Sentenza 1 settembre 2025
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/09/2025, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2025, proposto da
PP Di NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Taglialatela, Monica Taglialatela, Alessandra Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull’ordinanza cron. 3288/2024 del 27.09.2024 della Corte di Appello di Napoli relativa all'indennità di esproprio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente espone che: - la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza n. cronol. 3288/2024 del 27.09.2024, resa ex art. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso da lui presentato ha così deciso “ 1. determina in Euro 45.887,38, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal 13/6/2011, la complessiva indennità di esproprio; 2. ordina al Comune di Mondragone di versare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta il predetto importo, detratto quanto già eventualmente depositato a tale titolo ”; - la suddetta ordinanza veniva notificata in data 11.10.2024 ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione e anche in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. all’amministrazione nella sede reale; - è ampiamente trascorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/96; - l’ordinanza è passata in giudicato per mancata impugnazione; - il Comune di Mondragone non ha provveduto ad eseguire l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli.
Il ricorrente chiede l’esecuzione dell’ordinanza sopra indicata con nomina fin d’ora di un commissario ad acta e condanna al pagamento di una penalità di mora.
Il Comune di Mondragone, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e va accolto considerato che:
- per costante giurisprudenza è ammissibile il ricorso per l'ottemperanza di un'ordinanza emessa dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 702 bis e ss c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a., il ricorso per l'ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione non solo delle sentenze passate in giudicato, ma anche degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, tra cui può ben farsi rientrare, alla luce del disposto dell'art. 702-quater c.p.c. (secondo cui “l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”) l'ordinanza emessa a seguito di procedimento sommario di cognizione non impugnata (ex multis, cfr., T.A.R. Lazio, Roma, n. 5464/2020; T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 370/2021; T.A.R. Campania, Salerno, n. 167/2018; T.A.R. Campania, Napoli, n.7683/2021 e n. 2772/2022; T.A.R. Lombardia, Milano, n.2232/2021);
- l’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da certificato in atti emesso dalla competente cancelleria;
- l’ordinanza è stata notificata in forma esecutiva al comune ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, e ss. modifiche;
- non risulta che il comune intimato, che non si è neppure costituito in giudizio, abbia dato esecuzione a quanto disposto dall’ ordinanza azionata.
Il ricorso in ottemperanza proposto va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va ordinato al comune intimato di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si ritiene di nominare sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, il quale, su istanza di parte darà esecuzione all’ordinanza azionata nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Si ritiene di respingere la domanda di pagamento di una penalità di mora considerato che l’ordinanza da ottemperare già ha disposto la condanna anche agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal 13/6/2011, misura che si ritiene già idonea a tutelare il ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al comune intimato di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta con facoltà di delega, il quale provvederà nel termine di cui in motivazione.
Respinge la domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.
Condanna il comune intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO