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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 813/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Gerardo Infante, giusta procura in atti
Ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° Persona_1
37875/7313;
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/06/2024, , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1386/2023 R.G.), chiedeva al giudicante di: “Accertare e dichiarare che il sig è invalido al 100% dalla data della domanda Controparte_2 amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
1 Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 17/11/2024, la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta la CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In via del tutto preliminare, va detto che, in ragione della indeterminatezza del ricorso depositato in sede di ATP, ed a fronte dell'eccezione sul punto sollevata dall' , parte ricorrente, con note del 2.1.2024, precisava che il beneficio CP_1 richiesto era l'assegno mensile di assistenza. Venendo al merito, deve dirsi che, quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data 14/05/2025, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita,
“ affetto da “Trombofilia genetica ereditaria con Parte_1 positività al fattore VIII e IX (esiti di episodi ischemici cerebellare, ileale e diaframmatico;
numerosi episodi di trombosi venose arti inferiori;
infarto polmonare con paresi diaframmatica destra;
occlusioni intestinali multiple, embolia polmonare, ecc). Diabete mellito tipo II. Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto in presenza di discopatie multiple in esiti di intervento neurochirurgico di spondilodesi L4/L5. Ipertensione arteriosa con associata insufficienza mitralica lieve. Sindrome depressiva endoreattiva con insonnia in presenza di cefalea intermittente”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina il diritto di ai benefici richiesti (assegno mensile di assistenza) a Parte_1 decorrere dal 01/01/2025; invero, sul punto, va chiarito che, ad onta delle conclusioni cui è giunto, ultra petitum, il nominato CTU – il quale discetta di invalidità pari al 100 %-, la domanda va accolta nei limiti del petitum, così come precisato dal ricorrente con note del 2.1.2024, e dunque entro i limiti del 99 % di invalidità, con riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza;
conclusione, questa, cui ha aderito anche il procuratore di parte ricorrente a verbale d'udienza del 18.11.2025. In questi termini, dunque, la domanda merita accoglimento, alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa sede si Per_2 condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari invocati dall'istante. Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste.
2 Le spese relative alla CTU, espletata tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1 parte sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che Parte_1
[nato in [...], il [...]] si trova, a far data dal Gennaio 2025, nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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