Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1
Sent. Sent. n.
Ruolo Generale n. 3626/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3626/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da interruzione/sospensione del
servizio idrico”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
Parte_1
, c.f. e P.IVA: , con sede
[...] P.IVA_1
legale in LA (PZ) alla Contrada Posticchia Sabelli, in persona degli amministratori legali rappresentanti pro - tempore Controparte_1
c.f.: e Pt_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù di
[...] CodiceFiscale_2
procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. dott. Giuseppe Iacoviello,
c.f.: , con studio professionale in LA (PZ), alla CodiceFiscale_3
via Alessandro Manzoni n. 149; l'elezione di domicilio è sostituita dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata censito nel registro ReGIndE del Email_1
CP_ Ministero Giustizia.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in Controparte_3 P.IVA_2
persona dell'amministratore unico, avv. , con sede in Controparte_4
Matera, alla via Annunziatella n. 64, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Antonio
Lo Franco, c.f.: PEC: CodiceFiscale_4 Email_2
e Anna Rosa Ferrara, c.f.: , PEC: CodiceFiscale_5
ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_3
legale del primo, all'uopo, contestualmente, indicando per le comunicazioni in CI (MT) alla via Umbria n. 76 l'indirizzo informatico:
, l'indirizzo PEC: Email_4
e tel. e fax: 0835/581454. Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del suo Controparte_5
Procuratore Speciale pro - tempore, con sede in Torino alla via Corte 3
d'Appello n. 11, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 117/1883 -
151 V3/21, P.IVA: rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_3
generale alle liti per notar di Torino del 27.4.2017 Rep. n. Persona_1
81955 Racc. n. 38076, rilasciata in virtù di delibera del C.d.A. del 26.1.2017
Rep. n. 81954, dall'avv. Gaetano Maria Porretti, c.f.: C.F._6
, avente il seguente indirizzo PEC:
[...]
ed elettivamente domiciliata in Email_5
Potenza alla via Pretoria n. 188.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Parte_1
, come da ricorso introduttivo, e quindi:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
condannare il a risarcire, ai sensi del Controparte_6
comb. disp. degli artt. 1218 e 1223 c.c. e del diritto di fare impresa e di
esercitare un'attività economica imprenditoriale costituzionalmente tutelato
ex art. 41 Cost., la società agricola semplice “ Parte_1
degli ingiusti danni patiti, come sopra quantificati, e per
[...]
tutte le causali come sopra rappresentate, pari ad € 165.300,00 per il grave
nocumento al patrimonio aziendale, ossia il danno emergente per la perdita
di valore della mandria, l'ulteriore danno emergente pari ad € 272.214,14,
per i maggiori costi sostenuti dalla stessa società per l'acquisto sul mercato
di mais nel 2021 nonché € 310.418,71 come lucro cessante, oltre interessi
legali dalla messa in mora del 3.1.2022, salvo maggiore e/o minore
quantificazione ritenuta di giustizia;
relativamente all'anno2022, in corso, la 4
società ricorrente ha subito nel solo primo trimestre € 98.648,49 di costi in
più, rispetto alla media delle annate agrarie precedenti (2018, 2019 e 2020),
di cui si chiede parimenti il risarcimento.
Per un totale di danno ingiusto patito di € 846.851,34, oltre interessi
legali.
Con riserva di quantificare gli ulteriori ingiusti danni per l'anno 2022
che la società ricorrente sta subendo e subirà fino al prossimo mese di
novembre (2022) per l'acquisto sul mercato del mais, attraverso l'esibizione
in corso di causa delle relative fatture di acquisto;
danni quest'ultimi
quantificati, in via prudenziale e prospettica, nella ctp a firma del dott.
in ulteriori euro 275.646,03, oltre interessi di mora legali dalla Per_2
mail pec di messa in mora del 3.1.2022, salvo maggiore e/o minore
quantificazione ritenuta di giustizia, e di cui si chiede parimenti il
risarcimento.
