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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10489 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16374/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16374/2024
Oggi10/11/25 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16374/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo De Parte_1 C.F._1
RO DE MA
RICORRENTE contro n persona del legale rapp.te p.t., (P.I. rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Leonardo Cocco
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza fissata per la decisione del 10.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato in data 16.02.2024, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligente esecuzione della prestazione medica.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente deduceva che:
- ella giungeva presso la struttura convenuta in data 3.11.2020 perchè affetta da “gozzo multinodulare” ed in buone condizioni cliniche generali, per sottoporti ad un intervento chirurgico programmato di tiroidectomia completa da parte dei sanitari della struttura medica e dal chirurgo
Prof. ; Persona_1
- in data 05.11.2020, veniva dimessa con prescrizione farmacologica da eseguire per trenta giorni e che tuttavia, pur eseguendo scrupolosamente, i valori della calcemia risultavano sempre al di sotto pagina 2 di 15 della norma ed iniziavano ad avvertirsi segni clinici della carenza di calcio (formicolii, parestesie, tremori a braccia e gambe con difficoltà a compiere i movimenti fini, tuttora esistenti). Inoltre, la paziente manifestava anche difficoltà nel parlare (voce roca, stridula, debole) dovuta a paralisi della corda vocale vera destra, affanno e successivamente laringospasmi recidivanti con tosse continua e sensazione di morte imminente;
- durante uno dei violenti e lunghi attacchi di tosse (a causa dell'aumento della pressione endo- oculare) si ebbe la rottura di capillari dell'occhio sinistro e che ancora tutt'oggi la danneggiata subisce tali attacchi di tosse e/o di mancanza d'aria;
- È successivamente emersa la compromissione della funzione paratiroidea per valori di PTH
(ormone prodotto delle paratiroidi) indosabili, a conferma di un ipoparatiroidismo post-chirurgico e della paralisi della corda vocale vera destra post-tiroidectomia;
- tale situazione inficia la qualità di vita dell'attrice sia dal punto di vista professionale che relazionale, con lo svilupparsi di una sintomatologia ansiosa e depressiva che la costringevano anche a cicli di psicoterapia;
- l'istante prima dell'intervento chirurgico aveva valori di calcio nella norma e non presentava alcuno dei problemi poi sorti in seguito all'intervento chirurgico;
- con pec del 30.01.2023 la ricorrente provvedeva alla comunicazione ed alla denuncia del danno nonchè alla costituzione in mora dell'azienda sanitaria;
- in tale missiva, la chiedeva parimenti alla struttura sanitaria di conoscere sia i nominativi Parte_1 dei medici che avevano effettuato e/o preso parte all'intervento chirurgico sia la compagnia assicurativa con cui era stata stipulata la polizza per la copertura dei danni da responsabilità sanitaria ma, purtroppo, la ignorava la missiva della danneggiata;
Controparte_1
- con ricorso del 13.03.2023, successivamente l'odierna istante chiedeva disporsi un accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art.696-bis c.p.c. contro la struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N. con R.G. n.7450/2023, al fine di procedere Controparte_1 all'accertamento dei fatti denunciati, alla valutazione dell'intervento chirurgico e dell'opera prestata dalla clinica e dai sanitari, con conseguente quantificazione dei danni;
- instauratosi il contraddittorio, il Giudice nominava i dottori (medico legale) e Persona_2
(chirurgo) conferendo loro l'incarico, quest'ultimo in quanto incompatibile Persona_3 veniva poi sostituito dal Magistrato con ordinanza del 12-06-2023 dal dott. Persona_4
(chirurgo);
pagina 3 di 15 - all'esito dell'esame della documentazione, veniva depositata relazione tecnica ove si accertava la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici del danno alla paziente in seguito CP_1 all'intervento chirurgico di tireidectomia totale svoltosi il 03.11.2020;
- la prestazione sanitaria offerta dalla casa di cura presentava i caratteri di Controparte_1 routinaria e priva di qualsiasi carattere di sperimentalità;
- sussistono difetti di comportamento tecnico professionale e il cd. nesso causale, giuridicamente rilevante, tra l'inesatta ed erronea operazione medica effettuata nella ed i gravi Controparte_1 postumi invalidanti residuati alla nonché gli estremi della colpa professionale della Parte_1 struttura e/o dell'operatore Prof. Persona_1
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva in via preliminare di dichiarare procedibile, proponibile ed ammissibile la domanda di merito per avvenuto esperimento della condizione di procedibilità in materia sanitaria;
nel merito ella chiedeva di accertare e/o dichiarare le condotte e la responsabilità sanitaria della convenuta e/o dei medici della struttura sanitaria nell'esecuzione dell'operazione avvenuta il giorno 03.11.2020 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della ricorrente, della somma accertata nell'A.T.P. (R.G. 7450/23) espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, quantificata
€ 77.174,50 salvo errori od omissioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora del 30.01.2023 fino al soddisfo. Infine, la ricorrente chiedeva di condannare, altresì, la casa di cura alla refusione e/o al rimborso e/o al pagamento dei compensi versati ai CTU, Controparte_1 pari ad € 3.059,84 nell'A.T.P..
Il tutto con condanna dalle spese e delle competenze per l'A.T.P. e per il presente giudizio di merito.
Si costituiva, in data 7.02.2025 la quale in via preliminare chiedeva di disporsi la Controparte_1 prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., nonché disporre la rinnovazione della CTU, con nomina di collegio peritale composto da esperto in Endocrinochirurgia. Nel merito l'ente chiedeva di rigettarsi il ricorso per l'assenza dei suoi presupposti di fatto e di diritto dell'azione intrapresa ed in assenza di responsabilità della CP_1
e del medico operatore. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al
[...] procuratore antistatario. Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede di ATP, all'udienza del
10.11.2025 si riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda per incompatibilità della stessa con le forme del rito semplificato, la mera lettura dell'art 281 decies c.p.c ultimo comma determina il rigetto della doglianza de qua.
pagina 4 di 15 Nel merito, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria dopo l'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-
). Ebbene, in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, già da tempo la Per_5 giurisprudenza aveva qualificato essa come avente natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n.
6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198;
Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It.,
1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. pagina 5 di 15 Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 6 di 15 fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass.
4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi pagina 7 di 15 secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento). Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n.
975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_2 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del
"più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini pagina 8 di 15 temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n.
27000 come a carico del paziente. Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n.
26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da pagina 9 di 15 intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 ,
n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez.
VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del CTU dott. (Specialista in medicina Persona_6
Legale) e dott. (Specialista in Chirurgia Generale); relazione che, per il carattere di Persona_4 completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo
Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
pagina 10 di 15 - il caso concerne la lamentata responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria nel Reparto di Chirurgia della Casa di Cura ”, e del Prof. , cui CP_1 Persona_1 viene addebitata una difettosa prestazione assistenziale nel corso dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale eseguito in data 03.11.2020 alla (cfr. pg. 14 CTU) Parte_1
- nello specifico, la ricorrente denuncia malpractice dall'operatore Prof. , Persona_1 rappresentata da paralisi della corda vocale destra ed ipoparatiroidismo post-chirurgico permanente, per cui ricorre a terapia specifica giornaliera;
(cfr. pg. 14 CTU)
- , 54enne all'epoca dei fatti, affetta da anni da gozzo multinodulare, associato a Parte_1 sintomatologia da compressione tracheale, in data 03.11.2020 venne sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale per diagnosi di Morbo di Basedow multinodulare associato a riscontro strumentale di incremento volumetrico di entrambi i lobi tiroidei ( >Dx 3 cm >Sin
3,88, con segnali vascolari interni e periferici); (cfr. pg. 14 CTU)
- la paziente lamentava, a seguito dell'intervento, una lesione nervosa del nervo ricorrente di destra, ricondotta ad errate manovre intraoperatoria, nonché, la sussistenza di disturbi cronici da ipocalcemia causati da lesioni irreversibili al tessuto paratiroideo (ipoparatiroidismo post chirurgico); (cfr. pg. 14 CTU)
- da quanto riportato nell'atto operatorio trascritto in cartella può rilevarsi che: la ghiandola tiroidea, già aumentata di volume, presentava aderenze circonferenziali a carico dei tessuti muscolari circostanti;
- venivano, in corso d'opera, identificati ambedue i nervi laringei. La medesima procedura venne eseguita per quanto concerne le ghiandole paratiroidi che, come precisato dal nel CP_3 referto operatorio, “risultano integre”; (cfr. pg. 15 CTU)
- ciò nonostante, deve rilevarsi che, se da un lato fu corretta la metodica tecnica chirurgica adottata laddove si optò per effettuare una “loboistemectomia bilaterale quasi totale con residuo tiroideo a protezione del nervo”, d'altro canto, emerge che venne eseguita una legatura alla base della arteria tiroidea;
(cfr. pg. 35 CTU)
- è quindi probabile che nell'ambito della legatura e sezione del tronco principale dell'arteria tiroidea inferiore a destra il chirurgo abbia cagionato un danno al nervo ricorrente che si trova in stretto contatto col tronco principale dell'arteria; (cfr. pg. 35 CTU)
- agli atti, inoltre, non risulta compilato il diario clinico giornaliero, il che non consente di ritenere che siano insorte difficoltà respiratorie e/o fonatorie immediate;
(cfr. pg. 35 CTU)
- nel foglio di dimissione, volontaria, sottoscritto dalla paziente in data 05.11.2020, veniva indicata con terapia a base di AC 100 1x3, a pranzo per 30gg, Eutirox 0,50 1 e ½ cp Parte_2
pagina 11 di 15 prima di colazione. Trattasi di un consistente dosaggio farmacologico di AC (1000 1cp x 3-
Calcio carbonato) + OC (farmaco a base di calcitriolo, forma biologicamente attiva della
Vit D3), che permette di presupporre l'avvenuta lesione paratiroidea;
(cfr. pg. 36 CTU)
- nel dicembre 2020, a distanza di circa 45 giorni dall'intervento, la veniva valutata Parte_1 dallo stesso precedente specialista endocrinologo, Prof. che disponeva diagnosi di CP_4
“ipotiroidismo post chirurgico” in terapia “compensato”; (cfr. pg. 36 CTU)
- nel Gennaio 2021, a distanza di circa due mesi dall'intervento, la ricorrente si sottoponeva ad un controllo ORL che certificava riduzione dello spazio glottico respiratorio, di verosimile natura iatrogena, con diagnosi di “paralisi della corda vocale vera di destra in posizione paramediana”;
(cfr. pg. 37 CTU)
- considerato che l'indagine istologica dei pezzi asportati non ha segnalato la presenza di tessuto paratiroideo nel loro contesto, resta quale più probabile causa del deficit paratiroideo una sopraggiunta ischemia ghiandolare, oppure un loro traumatismo iatrogeno in corso di preparazione dei piani di sezione chirurgica;
(cfr. pg. 37 CTU)
- pertanto, sussistono difetti di comportamento tecnico professionale nei Sanitari della
[...]
, secondo gli estremi dell'art. 2236 cc., alla luce della sostanziale routinarietà Controparte_5 della pratica medica attuata;
(cfr. pg. 38 CTU)
- risultano, inoltre, presenti in cartella due moduli di consenso informato, sottoscritti dalla paziente, discretamente esaustivi, di cui uno, peraltro, redatto dalla Controparte_6 in cui risultano descritti i rischi e le complicanze correlati all'intervento praticato. (cfr. pg. 38
CTU)
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano profili di responsabilità a carico della struttura resistente per il danno subito dalla nel periodo in cui veniva sottoposta Parte_1 all'intervento di tiroidectomia. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate. (cfr. pg. 41 - 42 CTU).
Per l'effetto, per i periti devono ritenersi appurata la responsabilità della struttura e si può stimare un danno biologico iatrogeno del 20%. Per quanto attiene al periodo di inabilità, ha poi riconosciuto una
ITP che può essere stadiata in 30 giorni al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% ed ulteriori 60 giorni al
25%. (Cfr. pg.39 CTU)
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (54 anni) sono riconoscibili € 76.165 a titolo di biologico permanente nonché €.
pagina 12 di 15 2587,50 per ITP al 75% per 30 gg + €. 1725,00 per ITP al 50% per gg 30 + €. 1725,00 per ITP al 25% per gg 60. Per un totale risarcitorio pari ad € 82.202,5.
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n.
28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere accolta nella sola misura presuntiva tabellarmente attribuita.
Anche la personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in pagina 13 di 15 presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n.
14364). Va, infatti, opportunamente valorizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Civ., Sez. VI-III, 04- 03-2021, n. 5865).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito (20%) l'età della paziente (54 anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
In applicazione dei sopra richiamati principi, inoltre, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro
(3.11.2020) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) - con esclusione della fase istruttoria - e della quarta fascia della tabella n.9 (giudizi di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
pagina 14 di 15 - accoglie la domanda della ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna a versare a la somma di € 82.202,5; su tali somme decorrono Controparte_1 Parte_1 interessi compensativi ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(3.11.2020) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- rigetta le residue domande di parte ricorrente;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte Controparte_1 ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 831,00 per spese vive, € 12.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli,10/11/25
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 15 di 15
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16374/2024
Oggi10/11/25 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16374/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo De Parte_1 C.F._1
RO DE MA
RICORRENTE contro n persona del legale rapp.te p.t., (P.I. rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Leonardo Cocco
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza fissata per la decisione del 10.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato in data 16.02.2024, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della negligente esecuzione della prestazione medica.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente deduceva che:
- ella giungeva presso la struttura convenuta in data 3.11.2020 perchè affetta da “gozzo multinodulare” ed in buone condizioni cliniche generali, per sottoporti ad un intervento chirurgico programmato di tiroidectomia completa da parte dei sanitari della struttura medica e dal chirurgo
Prof. ; Persona_1
- in data 05.11.2020, veniva dimessa con prescrizione farmacologica da eseguire per trenta giorni e che tuttavia, pur eseguendo scrupolosamente, i valori della calcemia risultavano sempre al di sotto pagina 2 di 15 della norma ed iniziavano ad avvertirsi segni clinici della carenza di calcio (formicolii, parestesie, tremori a braccia e gambe con difficoltà a compiere i movimenti fini, tuttora esistenti). Inoltre, la paziente manifestava anche difficoltà nel parlare (voce roca, stridula, debole) dovuta a paralisi della corda vocale vera destra, affanno e successivamente laringospasmi recidivanti con tosse continua e sensazione di morte imminente;
- durante uno dei violenti e lunghi attacchi di tosse (a causa dell'aumento della pressione endo- oculare) si ebbe la rottura di capillari dell'occhio sinistro e che ancora tutt'oggi la danneggiata subisce tali attacchi di tosse e/o di mancanza d'aria;
- È successivamente emersa la compromissione della funzione paratiroidea per valori di PTH
(ormone prodotto delle paratiroidi) indosabili, a conferma di un ipoparatiroidismo post-chirurgico e della paralisi della corda vocale vera destra post-tiroidectomia;
- tale situazione inficia la qualità di vita dell'attrice sia dal punto di vista professionale che relazionale, con lo svilupparsi di una sintomatologia ansiosa e depressiva che la costringevano anche a cicli di psicoterapia;
- l'istante prima dell'intervento chirurgico aveva valori di calcio nella norma e non presentava alcuno dei problemi poi sorti in seguito all'intervento chirurgico;
- con pec del 30.01.2023 la ricorrente provvedeva alla comunicazione ed alla denuncia del danno nonchè alla costituzione in mora dell'azienda sanitaria;
- in tale missiva, la chiedeva parimenti alla struttura sanitaria di conoscere sia i nominativi Parte_1 dei medici che avevano effettuato e/o preso parte all'intervento chirurgico sia la compagnia assicurativa con cui era stata stipulata la polizza per la copertura dei danni da responsabilità sanitaria ma, purtroppo, la ignorava la missiva della danneggiata;
Controparte_1
- con ricorso del 13.03.2023, successivamente l'odierna istante chiedeva disporsi un accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art.696-bis c.p.c. contro la struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N. con R.G. n.7450/2023, al fine di procedere Controparte_1 all'accertamento dei fatti denunciati, alla valutazione dell'intervento chirurgico e dell'opera prestata dalla clinica e dai sanitari, con conseguente quantificazione dei danni;
- instauratosi il contraddittorio, il Giudice nominava i dottori (medico legale) e Persona_2
(chirurgo) conferendo loro l'incarico, quest'ultimo in quanto incompatibile Persona_3 veniva poi sostituito dal Magistrato con ordinanza del 12-06-2023 dal dott. Persona_4
(chirurgo);
pagina 3 di 15 - all'esito dell'esame della documentazione, veniva depositata relazione tecnica ove si accertava la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici del danno alla paziente in seguito CP_1 all'intervento chirurgico di tireidectomia totale svoltosi il 03.11.2020;
- la prestazione sanitaria offerta dalla casa di cura presentava i caratteri di Controparte_1 routinaria e priva di qualsiasi carattere di sperimentalità;
- sussistono difetti di comportamento tecnico professionale e il cd. nesso causale, giuridicamente rilevante, tra l'inesatta ed erronea operazione medica effettuata nella ed i gravi Controparte_1 postumi invalidanti residuati alla nonché gli estremi della colpa professionale della Parte_1 struttura e/o dell'operatore Prof. Persona_1
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva in via preliminare di dichiarare procedibile, proponibile ed ammissibile la domanda di merito per avvenuto esperimento della condizione di procedibilità in materia sanitaria;
nel merito ella chiedeva di accertare e/o dichiarare le condotte e la responsabilità sanitaria della convenuta e/o dei medici della struttura sanitaria nell'esecuzione dell'operazione avvenuta il giorno 03.11.2020 e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della ricorrente, della somma accertata nell'A.T.P. (R.G. 7450/23) espletata dinanzi al Tribunale di Napoli, quantificata
€ 77.174,50 salvo errori od omissioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora del 30.01.2023 fino al soddisfo. Infine, la ricorrente chiedeva di condannare, altresì, la casa di cura alla refusione e/o al rimborso e/o al pagamento dei compensi versati ai CTU, Controparte_1 pari ad € 3.059,84 nell'A.T.P..
Il tutto con condanna dalle spese e delle competenze per l'A.T.P. e per il presente giudizio di merito.
Si costituiva, in data 7.02.2025 la quale in via preliminare chiedeva di disporsi la Controparte_1 prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., nonché disporre la rinnovazione della CTU, con nomina di collegio peritale composto da esperto in Endocrinochirurgia. Nel merito l'ente chiedeva di rigettarsi il ricorso per l'assenza dei suoi presupposti di fatto e di diritto dell'azione intrapresa ed in assenza di responsabilità della CP_1
e del medico operatore. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al
[...] procuratore antistatario. Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede di ATP, all'udienza del
10.11.2025 si riservava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda per incompatibilità della stessa con le forme del rito semplificato, la mera lettura dell'art 281 decies c.p.c ultimo comma determina il rigetto della doglianza de qua.
pagina 4 di 15 Nel merito, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria dopo l'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-
). Ebbene, in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, già da tempo la Per_5 giurisprudenza aveva qualificato essa come avente natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n.
6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198;
Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It.,
1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. pagina 5 di 15 Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 6 di 15 fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass.
4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi pagina 7 di 15 secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento). Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n.
975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_2 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del
"più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini pagina 8 di 15 temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n.
27000 come a carico del paziente. Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n.
26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da pagina 9 di 15 intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 ,
n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez.
VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del CTU dott. (Specialista in medicina Persona_6
Legale) e dott. (Specialista in Chirurgia Generale); relazione che, per il carattere di Persona_4 completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo
Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
pagina 10 di 15 - il caso concerne la lamentata responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria nel Reparto di Chirurgia della Casa di Cura ”, e del Prof. , cui CP_1 Persona_1 viene addebitata una difettosa prestazione assistenziale nel corso dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale eseguito in data 03.11.2020 alla (cfr. pg. 14 CTU) Parte_1
- nello specifico, la ricorrente denuncia malpractice dall'operatore Prof. , Persona_1 rappresentata da paralisi della corda vocale destra ed ipoparatiroidismo post-chirurgico permanente, per cui ricorre a terapia specifica giornaliera;
(cfr. pg. 14 CTU)
- , 54enne all'epoca dei fatti, affetta da anni da gozzo multinodulare, associato a Parte_1 sintomatologia da compressione tracheale, in data 03.11.2020 venne sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale per diagnosi di Morbo di Basedow multinodulare associato a riscontro strumentale di incremento volumetrico di entrambi i lobi tiroidei ( >Dx 3 cm >Sin
3,88, con segnali vascolari interni e periferici); (cfr. pg. 14 CTU)
- la paziente lamentava, a seguito dell'intervento, una lesione nervosa del nervo ricorrente di destra, ricondotta ad errate manovre intraoperatoria, nonché, la sussistenza di disturbi cronici da ipocalcemia causati da lesioni irreversibili al tessuto paratiroideo (ipoparatiroidismo post chirurgico); (cfr. pg. 14 CTU)
- da quanto riportato nell'atto operatorio trascritto in cartella può rilevarsi che: la ghiandola tiroidea, già aumentata di volume, presentava aderenze circonferenziali a carico dei tessuti muscolari circostanti;
- venivano, in corso d'opera, identificati ambedue i nervi laringei. La medesima procedura venne eseguita per quanto concerne le ghiandole paratiroidi che, come precisato dal nel CP_3 referto operatorio, “risultano integre”; (cfr. pg. 15 CTU)
- ciò nonostante, deve rilevarsi che, se da un lato fu corretta la metodica tecnica chirurgica adottata laddove si optò per effettuare una “loboistemectomia bilaterale quasi totale con residuo tiroideo a protezione del nervo”, d'altro canto, emerge che venne eseguita una legatura alla base della arteria tiroidea;
(cfr. pg. 35 CTU)
- è quindi probabile che nell'ambito della legatura e sezione del tronco principale dell'arteria tiroidea inferiore a destra il chirurgo abbia cagionato un danno al nervo ricorrente che si trova in stretto contatto col tronco principale dell'arteria; (cfr. pg. 35 CTU)
- agli atti, inoltre, non risulta compilato il diario clinico giornaliero, il che non consente di ritenere che siano insorte difficoltà respiratorie e/o fonatorie immediate;
(cfr. pg. 35 CTU)
- nel foglio di dimissione, volontaria, sottoscritto dalla paziente in data 05.11.2020, veniva indicata con terapia a base di AC 100 1x3, a pranzo per 30gg, Eutirox 0,50 1 e ½ cp Parte_2
pagina 11 di 15 prima di colazione. Trattasi di un consistente dosaggio farmacologico di AC (1000 1cp x 3-
Calcio carbonato) + OC (farmaco a base di calcitriolo, forma biologicamente attiva della
Vit D3), che permette di presupporre l'avvenuta lesione paratiroidea;
(cfr. pg. 36 CTU)
- nel dicembre 2020, a distanza di circa 45 giorni dall'intervento, la veniva valutata Parte_1 dallo stesso precedente specialista endocrinologo, Prof. che disponeva diagnosi di CP_4
“ipotiroidismo post chirurgico” in terapia “compensato”; (cfr. pg. 36 CTU)
- nel Gennaio 2021, a distanza di circa due mesi dall'intervento, la ricorrente si sottoponeva ad un controllo ORL che certificava riduzione dello spazio glottico respiratorio, di verosimile natura iatrogena, con diagnosi di “paralisi della corda vocale vera di destra in posizione paramediana”;
(cfr. pg. 37 CTU)
- considerato che l'indagine istologica dei pezzi asportati non ha segnalato la presenza di tessuto paratiroideo nel loro contesto, resta quale più probabile causa del deficit paratiroideo una sopraggiunta ischemia ghiandolare, oppure un loro traumatismo iatrogeno in corso di preparazione dei piani di sezione chirurgica;
(cfr. pg. 37 CTU)
- pertanto, sussistono difetti di comportamento tecnico professionale nei Sanitari della
[...]
, secondo gli estremi dell'art. 2236 cc., alla luce della sostanziale routinarietà Controparte_5 della pratica medica attuata;
(cfr. pg. 38 CTU)
- risultano, inoltre, presenti in cartella due moduli di consenso informato, sottoscritti dalla paziente, discretamente esaustivi, di cui uno, peraltro, redatto dalla Controparte_6 in cui risultano descritti i rischi e le complicanze correlati all'intervento praticato. (cfr. pg. 38
CTU)
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano profili di responsabilità a carico della struttura resistente per il danno subito dalla nel periodo in cui veniva sottoposta Parte_1 all'intervento di tiroidectomia. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate. (cfr. pg. 41 - 42 CTU).
Per l'effetto, per i periti devono ritenersi appurata la responsabilità della struttura e si può stimare un danno biologico iatrogeno del 20%. Per quanto attiene al periodo di inabilità, ha poi riconosciuto una
ITP che può essere stadiata in 30 giorni al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% ed ulteriori 60 giorni al
25%. (Cfr. pg.39 CTU)
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano 2024” tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (54 anni) sono riconoscibili € 76.165 a titolo di biologico permanente nonché €.
pagina 12 di 15 2587,50 per ITP al 75% per 30 gg + €. 1725,00 per ITP al 50% per gg 30 + €. 1725,00 per ITP al 25% per gg 60. Per un totale risarcitorio pari ad € 82.202,5.
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n.
28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere accolta nella sola misura presuntiva tabellarmente attribuita.
Anche la personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto,
Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in pagina 13 di 15 presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n.
14364). Va, infatti, opportunamente valorizzato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Civ., Sez. VI-III, 04- 03-2021, n. 5865).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito (20%) l'età della paziente (54 anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
In applicazione dei sopra richiamati principi, inoltre, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro
(3.11.2020) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) - con esclusione della fase istruttoria - e della quarta fascia della tabella n.9 (giudizi di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
pagina 14 di 15 - accoglie la domanda della ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna a versare a la somma di € 82.202,5; su tali somme decorrono Controparte_1 Parte_1 interessi compensativi ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(3.11.2020) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- rigetta le residue domande di parte ricorrente;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte Controparte_1 ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 831,00 per spese vive, € 12.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli,10/11/25
Il Giudice dott. Francesca Console
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