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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 585/2018 del ruolo generale affari contenziosi in data 23/02/2018 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 19/02/2025 vertente tra
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli av.ti Gianpaolo Carretta e Antonio Molinari, come da mandato in atti
parte opponente contro ella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Donnoli, giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società nella persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1030/2017,
R.G. n. 2979/2017, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della Controparte_1 ingiungeva ad essa opponente il pagamento della somma di € 5.682,61 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs.n.
231/2002, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'opponente la inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova idonea in ordine alla sussistenza del presunto credito non potendosi ritenere tale le fatture poste a base del decreto opposto;
nel merito eccepiva la compensazione tra quanto ingiunto e quanto alla stessa spettante per i servizi forniti in favore della società opposta e per la parte in esubero spiegava domanda riconvenzionale..
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere;
in subordine chiedeva fosse dichiarate compensato 'importo dovuto con quello vantato e in virtù della spiegata domanda riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 6/7/2018 si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_2
della opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria,
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti, la causa, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 19/02/2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn.
2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria
(cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie espletate devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento. Entrambi i testi escussi di parte opposta hanno confermato l'intervenuta fornitura in favore della società opponente della merce portata dalle fatture poste a base del decreto ingiuntivo ed il conseguente credito ingiunto.
Le generiche contestazioni dell'opponente e la assenza di prova in ordine al presunto credito vantato nei confronti dell'opposta per presunti, non dimostrati, servizi in favore di quest'utima, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare la opposizione.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore, è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib.Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n. 4082/2016;
Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n.
1030/2017- R.G. 2979/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 20/12/2017, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della nella persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 4.227,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 03/6/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba