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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa iscritta al n. 73/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Impugnazione di delibera condominiale e promossa
D A
, residente in [...], in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. Parte_1
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore avv. DAMIAN LUCA per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 24.6.2025:
1 PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) omissis
2) In via principale: dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima, ovvero annullare la delibera del , sito in , Via Padre Controparte_1 Controparte_1
Semeria n.c.6, assunta in data 24.2.2024 per quanto attiene al punto 4 dell'o.d.g., per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto;
3) Condannare il convenuto all'integrale rifusione delle spese ed onorari di CP_1 giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione, oltre 15% spese generali e cpa, come per legge.”
PER PARTE CONVENUTA:
“aderisce alla domanda”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la delibera condominiale assunta dal sito in in data Controparte_1 Controparte_1
24.2.2024, esponendo plurimi motivi, il primo dei quali attiene alla mancata convocazione della stessa, in qualità di condomina, in quanto proprietaria di unità immobiliare facente parte del Condominio.
Il convenuto si è costituito ritualmente solo all'udienza del 24.6.2025, CP_1 aderendo alla domanda e riconoscendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea del
24.2.2024 non era stato inviato all'attrice.
L'attrice ha eccepito la carenza di autorizzazione del all'amministratore a CP_1 resistere in giudizio.
L'eccezione è destituita di fondamento.
L'amministratore di condominio è infatti legittimato passivo nel giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c., “in quanto, nel compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei
2 condomini, affidato all'amministratore dall'art. 1130 c.c., n. 1, - per il cui espletamento nel successivo art. 1131 gli è riconosciuta la rappresentanza in giudizio del -, è CP_1 implicitamente ricompreso quello di difendere la validità delle delibere in relazione alla regolarità delle assemblee in cui le stesse furono adottate.” (così, tra le altre Cass. sez. II ord. n. 12806 del 2019, ma si veda anche Cass.sez. II sent. n 8286 del 20.4.2005).
Nel merito, l'impugnazione è fondata, in quanto l'amministratore ha riconosciuto che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non è stato inviato all'attrice.
La delibera adottata in violazione delle disposizioni sulla regolare costituzione dell'assemblea è pacificamente annullabile ex art. 1137 c.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del D.M.
55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (come dichiarato anche in mediazione), della minima attività processuale espletata (che consente la riduzione dei valori medi tabellari per la fase di trattazione e la fase decisionale) e del fatto che il presente procedimento si è reso necessario a causa del comportamento tenuto dal anche in sede di mediazione, protrattasi da CP_1 luglio a dicembre 2024 e conclusasi con esito negativo, avendo riconosciuto solo a giudizio iniziato la –palese- fondatezza dell'impugnazione, quanto meno sotto il primo dei motivi, assorbente rispetto a tutti gli altri.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 73/2025
R.G.A.C., avente ad oggetto: Impugnazione di delibera condominiale così provvede:
Annulla la delibera assunta in data 24.2.2024 dal Controparte_2
, oggetto di causa;
[...]
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla attrice liquidate:
a) quanto al procedimento di mediazione in € 109,32 per spese ed € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3 b) Quanto al presente giudizio in € 545,00 per spese ed € 3.300,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia il 24/06/2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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