Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2018, proposto dai sigg.ri MI e RU Di AS, rappresentati e difesi dall’avv.ssa Cristina Di AS, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Terracina, via G. Antonelli n.2;
contro
il Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
del sig. GI ER, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Bracciale, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- della DIA alternativa n.28300/I del 6 giugno 2016 ex art.22, comma 3, lett.a) del d.P.R. n. 380/2001;
- della SCIA n. 53264/I del 3 novembre 2016;
- della SCIA in variante n.60897/I del 27 novembre 2017;
- dell’eventuale progetto presentato al Genio Civile e di tutti quelli facenti parte dei relativi procedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. GI ER, controinteressato;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del legale di parte ricorrente, con la quale quest’ultimo ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. NO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato le DIA e le SCIA, sulla cui scorta il Comune di Terracina ha consentito al vicino (sig. ER) di porre in essere alcuni interventi costruttivi, in tesi lesivi dei loro diritti;
- il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio; solo il controinteressato intimato si è costituito;
- all’udienza camerale del 20 settembre 2018, l’istanza cautelare proposta a corredo del ricorso è stata rinunciata;
- in vista dell’udienza pubblica, i ricorrenti, in un primo tempo, con memoria hanno ribadito e articolato le proprie tesi e, in un secondo tempo, hanno prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale ordinario di Latina, I Sezione, n. 622 del 21 marzo 2026, che ha accertato la violazione, da parte del controinteressato, delle distanze fra le costruzioni e gli ha ordinato di arretrare la propria costruzione;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, è stato udito il legale dei ricorrenti che, con dichiarazione riportata a verbale, ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso in esame, in considerazione dell’esito del contenzioso in sede civile sfociato nella surrichiamata sentenza n. 622/2026;
- indi la causa è passata in decisione.
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione del difensore dei ricorrenti in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse al ricorso;
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Considerato, infine, che: i) sussistono giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite nei confronti del controinteressato; ii) nulla va, invece, disposto sulle spese di lite nei confronti del Comune di Terracina, in considerazione della sua mancata costituzione in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate nei confronti del controinteressato. Nulla sulle spese nei confronti del Comune di Terracina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL TR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NO CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO CA | IL TR |
IL SEGRETARIO