Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita' dell'11 dicembre 1953, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita' dell'11 dicembre 1953, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.