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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2924/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato ALESSANDRA DONA e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dagli Avvocati SALVATORE COSCO e RAFFAELLA COSCO
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in data 30.09.1989, a GR (MI) (atto trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 65 Parte II, Serie A, anno 1989), che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 05.02.1992), e Per_1
(n. il 10.03.1995), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che il Tribunale di Lodi, Per_2 con sentenza 338/2024 pubblicata il 27.12.2024 e passata in giudicato in data 11.07.2025, ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
“1. Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile Parte_2 Parte_1 di € 500,00 a titolo di assegno divorzile, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 1 di ogni mese;
somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat;
2. il sig. si farà, altresì, carico di onorare integralmente, sino alla sua Parte_2 estinzione, la rata di mutuo della casa coniugale sita in Via Garibaldi n. 10 a Zelo Buon Persico (Lo), ora di proprietà esclusiva della sig.ra , tramite addebito sul proprio conto corrente Pt_1 personale;
3. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”. All'udienza cartolare del 16.07.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della maggiore età dei figli. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , in data 30.09.1989 a GR (MI) Parte_1 Parte_2
(atto trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 65 Parte II, Serie A, anno 1989);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2924/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato ALESSANDRA DONA e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_2 dagli Avvocati SALVATORE COSCO e RAFFAELLA COSCO
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in data 30.09.1989, a GR (MI) (atto trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 65 Parte II, Serie A, anno 1989), che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 05.02.1992), e Per_1
(n. il 10.03.1995), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che il Tribunale di Lodi, Per_2 con sentenza 338/2024 pubblicata il 27.12.2024 e passata in giudicato in data 11.07.2025, ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
“1. Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile Parte_2 Parte_1 di € 500,00 a titolo di assegno divorzile, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 1 di ogni mese;
somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat;
2. il sig. si farà, altresì, carico di onorare integralmente, sino alla sua Parte_2 estinzione, la rata di mutuo della casa coniugale sita in Via Garibaldi n. 10 a Zelo Buon Persico (Lo), ora di proprietà esclusiva della sig.ra , tramite addebito sul proprio conto corrente Pt_1 personale;
3. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”. All'udienza cartolare del 16.07.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della maggiore età dei figli. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , in data 30.09.1989 a GR (MI) Parte_1 Parte_2
(atto trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 65 Parte II, Serie A, anno 1989);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello