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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 8433/2024 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Davide Luigi Spiri,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Luigi Chiffi,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 19/05/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 8433/2024
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio ad Acquarica del Capo in data 13/06/2011 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2011).
Ciò posto, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, le parti hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle questioni ulteriori. Alla luce dell'allegazione di violenza domestica, non è stato effettuato alcun tentativo di riconciliazione.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare
è ormai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile, essendo peraltro inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8433/2024 introdotto con ricorso del
17/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Tricase (LE), 23/11/1989) e (Medellin (CO), Controparte_1
01/04/1988) che ad Acquarica del Capo in data 13/06/2011, hanno contratto matrimonio (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2011);
2 R.G. 8433/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquarica del Capo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 8433/2024 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Davide Luigi Spiri,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Luigi Chiffi,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 19/05/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 8433/2024
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio ad Acquarica del Capo in data 13/06/2011 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2011).
Ciò posto, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi. Inoltre, le parti hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle questioni ulteriori. Alla luce dell'allegazione di violenza domestica, non è stato effettuato alcun tentativo di riconciliazione.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare
è ormai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile, essendo peraltro inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8433/2024 introdotto con ricorso del
17/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Tricase (LE), 23/11/1989) e (Medellin (CO), Controparte_1
01/04/1988) che ad Acquarica del Capo in data 13/06/2011, hanno contratto matrimonio (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2011);
2 R.G. 8433/2024
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquarica del Capo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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