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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 600 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice AO EN LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 600/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU, domiciliato Pt_1 P.IVA_1
in sede
RICORRENTE
contro
) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
), in qualità di genitori del minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. LILIANA PINTUS, presso il cui studio ha eletto C.F._3
domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1
svolto dal CTU Dott.ssa nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_2
tecnico preventivo (RG. 511/2024) proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc dal minore , Persona_1
rappresentato nel presente giudizio dai genitori e e conclusosi in Controparte_2 CP_1
suo favore con l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92 a decorrere dalla data della visita di revisione (18/12/2023).
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione depositata Persona_1
da alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In sede di chiarimenti resi nell'udienza del 23/10/2025, la Dott.ssa , nel Persona_2
confermare il precedente elaborato peritale, ha dichiarato in sintesi quanto segue:
- “tenuto conto che il minore presenta frequenti crisi cardiache e respiratorie con necessità di
chiamare in urgenza l'ambulanza con trasferimento in ospedale, tale è circostanza sufficiente per
riconoscere la necessità di assistenza continua;
non è da escludersi che nel tempo le problematiche possano essere risolte con un intervento che
può prospettarsi in futuro e che allo stato non appare percorribile”.
Le conclusioni cui il CTU Dott.ssa è pervenuto in sede di chiarimenti a Persona_2
conferma delle valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 511/2024), oltre che esaustive, sono del tutto condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo e possono pertanto porsi a fondamento della decisione,
quantomeno allo stato avuto riguardo alla precisazione resa dal CTU (non è da escludersi che nel
tempo le problematiche possano essere risolte con un intervento che può prospettarsi in futuro e
che allo stato non appare percorribile).
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere respinta, stante l'accertata sussistenza in Pt_1
favore del minore dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento Persona_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92 a decorrere dalla data della visita di revisione (18/12/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di , come da dispositivo. Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Persona_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92, come accertato dal CTU, a decorrere dalla data della visita di revisione (18/12/2023);
- condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 per Pt_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, a favore dell'Avv. Liliana Pintus;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 20/11/2025
Il giudice
AO EN LA
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice AO EN LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 600/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU, domiciliato Pt_1 P.IVA_1
in sede
RICORRENTE
contro
) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
), in qualità di genitori del minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. LILIANA PINTUS, presso il cui studio ha eletto C.F._3
domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1
svolto dal CTU Dott.ssa nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_2
tecnico preventivo (RG. 511/2024) proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc dal minore , Persona_1
rappresentato nel presente giudizio dai genitori e e conclusosi in Controparte_2 CP_1
suo favore con l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92 a decorrere dalla data della visita di revisione (18/12/2023).
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione depositata Persona_1
da alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In sede di chiarimenti resi nell'udienza del 23/10/2025, la Dott.ssa , nel Persona_2
confermare il precedente elaborato peritale, ha dichiarato in sintesi quanto segue:
- “tenuto conto che il minore presenta frequenti crisi cardiache e respiratorie con necessità di
chiamare in urgenza l'ambulanza con trasferimento in ospedale, tale è circostanza sufficiente per
riconoscere la necessità di assistenza continua;
non è da escludersi che nel tempo le problematiche possano essere risolte con un intervento che
può prospettarsi in futuro e che allo stato non appare percorribile”.
Le conclusioni cui il CTU Dott.ssa è pervenuto in sede di chiarimenti a Persona_2
conferma delle valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 511/2024), oltre che esaustive, sono del tutto condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo e possono pertanto porsi a fondamento della decisione,
quantomeno allo stato avuto riguardo alla precisazione resa dal CTU (non è da escludersi che nel
tempo le problematiche possano essere risolte con un intervento che può prospettarsi in futuro e
che allo stato non appare percorribile).
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere respinta, stante l'accertata sussistenza in Pt_1
favore del minore dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento Persona_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92 a decorrere dalla data della visita di revisione (18/12/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di , come da dispositivo. Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Persona_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92, come accertato dal CTU, a decorrere dalla data della visita di revisione (18/12/2023);
- condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 per Pt_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, a favore dell'Avv. Liliana Pintus;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 20/11/2025
Il giudice
AO EN LA