Art. 32.
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che, alla data di entrata, in vigore del decreto medesimo, risultino disponibili nel ruolo dei tecnici ed in quello dei subalterni presso ciascuna Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, sono conferiti, mediante concorsi per titoli da espletare tra il personale che, alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto, abbia esercitato, per almeno un triennio, presso gli Atenei stessi, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e sia in possesso dei titoli e requisiti prescritti.
Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo degli Istituti di cui all'art. 1, n. 2, ed al titolo II del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e delle Amministrazioni statali che sia fornito dei titoli e requisiti prescritti e che abbia prestato servizio per almeno tre anni, esplicando funzioni corrispondenti a quelle cui si riferiscono i posti a concorso. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.
L'anzianita' di servizio prevista ai fini del presente articolo e' ridotta, ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale sempreche' essi abbiano i requisiti prescritti.
((Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo e' richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di eta' e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ."
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che, alla data di entrata, in vigore del decreto medesimo, risultino disponibili nel ruolo dei tecnici ed in quello dei subalterni presso ciascuna Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, sono conferiti, mediante concorsi per titoli da espletare tra il personale che, alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto, abbia esercitato, per almeno un triennio, presso gli Atenei stessi, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e sia in possesso dei titoli e requisiti prescritti.
Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo degli Istituti di cui all'art. 1, n. 2, ed al titolo II del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e delle Amministrazioni statali che sia fornito dei titoli e requisiti prescritti e che abbia prestato servizio per almeno tre anni, esplicando funzioni corrispondenti a quelle cui si riferiscono i posti a concorso. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.
L'anzianita' di servizio prevista ai fini del presente articolo e' ridotta, ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale sempreche' essi abbiano i requisiti prescritti.
((Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo e' richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i concorsi medesimi si prescinde dal limite di eta' e, nei confronti del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di studio)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ."