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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9826/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II n. 186, Torino presso lo studio dell'avv.
ORNATO MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CANDIOLO il 27/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/06/2014 e il 03/07/2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21/03/2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati presso le fissate residenze con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che nella casa coniugale continuerà a vivere stabilmente il marito, potendo per l'effetto disporre di tutti gli arredi e/o beni mobili ivi staggiti, atteso che la moglie ha già lasciato detta abitazione e si è trasferita in altro immobile in locazione ove ha fissato la sua nuova residenza.
DISPONE che i figli minori vengano affidati ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della madre.
DISPONE che i figli minori vivano in regime di gestione alternata e paritetica presso le rispettive residenze e/o domicili di entrambi i genitori, ovverosia:
- a week end alternati dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera con impegno del padre ad accompagnare i figli presso l'abitazione della moglie;
- il lunedì il padre andrà a prenderli a scuola accompagnandoli presso l'abitazione della moglie verso le pagina 2 di 4 19 quando la stessa sarà rientrata dal lavoro ove pertanto pernotteranno ed il giorno successivo saranno dalla stessa accompagnati a scuola;
- il martedì dall'uscita dalla scuola staranno il padre con pernottamento presso lo stesso ed impegno del medesimo ad accompagnarli a scuola;
- il mercoledì sarà la madre ad andare a prendere i figli a scuola e li condurrà presso l'abitazione del padre verso le ore 18 ovvero quando costui sarà rientrato dal lavoro dove pernotteranno e il mattino successivo li accompagnerà a scuola;
- il giovedì sarà la madre ad andare a prendere i figli a scuola e gli stessi pernotteranno presso la stessa se il week end successivo è di spettanza del padre, mentre il pernotto sarà presso il padre se il week end
è di spettanza della madre;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascun genitore da concordare preventivamente entro il 31/05;
- le vacanze Natalizie e le vacanze Pasquali saranno trascorse dai minori in pari misura con ciascun genitore e per ciascun anno in maniera alternata;
lo stesso dicasi per le festività infrannuali.
DISPONE che i genitori, preso atto di quanto sopra, contribuiscano al mantenimento diretto dei figli minori nei rispettivi periodi di convivenza: ovverosia ognuno dei genitori provvederà, nel periodo in cui terrà con sé i figli minori, direttamente al mantenimento ordinario degli stessi e ciò in particolare sotto il profilo alimentare e dell'abbigliamento, oltre che all'assistenza nell'attività didattica, occupandosi della cura e dell'istruzione dei medesimi.
DISPONE che il marito, tenuto conto della situazione reddituale dei coniugi, si impegni a corrispondere nella misura del 100% le spese straordinarie dei figli quali, a titolo esemplificativo:
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma studio differenziato (BES); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDE ATTO che ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e pagina 3 di 4 viceversa, godendo ciascuno di redditi e/o patrimoni sufficienti per la loro indipendenza economica.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai minori.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio, e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9826/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II n. 186, Torino presso lo studio dell'avv.
ORNATO MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CANDIOLO il 27/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/06/2014 e il 03/07/2016. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21/03/2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 _2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati presso le fissate residenze con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che nella casa coniugale continuerà a vivere stabilmente il marito, potendo per l'effetto disporre di tutti gli arredi e/o beni mobili ivi staggiti, atteso che la moglie ha già lasciato detta abitazione e si è trasferita in altro immobile in locazione ove ha fissato la sua nuova residenza.
DISPONE che i figli minori vengano affidati ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della madre.
DISPONE che i figli minori vivano in regime di gestione alternata e paritetica presso le rispettive residenze e/o domicili di entrambi i genitori, ovverosia:
- a week end alternati dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera con impegno del padre ad accompagnare i figli presso l'abitazione della moglie;
- il lunedì il padre andrà a prenderli a scuola accompagnandoli presso l'abitazione della moglie verso le pagina 2 di 4 19 quando la stessa sarà rientrata dal lavoro ove pertanto pernotteranno ed il giorno successivo saranno dalla stessa accompagnati a scuola;
- il martedì dall'uscita dalla scuola staranno il padre con pernottamento presso lo stesso ed impegno del medesimo ad accompagnarli a scuola;
- il mercoledì sarà la madre ad andare a prendere i figli a scuola e li condurrà presso l'abitazione del padre verso le ore 18 ovvero quando costui sarà rientrato dal lavoro dove pernotteranno e il mattino successivo li accompagnerà a scuola;
- il giovedì sarà la madre ad andare a prendere i figli a scuola e gli stessi pernotteranno presso la stessa se il week end successivo è di spettanza del padre, mentre il pernotto sarà presso il padre se il week end
è di spettanza della madre;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascun genitore da concordare preventivamente entro il 31/05;
- le vacanze Natalizie e le vacanze Pasquali saranno trascorse dai minori in pari misura con ciascun genitore e per ciascun anno in maniera alternata;
lo stesso dicasi per le festività infrannuali.
DISPONE che i genitori, preso atto di quanto sopra, contribuiscano al mantenimento diretto dei figli minori nei rispettivi periodi di convivenza: ovverosia ognuno dei genitori provvederà, nel periodo in cui terrà con sé i figli minori, direttamente al mantenimento ordinario degli stessi e ciò in particolare sotto il profilo alimentare e dell'abbigliamento, oltre che all'assistenza nell'attività didattica, occupandosi della cura e dell'istruzione dei medesimi.
DISPONE che il marito, tenuto conto della situazione reddituale dei coniugi, si impegni a corrispondere nella misura del 100% le spese straordinarie dei figli quali, a titolo esemplificativo:
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma studio differenziato (BES); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter, f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDE ATTO che ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e pagina 3 di 4 viceversa, godendo ciascuno di redditi e/o patrimoni sufficienti per la loro indipendenza economica.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai minori.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale connesso al loro matrimonio, e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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