TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1754/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1754/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. DANIELE C.F._2
AR AL presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Che l'ill.mo Giudice, voglia accogliere la presente istanza e modificare le condizioni del provvedimento del Tribunale di Sassari del 31/05/2016, prevedendo che il sig. non sia più Pt_1 tenuto a corrispondere l'assegno divorzile di €. 300,00 alla sig.ra , avendo le parti, di comune Pt_2 accordo, definito ogni e qualsiasi questione economica derivante dal matrimonio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 22.5.2025 e Parte_1
chiedevano che questo Tribunale accogliesse l'istanza di revisione delle condizioni Parte_2 stabilite in sede di divorzio disponendo la revoca dell'assegno divorzile di € 300,00 previsto in favore della , essendo venute meno le condizioni sulle quali si basava il provvedimento di Pt_2 scioglimento del matrimonio.
Esponevano che con sentenza n. 818/2016, pubblicata in data 31.5.2016, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio, contratto in Porto Torres in data 2 marzo 1982, disponendo a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della Pt_1 ex coniuge l'importo di € 300,00 mensili. Rappresentavano che dalla data della sentenza erano intervenuti mutamenti che legittimavano la richiesta congiunta di modifica delle condizioni previste per la regolazione dei rapporti patrimoniali successivi al divorzio, non sussistendo più i presupposti e la necessità di un assegno divorzile.
All'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 le parti confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni sopra riportate e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta in quanto l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e, anzi, risulta adeguato a garantire la conformità con la situazione di fatto come modificata dalla data della sentenza.
Deve, pertanto, essere recepito l'accordo dei coniugi con la modifica della sentenza n. 818/2016 del 31.5.2016.
Stante il tenore congiunto del ricorso, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. Provvede in conformità alle condizioni di modifica concordate dalle parti nel ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa interamente le spese di lite. Sassari, 20 ottobre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1754/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. DANIELE C.F._2
AR AL presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“Che l'ill.mo Giudice, voglia accogliere la presente istanza e modificare le condizioni del provvedimento del Tribunale di Sassari del 31/05/2016, prevedendo che il sig. non sia più Pt_1 tenuto a corrispondere l'assegno divorzile di €. 300,00 alla sig.ra , avendo le parti, di comune Pt_2 accordo, definito ogni e qualsiasi questione economica derivante dal matrimonio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 22.5.2025 e Parte_1
chiedevano che questo Tribunale accogliesse l'istanza di revisione delle condizioni Parte_2 stabilite in sede di divorzio disponendo la revoca dell'assegno divorzile di € 300,00 previsto in favore della , essendo venute meno le condizioni sulle quali si basava il provvedimento di Pt_2 scioglimento del matrimonio.
Esponevano che con sentenza n. 818/2016, pubblicata in data 31.5.2016, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio, contratto in Porto Torres in data 2 marzo 1982, disponendo a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della Pt_1 ex coniuge l'importo di € 300,00 mensili. Rappresentavano che dalla data della sentenza erano intervenuti mutamenti che legittimavano la richiesta congiunta di modifica delle condizioni previste per la regolazione dei rapporti patrimoniali successivi al divorzio, non sussistendo più i presupposti e la necessità di un assegno divorzile.
All'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 le parti confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni sopra riportate e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta in quanto l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e, anzi, risulta adeguato a garantire la conformità con la situazione di fatto come modificata dalla data della sentenza.
Deve, pertanto, essere recepito l'accordo dei coniugi con la modifica della sentenza n. 818/2016 del 31.5.2016.
Stante il tenore congiunto del ricorso, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. Provvede in conformità alle condizioni di modifica concordate dalle parti nel ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa interamente le spese di lite. Sassari, 20 ottobre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana