Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, proposto da:
EP ON, IE TE, IA De CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via XXIII settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
delle sentenze in materia di carta docente del Tribunale di Cosenza nn. 966/2024, 1298/2024, 1310/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. TU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenze n. 966/2024, 1298/2024, 1310/2024, passate in giudicato, il Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti, rispettivamente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, 2022/2023 e 2023/2024, 2019/2020 e 2020/2021;
Ritenuto che:
- dalle emergenze documentali non è risultata la notifica dell’indicata pronuncia all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo, presupposto necessario per il conseguimento dell’importo;
- ne è stato quindi sollecitato il relativo deposito con ordinanza istruttoria n. 186/2026, tuttavia non eseguita;
- in ragione di ciò non è ravvisabile alcuna inottemperanza da parte della p.a.;
- a ciò consegue il rigetto del ricorso;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AS, Presidente
TU LE, Consigliere, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| TU LE | Gerardo AS |
IL SEGRETARIO