In via subordinata, si chiede il risarcimento dei predetti ingiusti danni
ai sensi del comb. disposto degli artt. 2043 e ss. e 1223 c.c., oltre interessi
legali.
In via di ulteriore subordine, a titolo di concorso tra responsabilità
contrattuale e quella extracontrattuale, a fronte dei medesimi fatti supra
descritti condannare il al risarcimento Controparte_6
degli ingiusti danni patiti, come sopra quantificati, e per tutte le causali come
sopra rappresentate, oltre interessi legali.
In via di ulteriormente gradata, si chiede comunque al Tribunale adìto
di valutare il danno in maniera equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. 5
Per il resistente , in persona Controparte_6
del legale rapp.te pro tempore, come da conclusioni rassegnate con note depositate in data 23.8.2024 e, quindi, riportandosi al controricorso ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Voglia il Tribunale delle Acque Pubbliche adito
1- Preliminarmente, previa fissazione di nuova udienza di
comparizione, autorizzare la chiamata in causa della Società REALE MUTUA
di assicurazioni spa, affinché sia chiamata a garantire e/o manlevare il
dagli esiti della eventuale condanna nel presente giudizio in forza CP_6
della invocata polizza;
2- Sempre preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza per
materia in favore del Tribunale ordinario di Potenza.
3- Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice in
quanto non proprietaria, o avente diritto ad altro titolo, dei terreni oggetto
della presente domanda giudiziale di risarcimento e/o comunque per
mancanza di prenotazione di alcune superfici.
4- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per il CP_6
lamentato deficit strutturale delle opere di bonifica che servono l'azienda
ricorrente
5- Rigettare la domanda per come articolata in quanto totalmente
infondata nell'an e gradatamente nel quantum per le ragioni illustrate in
narrativa.
6- Condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di
lite”.
Per la chiamata in causa Reale Mutua di Assicurazioni, Pt_1 6
come da conclusioni rassegnate con note depositate in data 5.9.2024 e, quindi,
riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Piaccia all'On.le Giudicante adìto, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE, accogliere le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e
passiva sollevate dal , con vittoria di spese e compensi, oltre CP_6
rimborso forfettario spese gen.li, CPA ed IVA come per legge e come al punto
4. - della Ns. comparsa di costituzione;
IN VIA PRINCIPALE, rigettare la
domanda dell' ricorrente siccome inammissibile, improponibile ed Pt_1
infondata, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese
gen.li, CPA ed IVA come per legge e come al predetto punto 4. -; IN VIA
SUBORDINATA, rigettare la domanda di manleva del , siccome CP_6
infondata, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese
gen.li, CPA ed IVA come per legge e come al predetto punto 4. -; IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA, comunque valutare i danni nella minor
somma che dovesse essere accertata come dovuta - previa applicazione anche
dei principi di concorso di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. - ed effettivamente
provata, quindi e senz'altro con esclusione di quelli “da versamento dei
contributi consortili”, viepiù attesa la loro natura “tributaria” come da punto
2.3. - della Ns. comparsa di costituzione e, quanto alla domanda di manleva,
a stretto rigore di polizza, quindi con i limiti anche per sinistro e con lo
scoperto/franchigia ivi previsti ed evidenziati nei punti da 2.2. - a 2.4 - della
stessa comparsa di costituzione, così da applicarsi in deminutio rispetto ad un
eventuale dovuto da parte della deducente Compagnia, con vittoria di spese e
compensi oltre rimborso forfettario spese gen.li, CPA ed IVA come per legge 7
e come al predetto punto 4. -, tutto al più da compensarsi”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 22.7.2022 al Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro tempore, la
[...] [...]
