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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente
GN LO, RE
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 853/2018 depositato il 09/07/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 25/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E101790 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona, con atto regolarmente depositato, ha impugnato la sentenza n. 14/03/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, pronunciata il 15 settembre
2017 e depositata il 25 gennaio 2018.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha avuto origine da un ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TQY01E101790/2016, relativo all'anno di imposta 2011, notificato dall'Agenzia delle Entrate alla signor
Resistente_1, con il quale veniva accertato, sinteticamente sulla scorta di indici di maggior capacità contributiva, il reddito complessivo ai fini IRPEF di € 24.678,00 a fronte di un reddito dichiarato di € 6.937,00 e contestato lo scomputo di ritenute d'acconto relative a redditi asseritamente non percepiti.
In sede di originario ricorso il ricorrente deduceva
- in relazione al maggior reddito accertato sinteticamente, rappresentando di aver fornito giustificazioni sufficienti a contrastare la presunzione dell'Ufficio;
- in relazione alle ritenute, rilevando di non aver comunque arrecato alcun danno all'erario.
Resisteva l'Ufficio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza impugnata, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente con condanna alle spese di giudizio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ha proposto appello l'Ufficio chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, In particolare, l'Ufficio rappresenta l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata e deduce circa la presunta giustificazione del maggior reddito determinato sinteticamente e la deduzione delle ritenute.
Con proprie controdeduzioni il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more del presente giudizio, le parti hanno tentato invano il raggiungimento di un accordo conciliativo.
Infine, in data 3 febbraio 2026 il contribuente ha depositato proprie memorie chiedendo “che la Corte: – disponga la richiesta conciliativa per chiudere definitivamente la vertenza ovvero nella misura del 40% di quanto originariamente richiesto dalla Agenzia delle Entrate con esclusione delle sanzioni;
OVVERO – rigetti integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza favorevole di primo grado;
– in subordine, dichiari comunque l'illegittimità delle sanzioni;
– disponga la compensazione delle spese o, in caso di soccombenza dell'Ufficio, la condanna alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi dell'appello, il Collegio ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo, l'Ufficio deduce “sulla presunta giustificazione del maggior reddito determinato sinteticamente”.
Il contenzioso ha origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, notificato alla contribuente e relativo all'applicazione del cosiddetto redditometro per il periodo di imposta 2011. In particolare, l'Agenzia delle Entrate accertava in modo sintetico il reddito complessivo del contribuente per l'anno di imposta 2011, in quanto riteneva che i redditi dichiarati non raffigurassero la sua effettiva capacità di spesa in relazione ad una serie di indici individuati in atti.
A fronte della documentazione resa disponibile dal contribuente, l'Ufficio, nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, dava atto della documentazione esibita dalla parte a giustificazione dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello sinteticamente accertato. In particolare, evidenziava di aver tenuto conto
- del contratto di comodato d'uso gratuito per la concessione di immobile dal padre Nominativo_1 al figlio Resistente_1, con la conseguenza che l'importo attribuito quale fitto figurativo era stato decurtato dal calcolo sintetico e non è quindi oggetto di contestazione;
- dell'iscrizione dell'auto targata Targa_1 nel registro dei beni ammortizzabili dello “studio Resistente_1” e quindi dell'utilizzo promiscuo dello stesso e di aver conseguentemente decurtato dal totale delle spese attribuite per l'auto, di € 3.108,00, la quota in carico all'attività professionale pari ad € 1.243,00 (40% di
€ 3.108,00).
Rilevava tuttavia l'insufficienza e la parziarietà della documentazione bancaria esibita che riguardava l'estratto conto della Banca_1 dal 4 ottobre 2011 al 3 novembre 2011 in cui è presente l'accredito di un finanziamento AGOS di € 15.000,00; il piano di ammortamento di mutuo chirografario di € 25.000,00 acceso presso Banca Marche in data 27 ottobre 2010; il disinvestimento titoli di Stato di € 10.000,00 in data
18 gennaio 2011 relativo a risparmi accumulati in anni precedenti. Rilevava inoltre che “non vi è neppure un collegamento generico tra le somme entrate in disponibilità e il sostenimento delle varie spese” (pag. 6 appello).
In proposito, questa Corte rileva che gli importi indicati dal contribuente come relativi a smobilizzi di titoli e accensione di finanziamenti sono regolarmente documentati e di entità tale da poter confutare le risultanze contenute nell'avviso di accertamento e che non sia necessario alcuna dimostrazione ulteriore dell'impiego di tali somme nell'acquisto dei beni posti alla base dell'accertamento essendo la prima prova, da sola, idonea a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute. Pertanto,
l'entità e la corrispondenza temporale delle operazioni finanziare emergenti dalla documentazione bancaria esibita sono sufficienti a dimostrare il disallineamento reddituale evidenziato tra il reddito sinteticamente accertato e quello dichiarato.
Il primo motivo è infondato.
In relazione al secondo motivo, relativo alla asserita non corretta deduzione delle ritenute, questa Corte rileva, conformemente al principio di effettività del prelievo e all'assenza di danno erariale e considerato l'incontestato assoggettamento dei compensi a ritenuta, il diritto del sostituito d'imposta (nel caso di specie, il contribuente appellato) a scomputare le ritenute subite, anche se queste sono state operate e versate dal sostituto d'imposta in un periodo d'imposta diverso e, addirittura, nel caso, antecedente il regolare pagamento dei compensi.
Il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
In conclusione, esaminata la documentazione in atti e osservato quanto sopra, questa Corte rigetta l'appello dell'Agenzia e, conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado. La presenza di elementi indiziari alla base dell'accertamento e di giurisprudenza, anche di legittimità, non sempre univoca in relazione all'idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello dell'Agenzia. Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Mario Vincenzo D'Aprile
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente
GN LO, RE
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 853/2018 depositato il 09/07/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 25/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E101790 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona, con atto regolarmente depositato, ha impugnato la sentenza n. 14/03/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, pronunciata il 15 settembre
2017 e depositata il 25 gennaio 2018.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha avuto origine da un ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TQY01E101790/2016, relativo all'anno di imposta 2011, notificato dall'Agenzia delle Entrate alla signor
Resistente_1, con il quale veniva accertato, sinteticamente sulla scorta di indici di maggior capacità contributiva, il reddito complessivo ai fini IRPEF di € 24.678,00 a fronte di un reddito dichiarato di € 6.937,00 e contestato lo scomputo di ritenute d'acconto relative a redditi asseritamente non percepiti.
In sede di originario ricorso il ricorrente deduceva
- in relazione al maggior reddito accertato sinteticamente, rappresentando di aver fornito giustificazioni sufficienti a contrastare la presunzione dell'Ufficio;
- in relazione alle ritenute, rilevando di non aver comunque arrecato alcun danno all'erario.
Resisteva l'Ufficio sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza impugnata, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente con condanna alle spese di giudizio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ha proposto appello l'Ufficio chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, In particolare, l'Ufficio rappresenta l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata e deduce circa la presunta giustificazione del maggior reddito determinato sinteticamente e la deduzione delle ritenute.
Con proprie controdeduzioni il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more del presente giudizio, le parti hanno tentato invano il raggiungimento di un accordo conciliativo.
Infine, in data 3 febbraio 2026 il contribuente ha depositato proprie memorie chiedendo “che la Corte: – disponga la richiesta conciliativa per chiudere definitivamente la vertenza ovvero nella misura del 40% di quanto originariamente richiesto dalla Agenzia delle Entrate con esclusione delle sanzioni;
OVVERO – rigetti integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza favorevole di primo grado;
– in subordine, dichiari comunque l'illegittimità delle sanzioni;
– disponga la compensazione delle spese o, in caso di soccombenza dell'Ufficio, la condanna alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi dell'appello, il Collegio ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo, l'Ufficio deduce “sulla presunta giustificazione del maggior reddito determinato sinteticamente”.
Il contenzioso ha origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, notificato alla contribuente e relativo all'applicazione del cosiddetto redditometro per il periodo di imposta 2011. In particolare, l'Agenzia delle Entrate accertava in modo sintetico il reddito complessivo del contribuente per l'anno di imposta 2011, in quanto riteneva che i redditi dichiarati non raffigurassero la sua effettiva capacità di spesa in relazione ad una serie di indici individuati in atti.
A fronte della documentazione resa disponibile dal contribuente, l'Ufficio, nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, dava atto della documentazione esibita dalla parte a giustificazione dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello sinteticamente accertato. In particolare, evidenziava di aver tenuto conto
- del contratto di comodato d'uso gratuito per la concessione di immobile dal padre Nominativo_1 al figlio Resistente_1, con la conseguenza che l'importo attribuito quale fitto figurativo era stato decurtato dal calcolo sintetico e non è quindi oggetto di contestazione;
- dell'iscrizione dell'auto targata Targa_1 nel registro dei beni ammortizzabili dello “studio Resistente_1” e quindi dell'utilizzo promiscuo dello stesso e di aver conseguentemente decurtato dal totale delle spese attribuite per l'auto, di € 3.108,00, la quota in carico all'attività professionale pari ad € 1.243,00 (40% di
€ 3.108,00).
Rilevava tuttavia l'insufficienza e la parziarietà della documentazione bancaria esibita che riguardava l'estratto conto della Banca_1 dal 4 ottobre 2011 al 3 novembre 2011 in cui è presente l'accredito di un finanziamento AGOS di € 15.000,00; il piano di ammortamento di mutuo chirografario di € 25.000,00 acceso presso Banca Marche in data 27 ottobre 2010; il disinvestimento titoli di Stato di € 10.000,00 in data
18 gennaio 2011 relativo a risparmi accumulati in anni precedenti. Rilevava inoltre che “non vi è neppure un collegamento generico tra le somme entrate in disponibilità e il sostenimento delle varie spese” (pag. 6 appello).
In proposito, questa Corte rileva che gli importi indicati dal contribuente come relativi a smobilizzi di titoli e accensione di finanziamenti sono regolarmente documentati e di entità tale da poter confutare le risultanze contenute nell'avviso di accertamento e che non sia necessario alcuna dimostrazione ulteriore dell'impiego di tali somme nell'acquisto dei beni posti alla base dell'accertamento essendo la prima prova, da sola, idonea a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute. Pertanto,
l'entità e la corrispondenza temporale delle operazioni finanziare emergenti dalla documentazione bancaria esibita sono sufficienti a dimostrare il disallineamento reddituale evidenziato tra il reddito sinteticamente accertato e quello dichiarato.
Il primo motivo è infondato.
In relazione al secondo motivo, relativo alla asserita non corretta deduzione delle ritenute, questa Corte rileva, conformemente al principio di effettività del prelievo e all'assenza di danno erariale e considerato l'incontestato assoggettamento dei compensi a ritenuta, il diritto del sostituito d'imposta (nel caso di specie, il contribuente appellato) a scomputare le ritenute subite, anche se queste sono state operate e versate dal sostituto d'imposta in un periodo d'imposta diverso e, addirittura, nel caso, antecedente il regolare pagamento dei compensi.
Il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
In conclusione, esaminata la documentazione in atti e osservato quanto sopra, questa Corte rigetta l'appello dell'Agenzia e, conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado. La presenza di elementi indiziari alla base dell'accertamento e di giurisprudenza, anche di legittimità, non sempre univoca in relazione all'idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello dell'Agenzia. Spese del presente grado compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Mario Vincenzo D'Aprile