatti la Suprema Corte, la memoria di replica prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. 6439\2009; conf. Cass.2976\2020).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, l'avv. lamenta come il tribunale avesse Pt_1
erroneamente escluso che l'espressione “fare opposizione al precetto è stata una follia ed un cattivo consiglio” contenuta nella mail del 27-5-2022, avesse una portata diffamatoria, se non addirittura calunniosa.
L'appellante assume come entrambi gli argomenti utilizzati dal primo giudice per escludere il carattere diffamatorio della espressione - rappresentati dal contesto di “sfogo” nel quale si poneva la mail, e dal rilievo che la frase sarebbe stata una manifestazione di un legittimo diritto di critica- non fossero condivisibili.
Secondo l'appellante lo “sfogo” incontrollato del non rappresentava una causa di giustificazione, CP_1
e l'espressione non costituiva l'esercizio di un diritto di critica, non potendo questo ravvisarsi in un giudizio personale espresso dall'autore dello scritto, senza alcuna argomentazione.
Con il secondo motivo l'appellante assume come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la frase “andare a sentenza avrebbe peggiorato ancora di più la situazione” doveva ritenersi offensiva per il professionista, in quanto insinuava la infondatezza della domanda proposta.
Con il terzo motivo l'avv. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Pt_1 che la frase ““Certo gli avvocati fanno il loro lavoro (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli” non fosse riferita all'attore in modo specifico, ma alla generalità degli avvocati.
pagina 7 di 13 Assume l'appellante come in realtà la critica fosse rivolta all'avv. come si desumeva dal Pt_1 riferimento ai “consigli” degli avvocati.
Con il quarto motivo l'avv. assume come erroneamente il primo giudice avesse riferito la frase Pt_1
“non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima” alla generalità della categoria, anziché all'avv.
che era l'unico professionista ad essere stato pagato prima. Pt_1
Né, secondo l'appellante, poteva essere valorizzato, per escludere un intento offensivo del , CP_1
l'argomento della elargizione, nello stesso giorno della mail, della somma di euro 200,00 all'avv.
Pt_1
Posto che il convenuto si era costituito tardivamente in primo grado, non era sorto a carico dell'attore un onere di contestazione della circostanza, che quindi doveva ritenersi indimostrata.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le espressioni, sopra esaminate, dovevano ritenersi giustificate dal clima di tensione e dal lungo iter giudiziario con la moglie e dalle precedenti esperienze negative del con i precedenti avvocati che CP_1
lo avevano assistito.
Assume l'appellante di essere estraneo al detto clima di tensione con la moglie, precedente al suo intervento come difensore dell'appellato, e che quindi non poteva giustificare le espressioni utilizzate dal . CP_2
Sempre nell'ambito del quinto motivo aggiunge l'appellante che il tribunale, pur escludendo l'offensività delle espressioni contenute nella mail del 27-5-2022, aveva, in modo incoerente, riconosciuto come il contenuto della stessa risultasse “maldestro”, con ciò confermando il suo carattere offensivo.
Con il sesto motivo l'avv. censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso che Pt_1
la mail in questione integrasse le ipotesi dei reati di calunnia e di ingiuria.
L'appellante sostiene come il tribunale avrebbe errato nell'escludere il reato di ingiuria con le stesse argomentazioni adottate per escludere la diffamazione.
Aggiunge la difesa dell'avv. che il tribunale aveva trascurato di considerare come per la Pt_1
ricorrenza dei reati di diffamazione e\o ingiuria non era necessario che lo scritto venisse indirizzato all'Autorità giudiziaria.
Con il settimo motivo l'appellante chiede di ammettersi le prove orali dirette a dimostrare che l'altro difensore del non aveva ricevuto pagamenti anticipati, e che quindi l'unico ad averli percepiti era CP_1
l'avv. Pt_1
pagina 8 di 13 Con l'ottavo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che aveva regolato le spese, in particolare quanto alla condanna al pagamento dell'importo di euro 2.127,00 direttamente in favore dell'Erario, essendo stato il , nel corso del processo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
La difesa dell'avv. lamenta come in tal modo, risultando liquidata al difensore del , la Pt_1 CP_2 metà dell'importo sopra indicato, ciò determinava un ingiustificato arricchimento dello Stato, che percepiva dal soccombente una somma superiore a quella pagata per il patrocinio.
I motivi dal primo al quinto, ed il settimo, che attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Prima di esaminare il carattere diffamatorio o meno della mail del 27-5-2022, è opportuno ricordati i principi affermati, sul tema qui in esame, dalla Suprema Corte.
Secondo la Corte Regolatrice, la valutazione del carattere lesivo della reputazione altrui di uno scritto, deve compiersi applicando tre principi.
“Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito…Il secondo principio
(il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata...Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva
e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente". Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui. Il terzo dei princìpi ..è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore. Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti ..Questi limiti sono tre. Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti..L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta.
La "gratuità" dell'offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. argumentum ad
pagina 9 di 13 hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l'indegnità morale o personale. Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante..Il terzo limite..sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica. Quando siano rispettati i suddetti limiti, il diritto di critica può essere esercitato da chiunque ed in qualsiasi contesto..” (Cass.
38215\2021).
Ciò premesso, rileva il Collegio anzitutto l'infondatezza della richiesta di prova orale oggetto del settimo motivo, risultando la circostanza oggetto dei capitoli, circa il fatto che l'avv. fosse Pt_1 stato l'unico a percepire anticipatamente il compenso per la proposizione dell'opposizione, del tutto irrilevante ai fini della decisione, per quanto sarà osservato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la mail del 27-5-2022 si colloca al termine dell'ennesimo contenzioso del con il coniuge separato, definito transattivamente, dopo tuttavia la CP_1
notifica di un precetto da parte della IG e la proposizione di una opposizione al Tes_1 medesimo da parte dell'odierno appellato.
E' parimenti incontroverso in causa che il , negli anni precedenti ai fatti di causa, abbia avuto CP_1
aspri contenziosi giudiziari con il predetto coniuge separato, IG . Tes_1
Esaminata in questo contesto, ed avuto riguardo al suo contenuto, deve ritenersi, così come valutato dal primo giudice, che con la mail del 27-5-2022 il abbia voluto anzitutto esprimere una forte censura CP_1 nei confronti dell'operato della IG , rappresentando alla stessa l'inutilità, e l'onerosità, Tes_1
del moltiplicarsi di iniziative giudiziarie, risultando per entrambe le parti più economica e vantaggiosa una soluzione transattiva delle vertenze in corso.
Le critiche mosse alla categoria degli avvocati in generale, e quelle rivolte all'avv. in Pt_1
particolare, pur formulate con toni aspri, sono funzionali allo scopo cui mirava la mail indirizzata alla moglie, e solo per conoscenza ai legali che si erano occupati della vicenda.
Le espressioni forti e pungenti utilizzate dal , non hanno il significato di una aggressione gratuita CP_2 dell'onore dell'avv. non mirando, quale unico scopo, a screditare la persona criticata. Pt_1
Esaminando nel dettaglio le espressioni contestate dall'appellante, deve anzitutto ritenersi, condividendo la valutazione espressa dal tribunale, che la frase “Certo gli avvocati fanno il loro lavoro
pagina 10 di 13 (spesso disonesto), siamo noi che dobbiamo valutare i loro consigli”, e quella “non fidarti più degli avvocati e non pagarli prima” , siano riferite non all'avv. in modo specifico, ma alla generale Pt_1
categoria degli avvocati.
L'espressione “fare opposizione a precetto è stata una follia ed un cattivo consiglio” e quella “andare a sentenza forse avrebbe peggiorato ancor di più la situazione”, seppure riferibili all'avv. Pt_1
rappresentano certamente una aspra critica, frutto, come è lecito secondo i principi elaborati dalla
Suprema Corte, di una valutazione soggettiva del , CP_1
La critica non può integrare una lesione dell'onore solo perché il giudizio sulla quale si fonda non è adeguatamente motivato o perché possa essere errato.
Non è questo il limite all'esercizio del diritto di critica indicato dalla consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, sopra richiamata.
Un giudizio soggettivo, espresso con toni aspri e forti, sulla scelta processuale del difensore, anche se opinabile, e quand'anche errato, rientra nell'esercizio legittimo del diritto di critica, a meno che questa risulti non pertinente allo scopo dello scritto e non abbia altro scopo che quello di screditare la persona criticata, il che, per le osservazioni che precedono, deve nella fattispecie in esame escludersi.
Una indiretta conferma dell'assenza di un intento puramente e solamente dispregiativo nei confronti dell'avv. da parte del , si coglie, come sottolineato dal tribunale, nel fatto che nella Pt_1 CP_1 stessa data della mail, l'odierno appellato inviava un “presente” di euro 200,00 al detto difensore, apprezzando evidentemente la definizione transattiva della controversia.
Detta circostanza è stata correttamente ritenuta come accertata in quanto non contestata dall'avv.
non risultando condivisibile l'opinione di quest'ultimo, secondo cui la tardiva costituzione in Pt_1
primo grado del , lo avrebbe esonerato da ogni onere di contestazione. CP_1
Peraltro, la circostanza è dimostrata documentalmente (doc. 18 fascicolo primo grado ). CP_1
Quanto agli altri due dei tre limiti al diritto di critica indicati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, certamente non risulta violato il secondo, posto che non sono state rappresentate dal circostanza CP_1
di fatto false, mentre il terzo non viene in rilievo nel presente giudizio, dal momento che lo scritto non
è stato indirizzato ad una platea indeterminata di persone.
Il sesto motivo è inammissibile prima ancora che infondato.
Le rationes decidendi in base alle quali il tribunale ha escluso di poter ravvisare nella mail del 27-5-
2022 gli elementi del reato di calunnia, o quelli di una ingiuria, non sono infatti attinte da alcuna specifica e argomentata critica da parte dell'appellante.
pagina 11 di 13 Anche l'ottavo motivo è infondato.
Anzitutto l'appellante è privo di legittimazione a dolersi di detto capo della sentenza.
Come infatti insegna la Suprema Corte “ La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134” (Cass. 13666\2023).
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. 22017\2018; Cass. 11599\2019).
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello risulta infondato e deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sullo stesso devono gravare le spese processuali di questo grado di appello sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 2014 (e successive modifiche), avuto riguardo allo scaglione applicabile (cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, da liquidarsi in favore dell'Erario, risultando ammesso al CP_1
patrocinio a spese dello Stato.
La Corte dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a pagina 12 di 13 titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento, direttamente in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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