Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N RG 4012 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale,
nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07/06/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOFFIATI MASSIMILIANO presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), assistito dall'amministratore Controparte_1 C.F._2
di sostegno e rappresentata e difesa dall'Avv. MELE MARIA presso il cui studio Controparte_2
elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER LE PARTI: parte ricorrente come da ricorso introduttivo depositato in data 7.6.2023; parte resistente come da memoria di costituzione depositata in data 12.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli
Le parti si hanno contratto matrimonio in OS CA (MOLDAVIA) in data 22.05.2008 e dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] in [...], e , nato il [...] a [...] Per_1 Per_2
Competenza giurisdizionale e legge applicabile
In relazione alla nazionalità delle parti vanno affrontati i problemi di giurisdizione e diritto applicabile in relazione a ciascuna domanda svolta nel procedimento.
Con riferimento alla domanda sullo status, sussiste la giurisdizione italiana in base all'articolo 3 lettera a ipotesi i del regolamento 1111 del 2019 UE in quanto in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi e, in relazione all'accordo manifestato dalle parti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c reg. UE 1259/2010, alla fattispecie è applicabile la legge moldava, ovvero il Codice di Famiglia Moldavo di cui alla legge 1316 del 26.10.2000 che disciplina agli artt. 33 ss il divorzio diretto e non contempla la separazione.
Con riferimento alla domanda in ordine alla regolamentazione della genitorialità sotto il profilo dell'affido dei minori e del diritto dovere di visita del genitore non collocatario sussiste la giurisdizione italiana in relazione all'articolo 7 regolamento Ue 1111 del 2019 in quanto in Italia i minori risiedono abitualmente e in ordine a tale domanda deve applicarsi la legge italiana alla luce dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento alla determinazione del contributo al mantenimento mensile dei figli oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg.
UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Allo stesso modo con riferimento alla richiesta di un contributo al mantenimento per la ricorrente.
Pregressi provvedimenti giudiziali
A seguito della presentazione da parte della ricorrente di denuncia querela per una fattispecie di reato riconducibile al reato di maltrattamenti in famiglia in data 7.2.2023 (cfr. doc. 2 ricorrente), in data
31.3.2023 è stata emessa nei confronti del resistente ordinanza cautelare di allontanamento dalla residenza famigliare e divieto di avvicinamento (cfr. doc. 3 ricorrente). Tale misura cautelare è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere in data 25.8.2023 a seguito dell'accertamento della sua violazione da parte del resistente e in data 25.9.2023 è stato richiesto il giudizio immediato per evidenza della prova. Con sentenza depositata in data 14.5.2024 il resistente è stato condannato, con applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp, alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.
In relazione al suo stato di salute che è stato ritenuto incompatibile con la detenzione carceraria, essendo affetto da sclerosi multipla, si trova attualmente presso la Comunità “Piccolo Rifugio”.
Con provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc assunti a verbale dell'udienza del
28.9.2023 la Giudice delegata ha disposto:
1. Affido in via esclusiva dei minori alla madre con collocamento prevalente presso la stessa.
2. Assegnazione casa familiare sita in Verona (VR), via Carlo Pisacane n. 21 alla ricorrente.
3. Diritto di visita del genitore non collocatario in forma protetta in relazione alle allegazioni di violenza in ambito domestico da organizzarsi da parte dei servizi sociali solo all'esito dell'indagine socio ambientale che vi verrà assegnata e tenuto conto delle risultanze del procedimento penale.
4. Contributo al mantenimento a carico del padre per i figli di euro 400,00 mensili (pari a euro
200 a figlio), rivalutabili Istat, da versarsi con decorrenza dal mese successivo all'allontanamento dalla casa famigliare e successivamente entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5. Assegno unico per i figli in favore della sola ricorrente.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
• Scioglimento del matrimonio contratto in OS CA (MOLDAVIA) in data 22.05.2008, tra C.F. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e il Sig. (C.F. ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
Moldavia,, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
• affidarsi i figli ed in via esclusiva alla ricorrente, con eventuale assegnazione al Per_1 Per_2
Sig. della facoltà di visita agli stessi e determinazione della modalità di tali Controparte_1
visite; • assegnarsi la casa coniugale sita in Verona, Via Carlo Pisacane n. 21, alla Sig.ra
[...]
che la abiterà con i figli e;
Parte_2 Per_1 Per_2
• disporsi il versamento di un assegno di mantenimento per i figli e e quindi Per_1 Per_2
disporsi che il Sig. corrisponda entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra Controparte_1
la somma di € 500 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1
, oltre al 50% delle spese accessorie;
Per_2
• disporsi il versamento di un assegno divorzile alla Sig.ra da parte del Sig. Parte_1
per la somma mensile di € 200. Controparte_1
Parte resistente chiede:
• Scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_3 Parte_1
contratto in OS CA (Moldavia) il 22/05/2008;
• i minori e rimarranno nella casa coniugale sita in via Carlo Pisacane n° 21 in Per_1 Per_2
Verona con la loro madre sig.ra con affido condiviso;
Parte_1
• i minori effettueranno visite al loro padre presso il “Piccolo Rifugio” o in altra struttura dove eventualmente sarà collocato, per due incontri settimanali, eventualmente ove lo si ritenesse necessario, anche con l'ausilio dei Servizi Sociali;
aI sig. potrà effettuare, ove le CP_1
sue condizioni lo consentissero, una telefonata/videochiamata al giorno con i propri figli e;
Per_1 Per_2
• disporsi un assegno di mantenimento per i figli minori e di € 150,00 cad. per un Per_1 Per_2 totale di € 300,00 mensili omnicomprensivi che verranno versati dall'amministratore di sostegno entro il 5 di ogni mese.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 37, lavora come aiuto cuoca presso la società Guapo srl dal settembre del
2022 e ha dichiarato nel corso dell'anno d'imposta 2022, un reddito annuo netto di euro 1.002,00 pari ad una disponibilità mensile netta per 12 mensilità di euro 334,00 mensili (cfr. doc. 6 ricorrente e
730/2023 allegato alla memoria depositata in data 27.9.2023).
Vive con i figli nella casa famigliare in locazione per cui paga un canone mensile di euro 208,00 (cfr. doc. 4 ricorrente).
Parte resistente, di anni 47, dal 2016 ha cominciato a manifestare i segni della sclerosi multipla e è stato dichiarato invalido al 100% in data 11.6.2021 (cfr. doc. 5 ricorrente). Attualmente percepisce a titolo di pensione d'invalidità l'importo di euro 1.180,00 mensili ed è domiciliato presso la comunità “Piccolo Rifugio” di cui non documenta spese fisse abitative.
Decisione in ordine alla domanda di divorzio
Le parti hanno chiesto entrambe l'applicazione della legge moldava di loro cittadinanza che prevede all'art. 33, 2° comma, del Codice della famiglia moldavo, “il matrimonio può cessare tramite divorzio in base alla richiesta di uno o entrambi i coniugi”.
Nel presente procedimento entrambe le parti chiedono il divorzio per cui la relativa domanda deve trovare accoglimento.
Decisone in ordine all'affido dei minori
Dalla documentazione penale acquisita agli atti emerge come le condotte violente tenute dal resistente in ambito domestico sono state ripetute e hanno visto il coinvolgimento diretto dei due figli minori che hanno riferito di esser stati picchiati con la cintura sul fondo schiena dal padre. In quell'occasione la madre si è frapposta per proteggerli ed è stata a sua volta picchiata (cfr. relazione Servizi sociali acquisita nella documentazione penale prodotta in atti in data 6.9.2024).
Inoltre, nella stessa documentazione penale acquisita risultano prodotti certificati medici di accesso al Pronto soccorso di cui uno, a febbraio 2022, con diagnosi di policontusioni da riferita violenza altrui e 10 giorni di prognosi.
Lo stesso resistente, costituitosi in giudizio, non ha negato gli addebiti di condotte violente, spiegandoli piuttosto come scatti di ira determinati dalla patologia da cui è affetto.
La relazione del Comune di Verona prodotta in data 9.4.2024 ha riportato che a seguito della fuoriuscita del padre dal contesto famigliare in relazione alla sua carcerazione, il clima famigliare è ora sereno e anche i minori vivono tranquillamente senza più il timore delle reazioni paterne.
Inoltre, i Servizi hanno evidenziato l'adeguatezza della figura materna che si prende materialmente cura dei minori nella loro quotidianità in un clima disteso e sereno, con particolare attenzione ai bisogni dei figli.
In presenza di tali elementi che portano a ritenere come fondata l'allegazione di violenza domestica in ambito famigliare, come già valutata in sede di emissione delle duplici ordinanze cautelari di obbligo di allontanamento e di divieto di avvicinamento e di custodia carceraria, non può essere disposto l'affido condiviso dei figli minori.
Gli agiti violenti e il clima di tensione e paura registrato anche dalle indagini sociali delegate impediscono di poter mantenere il regime legale che postula una costante condivisione e collaborazione dei genitori, con continui contatti e interlocuzioni per l'adozione delle decisioni rilevanti per i figli minori.
Va pertanto disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, con l'espressa possibilità per la stessa di assumere ogni decisione in autonomia nell'interesse dei figli minori, anche relativamente all'espatrio, con il solo obbligo di comunicarla a posteriori al padre.
Al collocamento dei minori presso la madre, segue il diritto in capo alla stessa all'assegnazione della casa famigliare sita in Verona (VR), via Carlo Pisacane n. 21.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Per gli stessi motivi sopra evidenziati, va disposto che il padre possa vedere i figli solo all'esito di un percorso per la rielaborazione degli agiti violenti ed esclusivamente in forma protetta tramite visite da organizzarsi dai Servizi sociali su attivazione del resistente, con facoltà di passare poi a visite facilitanti e poi libere in caso di riscontrata sopravvenienza dei presupposti per la sicurezza e il benessere dei minori.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
delle accertate condizioni di salute del resistente che ne impediscono un inserimento lavorativo e che impongono invece oneri di cura e assistenza (pur non documentati nella loro misura nel presente procedimento); dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età dei minori (17 e 13 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 400,00 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, omnicomprensivi, escluso solo il 50% delle spese mediche con carattere di straordinarietà, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, con decorrenza dal mese di luglio 2023.
L'assegno unico in relazione all'affido esclusivo dei figli alla madre sarà percepito integralmente dalla stessa.
Assegno divorzile per la ricorrente
In ragione delle condizioni di salute del resistente, documentate in causa (cfr. doc. 5 ricorrente) e che hanno dato adito anche all'apertura di un procedimento a protezione con la nomina di un amministratore di sostegno, si reputa che le sue limitate entrate derivanti esclusivamente dalla pensione d'invalidità, detratto quanto dovuto per il mantenimento dei figli sopra disposto, debbano essere utilizzate esclusivamente per le spese di assistenza e cura di cui lo stesso ha bisogno.
Del resto, la ricorrente, di giovane età e tenuto conto dell'età dei figli che non richiede più un accudimento continuo in termini di presenza fisica da parte sua, è tenuta a mettere a frutto appieno la sua intatta capacità lavorativa al fine di provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e sull'assegnazione della casa famigliare richiesta da entrambi in favore della ricorrente;
della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile e sulla domanda di mantenimento per i figli minori e di parte resistente in ordine alle domande su affido, visite e mantenimento, le spese di lite vanno compensate per due terzi ex art. 92 comma 2 cpc. Il residuo, invece, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del fatto che non sono state depositate memorie istruttorie e conclusionali, va invece posto a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente, con distrazione in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in OS CA (MOLDAVIA) in data 22.05.2008. Controparte_1
2. Dispone l'affido esclusivo dei figli minori nato il [...] in [...], e , nato Per_1 Per_2
il 25.12.12 a Verona, alla madre con collocamento presso la stessa e con l'espressa possibilità di assumere ogni decisione in autonomia nell'interesse dei figli minori, anche relativamente all'espatrio, con il solo obbligo di comunicarla a posteriori al padre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Verona (VR), via Carlo Pisacane n. 21, alla madre.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi solo all'esito di un percorso per la rielaborazione degli agiti violenti ed esclusivamente in forma protetta tramite visite da organizzarsi dai Servizi sociali su attivazione del resistente, con facoltà di passare poi a visite facilitanti e poi libere in caso di riscontrata sopravvenienza dei presupposti per la sicurezza e il benessere dei minori.
5. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli con il versamento di un contributo mensile di euro 400,00 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, omnicomprensivi, escluso solo il 50% delle spese mediche con carattere di straordinarietà, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, con decorrenza dal mese di luglio 2023.
6. Rigetta la domanda di assegno divorzile.
7. Compensa per due terzi le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. Controparte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, da distrarsi in
[...]
favore dell'Erario, liquidate nel complessivo importo di euro 846,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra