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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5293/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocr atica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11 aprile 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] a [...] e residente a [...]
Morciano di Leuca (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato
Tony Luigi De Giorgi
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1
Maria Teresa Petrucci
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12/5/2021, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 25041501 con decorrenza 1/2/2009
e di prestazione in convenzione con la Svizzera cat. VOS n. 45101055 con decorrenza CP_ 1/8/1979 – espone che con missiva dell'1/11/2017 le ha comunicato che dal ricalcolo della pensione SO è scaturito un indebito di € 186,05 relativo al periodo
1/1/2016 – 30/11/2017, derivante dall'incumulabilità con i redditi ex art. 1, comma
41, L. 335/1995, e che l' con nota del 14/11/2019 le ha preannunciato il CP_2 recupero dell'indebito mediante trattenuta in due rate sul trattamento in godimento, CP_ rappresenta, inoltre, che con successiva nota del 30/1/2020 l' ha comunicato ulteriore indebito per incumulabilità redditi di € 81,65 relativo al periodo 1/1/2019 –
29/2/2020 e con nota del 3/7/2020 ha preannunciato il recupero di detto indebito in un'unica rata, lamenta di aver proposto, invano, ricorso amministrativo avverso CP_ entrambi i provvedimenti di indebito in data 5/11/2020, sostiene che abbia erroneamente valutato la incumulabilità della pensione di reversibilità con la pensione estera perché, a suo avviso, i redditi come la pensione estera, in quanto non soggetti ad
IRPEF, ma soggetti a ritenuta alla fonte, rientrano nei redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art.3, terzo comma, lettera a) T.U.I.R.
Tanto esposto, rappresentato e dedotto, parte ricorrente chiede testualmente: “”””””””””””” “1) Accertare e dichiarare la piena cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi diversi e fiscalmente imponibili posseduti ex tabella F allegata alla legge 335/1995 in relazione all'art. 1, co. 41, cpv. 2 per i periodi dal 01.01.2016 al 30.11.2017 e dal
01.01.2019 al 29.02.2020; e per l'effetto CP_
2) Disapplicare gli effetti delle note , datate 01.11.2017 e 30.01.2020, con le quali sono stati comunicati separati indebiti costituiti per € 186,05 (indebito n. 13905338 dal
01.01.2016 al 30.11.2017) ed € 81,65 (indebito n. 15501635 dal 01.01.2019 al
29.02.2020) sul trattamento di reversibilità n. 25041501/SO e di ogni atto connesso e consequenziale;
CP_
3) Condannare l' convenuto alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo, oltre accessori sino all'effettivo soddisfo;
CP_
4) Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di causa del presente giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.””””” CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e richiamandosi alla Circolare
n.195/2015 che ha disposto la rilevanza di tutti i redditi da rendita estera ai fini della cumulabilità con la pensione ai superstiti, indipendentemente dall'assoggettamento ad
IRPEF.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo, richiamare l'art. 1, comma 41 della Legge 8 agosto 1995, n.
335, secondo cui: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nella lettera del 1/11/2017, allegata al ricorso, si legge: “Gentile Signora, la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 25041501 categoria SO a decorrere dal 1 gennaio
2015, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015. Il ricalcolo
2 comprende la: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge
335/1995 per le pensioni di reversibilità (…) Pertanto, ai fini suddetti, sono determinanti anche i seguenti trattamenti pensionistici risultanti dal Casellario centrale delle pensioni: CP_ Pensione agenzia 4101 numero 45101055. Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello “Obis M” o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione sono così variati:…..Pertanto dal gennaio 2016 al novembre 2017 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 186,05”.
Nella missiva del 30/1/2020, anche essa allegata al ricorso, si legge: “Gentile Signora, la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero
25041501 categoria SO a decorrere dal 1 gennaio 2018, sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. Il ricalcolo comprende la: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità (…) Pertanto, ai fini suddetti, sono determinanti anche i seguenti CP_ trattamenti pensionistici risultanti dal Casellario centrale delle pensioni: Pensione CP_ agenzia 4101 numero 45101055. … Pertanto da gennaio 2019 a febbraio 2020 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro
81,65”.
Tanto premesso, deve osservarsi che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è titolare della pensione di reversibilità cat. SO n. 25041501 e della rendita estera cat. VOS n. 45101055, liquidata in regime di convenzione internazionale con la
Svizzera.
Orbene, è pacifico tra le parti che il superamento del limite di legge per la piena cumulabilità con la pensione di reversibilità dei redditi del beneficiario, da cui è scaturito l'indebito per cui è causa, sia stato determinato dalla rendita estera.
Tuttavia, parte ricorrente sostiene che la pensione estera non possa essere cumulata con gli altri redditi del beneficiario della pensione SO.
Dunque, la questione controversa nel presente giudizio riguarda i redditi da valutare ai fini della cumulabilità con la pensione di reversibilità, precisamente si tratta di stabilire se tra gli stessi rientri o meno la rendita estera da pensione svizzera e, quindi, se la norma sopra citata (art.1, comma 41, L.335/95) intenda fare riferimento ai redditi di qualsiasi natura oppure solo a quelli assoggettabili ad IRPEF.
Parte ricorrente sostiene che la norma si riferisca soltanto ai redditi soggetti a IRPEF e non anche a quelli assoggettati a ritenuta alla fonte e, quindi, esenti da imposta, come nel caso della rendita estera svizzera, la quale, appunto, è assoggettata a ritenuta unica alla fonte del 5% ex art. 76 c. 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
A sostegno di tale tesi parte ricorrente evidenzia che quando il Legislatore ha inteso includere nel computo anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente, come nel caso dei limiti di reddito previsti per l'assegno sociale per i quali l'art. 3, sesto comma, della L. 8 agosto 1995, n. 335, prevede che: "Alla formazione del reddito
3 concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile".
Orbene, tale interpretazione non può trovare accoglimento.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che la limitazione della computabilità ai soli redditi assoggettabili alla tassazione IRPEF non si rinviene in alcuna disposizione normativa.
L'art. 1, comma 41 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sopra citato si limita, infatti, a stabilire che gli importi dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F e neanche tale tabella fornisce indicazioni in merito.
Ancora si evidenzia che l'art. 76 c. 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nel prevedere che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in
Italia”, non esclude tali redditi dalla tassazione, ma si limita a prevedere una ritenuta unica del 5% applicata da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, e stabilisce che tali redditi non devono essere dichiarati in Italia.
Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte di Cassazione, pur esprimendosi in relazione ad altra norma, con Sentenza n. 1266 del 30/01/2012 ha sancito il seguente principio: “In tema di indebito previdenziale, la nozione di "reddito personale imponibile IRPEF", utilizzata dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per fissare una condizione soggettiva d'irripetibilità, include ogni reddito suscettibile per sua natura di assoggettamento all'IRPEF, a prescindere dalla concreta esigibilità dell'imposta,
e quindi anche il reddito percepito all'estero, atteso che, di fronte ad un reddito reale nell'importo fissato dal legislatore, espressione di capacità contributiva, vengono meno le esigenze di tutela paraprevidenziale garantite dall'irripetibilità
e si riespandono gli ordinari principi che regolano l'indebito”.
Si ritiene, quindi, che nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specificazione normativa in ordine sia ai redditi da considerare che a quelli da escludere dal computo, il legislatore intendesse fare riferimento a tutti i redditi che possono considerarsi espressione di capacità contributiva, a prescindere dalla modalità con cui viene effettuato il prelievo fiscale.
Tanto osservato e rilevato, si ritiene allora di doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., quanto già espresso nelle seguenti pronunce di questa
Sezione:
Sentenza n. 1613/2023 emessa il 10/05/2023 nel procedimento n. 11799/2021 R.G. dalla dott.ssa Santo, ove si afferma che “Per quanto qui rileva, la norma stabilisce,
4 dunque, che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell'8 agosto 1995, n.