- premettendo di Parte_1
esercitare attività di allevamento di bovini da latte e di coltivare in conduzione
(in proprietà) colture foraggere per soddisfare il fabbisogno alimentare del suo bestiame su circa 185 ettari di fondi rustici ricadenti in area servita da irrigazione ad opera del , ossia la Controparte_6
contrada dell'agro di LA (PZ) denominata - esponeva Parte_1
che nel corso della stagione irrigua 2021 e, precisamente nel periodo da
giugno ad agosto/settembre 2021, aveva subito consistenti danni a causa della
improvvisa e non segnalata interruzione/sospensione del servizio idrico da parte del che aveva chiuso la chiave del Controparte_6
canale cosiddetto “CAVECON”, compromettendo così il soddisfacimento idrico della coltivazione di mais da insilato su una superficie di circa 116,38
Ha.
Precisava che anche la mancata bonifica del canale Rendina-Locone,
quest'ultimo in condizioni di grave incuria e abbandono, aveva gravemente compromesso la disponibilità di acqua per usi irrigui e che la Vasca D
localizzata di fronte all'Eugea Mediterranea, in agro di LA, conteneva addirittura sostanze fortemente inquinanti, con conseguente mancata distribuzione dell'acqua per usi irrigui dalla predetta vasca nella stagione
2021. 8
Pertanto, le continue ed improvvise interruzioni/sospensioni idriche,
mai segnalate dal , lo stato di incuria e degrado dei canali di CP_6
irrigazione e l'inquinamento presente nella citata Vasca D avevano comportato gravissimi danni alla coltivazione di mais.
In particolare, la ricorrente deduceva che i danni riportati in conseguenza della mancata fornitura di acqua per usi irrigui (€ 310.418,71 a
titolo di mancato guadagno, € 165.300,00 per il danno emergente per la
perdita di valore della mandria, € 272.214,14 a titolo dell'ulteriore danno
emergente corrispondente all'aumento del costo per l'acquisto sul mercato di
mais nell'anno 2021 ed € 98.648,49 quale danno emergente per ulteriori
maggiori costi di approvvigionamento sostenuti nel primo trimestre 2022)
ammontavano complessivamente ad € 846.851,34, come da perizia agronomica, redatta dal dottore agronomo e da perizia Persona_3
economica redatta dal dottore commercialista , entrambe Persona_4
depositate in atti.
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile al , in quanto la mancata Controparte_6
fornitura di acqua per usi idrici era stata determinata dalla cattiva e/o omessa manutenzione dei canali di irrigazione e delle relative opere idrauliche e da una pessima gestione della risorsa idrica da parte del medesimo ente consortile.
Da ultimo, rilevava che a seguito di richiesta di risarcimento del danno,
inviata al tramite PEC in data 3.1.2022, l'odierno Controparte_6
convenuto non aveva fornito alcuna risposta.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva il menzionato 9
resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Con controricorso del 5.11.2022 si costituiva il Controparte_6
(d'ora in poi ), eccependo preliminarmente
[...] CP_6
l'incompetenza per materia dell'adito TRAP in favore del Giudice ordinario,
oltre che la propria carenza di legittimazione passiva in favore della
[...]
. Sempre in via preliminare, il eccepiva il difetto di CP_7 CP_6
legittimazione attiva con riferimento alle coltivazioni di mais non ricomprese nel fascicolo aziendale per l'anno 2021 e non oggetto di prenotazione irrigua,
per le quali non era stato indicato dalla ricorrente il relativo titolo di conduzione.
Nel merito, il deduceva l'infondatezza della domanda sia CP_6
nell'an che nel quantum in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa, nonché l'eccezionalità dell'evento.
Da ultimo, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in virtù della polizza Controparte_8
assicurativa avente ad oggetto “la responsabilità civile verso terzi e verso i
prestatori d'opera”, regolata da apposito capitolato, per essere tenuta manlevata e indenne da qualunque tipo di conseguenza pregiudizievole derivante dalla odierna controversia.
Alla prima udienza di comparizione delle parti dell'8.11.2022, il giudice designato rinviava la causa in prosieguo di prima comparizione al
7.3.2023 e, all'esito di tale udienza, autorizzava il resistente alla CP_6
chiamata in causa della con il rispetto Controparte_8
dei termini di comparizione di legge, per l'udienza del 12.9.2023. 10
In data 6.6.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_5
contestando preliminarmente la domanda risarcitoria avanzata
[...]
in giudizio dalla ricorrente.
Più specificatamente, in relazione alla domanda principale, la compagnia assicurativa reiterava tutte le eccezioni, anche preliminari, e le difese del . CP_6
Infine, quanto poi alla domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti,
deduceva il rigetto della domanda di manleva per assenza di copertura assicurativa ai sensi dell'art.
2.5 che escludeva i danni conseguenti a
“interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua”,
mancando altresì il requisito della “accidentalità” di cui alla lett. A) dell'art. 2.1, chiedendo in subordine, nell'ipotesi di operatività della garanzia,
l'applicazione della detrazione pari allo “scoperto del 10% con il minimo di
Euro 5.000” e del massimale di euro 100.000,00 per sinistro e di euro
500.000,00 per anno.
Con ordinanza del 12.9.2023, il giudice designato rinviava la causa in prosieguo al 5.3.2024, assegnando alle parti termine fino al 15.1.2024 per articolazione prova e deposito documenti, nonché ulteriore termine fino al
15.2.2024 per la precisazione delle conclusioni, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento.
All'udienza del 5.3.2024, il giudice designato, ritenuta l'opportunità,
prima di intraprendere un'eventuale attività istruttoria, di definire la questione preliminare attinente alla competenza dell'intestato Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, invitava le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza del 10.9.2024. 11
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.3.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 2.4.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
Preliminarmente, pur avendo il nella comparsa Controparte_6
conclusionale rinunciato all'eccezione sollevata all'atto della propria relativa alla dedotta incompetenza per materia dell'adito TRAP, trattandosi in ogni caso di questione rilevabile di ufficio, appare opportuno prendere in esame la stessa.
Ed invero, premesso sul punto che, come è noto, il rapporto tra il giudice ordinario e quello delle acque si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (cfr. Cass. s.u. 9534/13; Cass. s.u. 5057/13; Cass. s.u. 145/13;
Cass. s.u. 16535/12), si rileva che, ai sensi dell'art. 140 del R.D. n. 1775/1933
(recante “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
Elettrici”), “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle
acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b)
le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde;
c) le
controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acqua pubblica;
d) le controversie di qualunque natura,
riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di
fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in
conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica
e derivazione utilizzazione delle acque;
e) le controversie per risarcimenti di 12
danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica
amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità
amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato
con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774”.
Il richiamato art. 2 del “Testo unico delle disposizioni di legge intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui alla legge 25.7.1904, n.
523, come modificato dall'art. 22 della legge 774/1911, stabilisce poi che: 1.
1. Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione
sui relativi lavori;
2. Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo
statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque
natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono
aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e
conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con
l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure
sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque
fatta entro gli alvei e contro le sponde;
……”.
Le opere riguardanti le acque pubbliche sono poi elencate negli artt. 3
(denominato appunto “Classificazione delle opere intorno alle acque
pubbliche) e seguenti del T.U. 523/1904, dove risulta precisato che, “Secondo
gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche,
escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei
bacini montani, sono distinte in cinque categorie”; ne deriva quindi la seguente classificazione, normativamente stabilita.
1. Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine;
13
2. Appartengono alla seconda categoria: a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi;
3. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi: a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
c)
impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura;
4. Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque: a) dei fiumi e torrenti;
b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua;
5. Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.
A dette opere vanno parificate, ai sensi degli artt. da 63 a 66 del 14
medesimo Testo Unico, quelle relative agli scoli e alle opere di bonifica.
La disciplina di cui al capo V del Testo Unico, intitolato degli “Scoli
artificiali” e relativa agli scoli, ai canali artificiali ed alle altre opere
“necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi
e vallivi”, prevede espressamente che tali opere siano eseguite dai possidenti interessati, riuniti in comprensori, a mezzo consorzi, “la cui costituzione,
modificazione e amministrazione sarà regolata dalle norme contenute in
questo T.U. sulle opere lungo i fiumi e torrenti”.
Il richiamo all'art. 2 del T.U. 523/1904 evidenzia quindi come le cause risarcitorie appartenenti alla competenza del TRAP siano solo quelle derivanti dalle opere eseguite dalla p.a. e in detto testo unico disciplinate: si tratta,
quindi, di quelle opere “idrauliche” eseguite dalla pubblica amministrazione per assicurare in via diretta o indiretta il buon regime delle acque pubbliche,
per la difesa del territorio, che sono state indicate ripartitamente nelle cinque categorie di cui agli artt. da 3 a 13 del Testo Unico, oltre che per il bonificamento dei terreni paludosi e vallivi.
Per quanto poi il novero delle acque pubbliche sia stato ampliato e siano quindi state definite pubbliche dalla legge n. 36/1994, art. 1, “tutte le
acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo” e dall'art. 1 del d.P.R. 238/1999 anche le acque piovane, se convogliate in un corso d'acqua o comunque raccolte in invasi o cisterne, deve tuttavia ritenersi che il rinvio operato dall'art. 140 r.d. 1775/1933 alla norma di cui all'art. 2 del
Testo Unico 523/1904 sia un rinvio recettizio e non idoneo pertanto ad ampliare il novero delle cause risarcitorie attribuite al TRAP, oltre quelle disposte dal Testo Unico, relative, come detto, alle sole opere per il buon 15
regime delle acque pubbliche eseguite dalla p.a. e disciplinate dal T.U.
523/1904.
Pertanto, sulla base di tali premesse normative e interpretative di carattere generale, si può affermare che rientrino nella competenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (fra le altre) le controversie risarcitorie che involgono il governo delle acque pubbliche in diretta relazione alla gestione di opere costruite per il buon regime delle suddette acque pubbliche come sopra evidenziate.
In ordine, in particolare, alla domanda di risarcimento danni derivante da una mancata o ridotta somministrazione di acqua da parte dell'ente gestore di un servizio di irrigazione, deve ritenersi, quindi, che, se non risulta che tale mancata o ridotta somministrazione sia riconnessa alla gestione del buon
regime di un corso d'acqua, dal quale l'acqua viene derivata o prelevata
dall'ente che gestisce il detto servizio, per immetterla negli impianti di irrigazione, non si configura la competenza del Tribunale delle Acque
Pubbliche.
Infatti, non si tratterebbe di danni derivati dalla gestione del buon regime di un'acqua pubblica o di una opera idraulica eseguita dalla P.A. per assicurare anche in via indiretta (cioè anche controllando che le relative
“derivazioni legalmente stabilite” siano esercitate in modo da non intaccare il buon regime dell'acqua pubblica da cui viene prelevata l'acqua da utilizzare per i diversi fini autorizzati nel caso concreto) il buon regime di un'acqua pubblica, tale non dovendo essere qualificato il sistema di irrigazione, in quanto la negligente gestione di quest'ultimo non ha di per sé alcuna relazione sia diretta che indiretta col buon regime delle acque pubbliche e con le opere 16
idrauliche più sopra enucleate.
Dunque, si deve giocoforza ritenere che non appartengano alla competenza speciale del medesimo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche le controversie risarcitorie, come quella del caso di specie, relative ai danni cagionati dalla cattiva gestione di un impianto di irrigazione, in quanto quest'ultimo non deve essere qualificato come “opera idraulica”
eseguita per la tutela del buon regime delle acque pubbliche, essendo, invece,
una mera opera idrica costruita per la distribuzione di acqua per fini irrigui e quindi non qualificabile come opera costruita per il buon governo e buon
regime delle acque pubbliche ai sensi della normativa in materia di acque pubbliche.
Né deve, poi, ritenersi che il detto impianto di irrigazione rientri fra le opere di bonifica, rientranti nella terza categoria di opere idrauliche di cui al capo V del T.U. 523/1904, quali opere finalizzate “all'eseguimento dei lavori
di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi”, in quanto la funzione di bonifica è ben distinta da quella irrigua.
Infatti, la prima è diretta alla tutela e alla valorizzazione del territorio,
in quanto diretta a rendere suscettibile di utilizzazione agricola (o abitabile)
un territorio che in precedenza, per varie cause, non lo era (una tipica bonifica
è il prosciugamento di una zona paludosa), mentre la seconda è diretta a gestire le risorse idriche per fornire acqua ai terreni già coltivati.
Pertanto, la funzione di bonifica è (solo) propedeutica a quella irrigua,
in quanto è diretta a recuperare alla coltivabilità terreni che prima non lo erano,
i quali, quindi, una volta recuperati, possono, poi, usufruire della funzione irrigua. 17
Dunque, nel caso di specie, relativo agli asseriti danni subiti dal ricorrente, derivati dalla asserita negligente gestione da parte del CP_6
parte resistente di un impianto di irrigazione, va ritenuta l'incompetenza per materia di questo Tribunale, per essere, invece, competente il Tribunale
ordinario di Cosenza, individuato secondo i criteri ordinari di competenza territoriale ai sensi del c.p.c.
Né appare in termini con riguardo al caso di specie la sentenza della
Cass. a SS.UU. n. 23332/2024 (secondo cui: “l'art. 140, lettera (e), r.d.
1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza
del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate,
rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad
ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera
idraulica è stata realizzata, gestita o manutenuta”), in quanto nella medesima la Suprema Corte di legittimità parte dal presupposto non verificato, in quanto non oggetto di motivo di ricorso, che la fattispecie ivi esaminata sia riconducibile ad un'opera idraulica ai sensi della normativa in materia di acque pubbliche, il che, come sopra ritenuto, è da escludere nel caso di specie.
Parimenti deve ritenersi non rilevante ai fini della presente decisione la recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 4950/2025, che in una fattispecie analoga alla presente (risarcimento danni per insufficiente erogazione di acqua da impianto idrico) ha affermato la competenza del
T.R.A.P.
Va infatti rilevato come la dichiarazione di competenza del sia Pt_4
stata pronunciata, in relazione alle conclusioni svolte dalle parti, sulla base della indifferenza del comportamento commissivo od omissivo della p.a. e 18
dell'esistenza o meno di apprezzamenti sulle scelte della P.A., essendo sufficiente “che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro”;
dandosi per accertata, quindi, anche dalle parti, e pertanto non oggetto di esame, la provenienza del danno da un'opera idraulica realizzata ai sensi del
T.U. 523/1904, laddove invece quello che si contesta è proprio l'appartenenza degli impianti di irrigazione nel novero delle “opere idrauliche” di cui al detto
T.U., richiamato dal r.d. 1775/1933 ai fini della individuazione della competenza di questo Tribunale.
In definitiva, va dichiarata l'incompetenza per materia dell'adito
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con conseguente rimessione delle parti innanzi al Tribunale Ordinario territorialmente competente in relazione alla domanda in esame, nonché assegnazione del termine per la relativa riassunzione.
Tenuto conto del carattere controverso della questione di competenza risolta da questo giudicante, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore,con ricorso notificato in data 22.7.2022 al Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché su quella
[...]
proposta da quest'ultimo - con atto di chiamata in causa notificato il 15.3.2023
- nei confronti della in persona del suo Controparte_8 19
legale rapp.te pro tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia in oggetto, per essere la stessa devoluta al Tribunale
Ordinario territorialmente competente;
2) Assegna alle parti il termine di mesi tre per provvedere alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale Ordinario
territorialmente competente;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo