Articolo 1 della Legge 3 giugno 1966, n. 444
Articolo 2
Versione
13 luglio 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Universita' dell'11 dicembre 1953, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.
Entrata in vigore il 13 luglio 1966