Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4472/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4472/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate ex 127 ter e
473-bis 51 c.p.c. in data 17/02/2025 in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025 che di seguito qui si riproducono
Conclusione del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Venezia, Dorsoduro 2408/F, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a Parte_1 Per_1 quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso sin d'ora che se la sig.ra dovesse rilasciare Pt_1 la casa familiare a lei assegnata, porterà con sé i mobili dalla stessa acquistati. La Sig.ra inoltre, concede al Sig. Pt_1 Pt_2
l'uso di una piccola porzione del magazzino sito al piano terra, secondo gli accordi intercorsi tra i coniugi.
2bis. Il sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza, a ciò autorizzato dalla sig.ra ed a comunicare il Pt_2 Pt_1 suo nuovo indirizzo entro il 25 marzo 2025.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, Per_1 eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, ove manterrà la residenza. Per_1
4/a) fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi in maniera diversa in ordine alla permanenza e gestione di ed Per_1 in ragione degli impegni scolastici della stessa, nonché di quelli lavorativi dei genitori, confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
Nel periodo scolastico:
Settimana A:
Lunedi: accompagnamento a scuola e recupero da parte della mamma (babysitter e/o nonna materna)
Martedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) e recupero ore 15.30/16.10 dal papà, pomeriggio e pernottamento a casa del papà
Mercoledì: accompagnamento a scuola da papà, recupero a scuola 15.30/16.10 dalla mamma, pomeriggio e pernottamento a casa della mamma
Giovedì: accompagnamento a scuola dal papà (o dai nonni paterni), recupero a scuola da papà 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto a casa del papà
Venerdì: accompagnamento a scuola da papà (nonni paterni) e recupero dalla mamma ore 15.30/16.10
dalle 8.30/9 fino a 18.30 sta dal papà con pernotto sabato notte. Pt_3 Persona_2 I genitori concordemente valuteranno nel tempo se allungare la permanenza dal papà anche al pernotto di domenica notte, in base alle disponibilità dei genitori e i desideri della bambina.
Settimana B:
Lunedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) salvo il caso in cui vi sia pernotto dal papà la domenica notte.
Recupero a scuola 15.30/16.10 da mamma (nonna materna)
Martedì: accompagnamento a scuola da mamma (babysitter) e recupero a scuola da papà 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto a casa del papà
Mercoledì: accompagnamento a scuola da papà e recupero dalla mamma 15.30/16.10, pomeriggio e pernotto dalla mamma
Giovedì: accompagnamento a scuola dal papà (o dai nonni paterni), recupero a scuola dal papà 15.30/16.10 con pomeriggio e pernotto a casa del papà
Venerdì: accompagnamento a scuola da papà (nonni paterni) e recupero dalla mamma 15.30/16.10 con pomeriggio e pernotto dalla mamma.
e a casa della mamma. Pt_3 Per_2
Nel periodo estivo (no scuola):
Giornate del sig. martedì e giovedì dalle ore 8 all'indomani mattina;
i weekend seguiranno la scansione del periodo Pt_2 scolastico. Inoltre il Sig. venendo meno gli impegni lavorativi del periodo scolastico, si rende disponibile, previo accordo Pt_2 con la Sig.ra a trascorrere la giornata del mercoledì o del venerdì con la figlia, fino alla fine del turno di lavoro della Pt_1 madre, nella Settimana B.
La sig.ra acconsente ad andare a prelevare la bambina a casa dei nonni paterni, ove la minore permarrà con il padre nei Pt_1 turni di pertinenza di quest'ultimo, salve diverse esigenze lavorative e/o organizzative, alternandosi con il sig. Pt_2
Quanto alle malattie, momenti del tutto “emergenziali”, la minore verrà accudita lì dove si trovi, restando conseguentemente inteso che se la bimba si ammalasse presso l'abitazione della madre in un giorno di pertinenza del padre, questi potrà ivi accudirla.
4/b) festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e vacanze estive verranno concordate di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze e bisogni di tutti i componenti, genitori e bambina, privilegiando il criterio dell'alternanza.
4/c) trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e gli amici, fermo restando che laddove ciò non Per_1 fosse possibile trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore il pranzo o la cena.
4/d) i genitori concordano nel garantire in favore di almeno una volta al mese, un incontro di qualsiasi natura (pranzo, Per_1 cena, passeggiate o altro) che contempli la presenza di entrambi.
5. Il sig. verserà tramite accredito in c/c intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno sette di ogni mese, a titolo Pt_2 Pt_1 di concorso nel mantenimento della figlia la somma di € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno Per_1 in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione.
6. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo attualmente in essere avanti l'intestato Tribunale, anche in tema di necessità o meno di preventivo consenso.
6.bis. Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese di baby-sitter necessarie per permettere alla sig.ra di Pt_2 Pt_1 recarsi al lavoro, laddove la madre della stessa o il sig. stesso, o i nonni materni o paterni non siano in grado di garantire Pt_2 la propria presenza. In casi di emergenza, la Sig.ra deciderà in autonomia senza necessità di preventivo consenso e/o Pt_1 valutazione della disponibilità di terzi.
7. Gli assegni familiari per la figlia saranno equamente divisi al 50% tra i genitori.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia Per_1
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 03/06/2017 in Chiusdino (SI), matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiusdino al n. 6, parte II, serie C, dell'anno 2017.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato.
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/02/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca