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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1896/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 27.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI LORENZO Vincenzo, C.da Alento 1 - Francavilla al mare (Ch)
CONTRO
Controparte_1 avv. PELLEGRINO Antonio - Via Giovanni XXIII n.19 - Nola (Na)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti per il periodo dall'1.7.2024 al 31.7.2024, in quanto detto contratto era stato di fatto sottoscritto dal lavoratore solo in data 2.7.2024 ossia il giorno dopo il primo giorno di lavoro del 1.7.2024 (e, comunque, vista la natura fittizia del mutamento della parte datoriale, considerata la comunanza dei soggetti proprietari delle quote patrimoniali delle due società -tutti riconducibili ad un unico gruppo familiare-, la parziale comunanza di componenti degli organi di rappresentanza e degli organi di gestione delle due società, il comune utilizzo, tra le due società, finanche del medesimo indirizzo di posta elettronica e comunque dei medesimi mezzi e strumenti necessari per la prestazione lavorativa richiesta ai dipendenti ed, in definitiva, la “commistione operativa e sovrapposizione gestionale delle due società resistenti”).
Domandava pertanto l'accertamento della persistenza ed attualità del rapporto di lavoro e, dunque, dell'obbligo retributivo in capo alla datrice di lavoro, con condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.8.2024 alla data di effettivo ripristino del rapporto.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
in via Controparte_1 preliminare sollevava eccezione di nullità del ricorso (per difetto di dettagliata indicazione degli elementi essenziali di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.) nonché di incompetenza territoriale, considerato che “l'odierna opponente non detiene in Pescara nessuna dipendenza ma ha siglato un contratto per l'espletamento di un servizio di vigilanza con la Sala Bingo”.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di nullità del ricorso contenendo lo stesso una sufficiente enunciazione del petitum e della causa petendi. Tanto che la parte convenuta ha potuto diffusamente difendersi nel merito, nei propri scritti difensivi.
***
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è infondata, alla luce del principio per il quale In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di
2 proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26081 del 07/09/2023, Rv. 668612 - 01).
***
Nel merito, va ritenuta l'illegittimità del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti, considerato il difetto del requisito essenziale della forma scritta, non rilevando una successiva stipulazione di un contratto a tempo determinato, se intervenuta durante lo svolgimento già iniziato del rapporto lavoro (e altresì considerato che una radicale nullità non può essere sanata da un susseguente atto ricognitivo del termine stesso, non trattandosi di un vizio suscettibile di sanatoria, quale la mera annullabilità):
• “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27974 del 31/10/2018, Rv. 651054 - 01);
• “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente , a norma dell'art.1 legge n. 230 del 1962, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all'inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2211 del 27/02/1998- Rv. 513155 - 01);
• “L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, a norma dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta ad substantiam e che la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore avvenga in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, pertanto non è valida la clausola appositiva del termine contenuta in un documento sottoscritto dal solo datore di lavoro (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, cassando la sentenza di merito, che non integra il requisito di forma la consegna al lavoratore del contratto, sottoscritto dal solo datore di lavoro, seguita dall'espletamento di attività lavorativa)” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2774 del 05/02/2018, Rv. 646943 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002, Rv. 559168 - 01).
È infatti documentalmente provato che il ricorrente, il cui rapporto di lavoro è pacificamente iniziato il 1.7.2024, aveva ricevuto la copia del contratto di lavoro solo con email del 2.7.2024, e ri-inviato la copia da lui firmata del contratto (pur recante la data 28.6.2024 e la decorrenza del 1.7.2024, questa risultante peraltro anche dal modello UNILAV) solo la sera del 2.7.2024, con email che, come pure quella del datore di lavoro, non è stata disconosciuta e che risulta incontestata.
Si deve dunque richiamare la disciplina applicabile, consistente nell'art.19 (Apposizione del termine e durata massima) del D.Lgs.81/2015 (recante
3 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come sostituito dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd. Decreto Dignità), che dispone al comma 4 che “4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
Al difetto di forma scritta consegue dunque, oltre alla conversione in rapporto a tempo indeterminato (pur nella incontestata reciproca volontà di instaurare un rapporto a tempo determinato), l'applicabilità della tutela sanzionatoria con l'indennità risarcitoria prevista dalla legge (cfr. Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13393 del 2017, in motivazione;
Tribunale Milano sez. lav., 05/11/2015, n.2269; Tribunale Teramo sez. lav., 28/10/2015, n.929):
• “Come noto, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001, deve avvenire mediante forma scritta, prevista ad substantiam. Ne discende che condicio sine qua non per la legittimità di un contratto a tempo determinato è il rispetto della forma scritta. Ciò in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria. Più specificamente, la forma scritta ad substantiam è richiesta ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto e la violazione di tale requisito comporta la nullità del termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. La forma scritta deve, inoltre, essere anteriore o contestuale all'effettivo inizio della prestazione di lavoro a termine e se il termine viene apposto al contratto successivamente all'inizio della prestazione deve considerarsi non apposto. Questo significa, pertanto, che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto. In sostanza, è assolutamente pacifico che le condizioni di legittimità del contratto a tempo determinato sono il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine che è prevista ad substantiam, e, dunque, non può essere provata a mezzo testi, nonché la avvenuta sottoscrizione del contratto medesimo da parte del lavoratore prima dell'inizio della prestazione” (Corte appello Bari sez. lav., 27/05/2020, n.576,
che in motivazione ha confermato l'applicabilità della tutela indennitaria precisando che “(…) La censura con cui (…) ha avversato la statuizione giudiziale limitatamente alla decisione di liquidare il danno nella misura di cinque mensilita' non ha forza adeguata a sovvertirla. Va rammentato che, in ordine alla determinazione dell'indennita', l'art. 32, quinto comma, rinvia ai criteri di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (…) è condivisibile la decisione di prima istanza poiche', nel dar conto di aver messo a confronto l'anzianita' del lavoratore di 12 mesi (…) con le dimensioni dell'impresa (…) “il comportamento” del Consorzio sanzionato consta della predisposizione di una sola 'Disposizione' di servizio (e della sua proroga) con clausola nulla. Vuole, cioe', dirsi che, nel bilanciamento dei dati a disposizione, la misura indennitaria di cinque mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto e' sufficiente a compensare il danno patito dal lavoratore per la illegittimita' dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro”).
Va dunque applicato l'art.28 (Decadenza e tutele) D.Lgs.81/2015, come modificato dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd. Decreto Dignità), dispone al comma 2 che “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il
4 datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'”.
Ai fini della liquidazione dell'indennità risarcitoria, deve quindi richiamarsi il disposto dell'art.8 della L.604/1966 (richiamato dal predetto art.32 L.183/2010) che impone di avere riguardo “(…) al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Considerata la durata invero minimale del rapporto di lavoro, l'indennità può essere contenuta nella misura di n.2,5 mensilità.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso (dovendo ad ogni modo evidenziarsi la sostanziale genericità ed il difetto di prova delle allegazioni in fatto relative alla dedotta violazione dell'art.2112 c.c.,).
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 28.6.2024 ed ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- per l'effetto, condanna a riammettere Controparte_1 immediatamente in servizio;
Parte_1
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
un'indennità onnicomprensiva pari a n.2,5 mensilità dell'ultima
[...] retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
5
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 27.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI LORENZO Vincenzo, C.da Alento 1 - Francavilla al mare (Ch)
CONTRO
Controparte_1 avv. PELLEGRINO Antonio - Via Giovanni XXIII n.19 - Nola (Na)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 14.11.2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti per il periodo dall'1.7.2024 al 31.7.2024, in quanto detto contratto era stato di fatto sottoscritto dal lavoratore solo in data 2.7.2024 ossia il giorno dopo il primo giorno di lavoro del 1.7.2024 (e, comunque, vista la natura fittizia del mutamento della parte datoriale, considerata la comunanza dei soggetti proprietari delle quote patrimoniali delle due società -tutti riconducibili ad un unico gruppo familiare-, la parziale comunanza di componenti degli organi di rappresentanza e degli organi di gestione delle due società, il comune utilizzo, tra le due società, finanche del medesimo indirizzo di posta elettronica e comunque dei medesimi mezzi e strumenti necessari per la prestazione lavorativa richiesta ai dipendenti ed, in definitiva, la “commistione operativa e sovrapposizione gestionale delle due società resistenti”).
Domandava pertanto l'accertamento della persistenza ed attualità del rapporto di lavoro e, dunque, dell'obbligo retributivo in capo alla datrice di lavoro, con condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1.8.2024 alla data di effettivo ripristino del rapporto.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
in via Controparte_1 preliminare sollevava eccezione di nullità del ricorso (per difetto di dettagliata indicazione degli elementi essenziali di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.) nonché di incompetenza territoriale, considerato che “l'odierna opponente non detiene in Pescara nessuna dipendenza ma ha siglato un contratto per l'espletamento di un servizio di vigilanza con la Sala Bingo”.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di nullità del ricorso contenendo lo stesso una sufficiente enunciazione del petitum e della causa petendi. Tanto che la parte convenuta ha potuto diffusamente difendersi nel merito, nei propri scritti difensivi.
***
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è infondata, alla luce del principio per il quale In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di
2 proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26081 del 07/09/2023, Rv. 668612 - 01).
***
Nel merito, va ritenuta l'illegittimità del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti, considerato il difetto del requisito essenziale della forma scritta, non rilevando una successiva stipulazione di un contratto a tempo determinato, se intervenuta durante lo svolgimento già iniziato del rapporto lavoro (e altresì considerato che una radicale nullità non può essere sanata da un susseguente atto ricognitivo del termine stesso, non trattandosi di un vizio suscettibile di sanatoria, quale la mera annullabilità):
• “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27974 del 31/10/2018, Rv. 651054 - 01);
• “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente , a norma dell'art.1 legge n. 230 del 1962, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro e da un contratto che, intervenendo solo successivamente all'inizio della prestazione lavorativa, si richiami a detti atti” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2211 del 27/02/1998- Rv. 513155 - 01);
• “L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, a norma dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta ad substantiam e che la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore avvenga in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto, pertanto non è valida la clausola appositiva del termine contenuta in un documento sottoscritto dal solo datore di lavoro (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, cassando la sentenza di merito, che non integra il requisito di forma la consegna al lavoratore del contratto, sottoscritto dal solo datore di lavoro, seguita dall'espletamento di attività lavorativa)” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2774 del 05/02/2018, Rv. 646943 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002, Rv. 559168 - 01).
È infatti documentalmente provato che il ricorrente, il cui rapporto di lavoro è pacificamente iniziato il 1.7.2024, aveva ricevuto la copia del contratto di lavoro solo con email del 2.7.2024, e ri-inviato la copia da lui firmata del contratto (pur recante la data 28.6.2024 e la decorrenza del 1.7.2024, questa risultante peraltro anche dal modello UNILAV) solo la sera del 2.7.2024, con email che, come pure quella del datore di lavoro, non è stata disconosciuta e che risulta incontestata.
Si deve dunque richiamare la disciplina applicabile, consistente nell'art.19 (Apposizione del termine e durata massima) del D.Lgs.81/2015 (recante
3 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come sostituito dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd. Decreto Dignità), che dispone al comma 4 che “4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
Al difetto di forma scritta consegue dunque, oltre alla conversione in rapporto a tempo indeterminato (pur nella incontestata reciproca volontà di instaurare un rapporto a tempo determinato), l'applicabilità della tutela sanzionatoria con l'indennità risarcitoria prevista dalla legge (cfr. Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13393 del 2017, in motivazione;
Tribunale Milano sez. lav., 05/11/2015, n.2269; Tribunale Teramo sez. lav., 28/10/2015, n.929):
• “Come noto, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 368/2001, deve avvenire mediante forma scritta, prevista ad substantiam. Ne discende che condicio sine qua non per la legittimità di un contratto a tempo determinato è il rispetto della forma scritta. Ciò in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria. Più specificamente, la forma scritta ad substantiam è richiesta ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto e la violazione di tale requisito comporta la nullità del termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. La forma scritta deve, inoltre, essere anteriore o contestuale all'effettivo inizio della prestazione di lavoro a termine e se il termine viene apposto al contratto successivamente all'inizio della prestazione deve considerarsi non apposto. Questo significa, pertanto, che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto. In sostanza, è assolutamente pacifico che le condizioni di legittimità del contratto a tempo determinato sono il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine che è prevista ad substantiam, e, dunque, non può essere provata a mezzo testi, nonché la avvenuta sottoscrizione del contratto medesimo da parte del lavoratore prima dell'inizio della prestazione” (Corte appello Bari sez. lav., 27/05/2020, n.576,
che in motivazione ha confermato l'applicabilità della tutela indennitaria precisando che “(…) La censura con cui (…) ha avversato la statuizione giudiziale limitatamente alla decisione di liquidare il danno nella misura di cinque mensilita' non ha forza adeguata a sovvertirla. Va rammentato che, in ordine alla determinazione dell'indennita', l'art. 32, quinto comma, rinvia ai criteri di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (…) è condivisibile la decisione di prima istanza poiche', nel dar conto di aver messo a confronto l'anzianita' del lavoratore di 12 mesi (…) con le dimensioni dell'impresa (…) “il comportamento” del Consorzio sanzionato consta della predisposizione di una sola 'Disposizione' di servizio (e della sua proroga) con clausola nulla. Vuole, cioe', dirsi che, nel bilanciamento dei dati a disposizione, la misura indennitaria di cinque mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto e' sufficiente a compensare il danno patito dal lavoratore per la illegittimita' dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro”).
Va dunque applicato l'art.28 (Decadenza e tutele) D.Lgs.81/2015, come modificato dall'art.1 del D.L.87/2018 conv. in L.96/2018 (cd. Decreto Dignità), dispone al comma 2 che “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il
4 datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'”.
Ai fini della liquidazione dell'indennità risarcitoria, deve quindi richiamarsi il disposto dell'art.8 della L.604/1966 (richiamato dal predetto art.32 L.183/2010) che impone di avere riguardo “(…) al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Considerata la durata invero minimale del rapporto di lavoro, l'indennità può essere contenuta nella misura di n.2,5 mensilità.
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso (dovendo ad ogni modo evidenziarsi la sostanziale genericità ed il difetto di prova delle allegazioni in fatto relative alla dedotta violazione dell'art.2112 c.c.,).
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del 28.6.2024 ed ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- per l'effetto, condanna a riammettere Controparte_1 immediatamente in servizio;
Parte_1
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
un'indennità onnicomprensiva pari a n.2,5 mensilità dell'ultima
[...] retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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