335.
Ciò posto, parte ricorrente ritiene che i redditi rilevanti ai fini del cumulo siano quelli
“assoggettabili a Irpef”, con esclusione, quindi, del reddito da pensione estera, perché non assoggettato a imposizione fiscale in Italia.
L'argomento attoreo non appare condivisibile.
Ritiene, invero, il giudicante che l'espressione “redditi assoggettabili a IRPEF” (già contenuta nella nota del Ministero del Lavoro, n. 7/61633 del settembre 1995, e nelle circolari n. 234 del 25 agosto 1995, n. 38 del 20 febbraio 1996 e n. 185 del 18.11.2015) debba essere intesa nel senso che i redditi rilevanti ai fini per cui è causa sono quelli che possono essere espressione, per il nostro ordinamento, di capacità contributiva e, dunque, assimilabili a quelli sottoposti a IRPEF, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni per una esigibilità, in concreto, della suddetta imposta. Diversamente devono intendersi esclusi dal computo i soli redditi assimilabili a quelli per i quali il nostro ordinamento esclude l'IRPEF.
Il parametro è, dunque, costituito dalla natura del reddito e non dall'imposta versata.
Tanto si deve ritenere anche ove si consideri che nel concetto di reddito, senza altra specificazione, qual è quello utilizzato dal legislatore nel caso in esame, rientra ogni disponibilità attuale di mezzi economici, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi dalla legge stessa;
d'altra parte questo è il criterio che ha guidato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in ipotesi di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito (cfr., sia pure in relazione a differenti fattispecie, Cass. n. 1266/2012, n.
5936/2004, n. 3552/2001, n. 3918/96).
Da quanto detto consegue quindi che nei redditi da considerare ai fini del cumulo di cui all'art. 1, comma 41, l. n. 335/95 debbano essere ricompresi tutti quelli “astrattamente” assoggettabili ad Irpef, incluse le pensioni estere e i redditi conseguiti all'estero (cfr. in tal senso anche Corte dei Conti Toscana n. 486/2012, Corte di Conti Veneto n. 995/2012)”.
Si intende richiamare, ex art.118 disp. att. c.p.c., anche quanto affermato nella Sentenza
n. 2723/2023 emessa il 25/9/2023 nel procedimento n. 11799/2021 R.G. dal dott.
Notarangelo, ove si legge che:“Secondo la ricorrente, tale rendita non andrebbe considerata, essendo escluso dalla base imponibile dell'Irpef in quanto assoggettato a ritenuta alla fonte mediante imposta sostitutiva dell'Irpef (Art. 76 L. 413/1991).
La tesi di parte ricorrente è infondata, in quanto la norma innanzi citata prevede che “Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in
Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio
1975, n. 386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia”. Non si tratta quindi
5 di redditi non soggetti alla tassazione sulle persone fisiche, essendovi una ritenuta unica del 5%; la norma citata si limita a prevedere, poiché tale ritenuta è applicata da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, non è più necessaria la denuncia fiscale di tali redditi in Italia;
non sembra che ciò comporti un'equiparazione ai redditi da casa di abitazione (i quali sono esclusi dal cumulo ex art. 1 co. 41 L. 335/1995 e dai limiti di cui all'allegata Tabella F).
Diversamente opinando, vi sarebbe un'ingiustificata parità di trattamento tra chi ha maturato sia la pensione di reversibilità che la pensione di vecchiaia in Italia, poiché in tal caso il cumulo dei trattamenti potrebbe avvenire solo nel rispetto dei limiti reddituali innanzi indicati”).
Per tutte le ragioni che precedono, deve ritenersi che le somme chieste in restituzione da CP_
con missive dell'1/11/2017 e del 30/1/2020 siano state indebitamente percepite e siano ripetibili, sicchè il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. – per come modificato dall'art. dall'art. 42, comma
11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L.
24 novembre 2003, n. 326 – ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 11- 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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