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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1441/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
con sede in Milazzo (ME), nella Via Maio Mariano, n. 90, P. Iva in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore unico e legale rappresentante Sig. , nato in [...], il Parte_2
13.9.1940 ed ivi residente nella Via Maio Mariano - ang. Via Bonaccorsi, n1, C.F.: , giusta C.F._1
poteri conferiti in statuto e la cui visura camerale si allega, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella
Via C. Colombo, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Isgrò, il quale la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato foglio che si allega all'atto introduttivo del giudizio
Opponente
c o n t r o
C.F.: e P. Iva con sede legale in Milano, nella Via Pergolesi G. Battista, n. 11 e CP_1 P.IVA_2
sede operativa in Caselle Lurani (LO), nella Via Don G. Ottolo, n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione, Parte_3
dall'Avv. Moreno Fusar – Poli e dall'Avv. Roberta Messina, con Studio professionale in Milano, nella Via Aldo
Lusardi, n. 7, ed ivi elettivamente domiciliata
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 3.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, come primo motivo di contestazione che il D.I. era stato emesso in assenza dei requisiti di Legge previsti, come meglio in atti specificato.
Ora in ordine alla superiore doglianza si osserva che il Giudicante della precedente fase monitoria, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierno opposto, al fine dell'emissione del D.I. oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti.
Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi.
Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata. Come secondo motivo di opposizione la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
chiedeva che il D.I. opposto andava dichiarato inammissibile poiché la somma dovuta era inferiore alla pretesa avanzata.
Rappresentava, infatti, l'opponente, di aver versato l'ulteriore somma di €. 1.500,00 come da documentazione versata in atti, con la conseguenza che il credito non risultava più essere pari ad €. 7.736,57,
come da D.I. emesso ma €. 6.236,57.
Concludeva, l'opponente, chiedendo la revoca dell'atto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso CP_1
per i motivi meglio in atti specificati e chiedendo il rigetto delle domande così come formulate da parte dell'opponente.
Nel merito, parte opponente con il proprio atto introduttivo del giudizio oltre ad eccepire la suddetta emissione del D.I. opposto in assenza dei requisiti di Legge, contestazione, quest'ultima, sopra rigettata, non contestava l'esistenza del credito limitandosi a rilevare soltanto l'ulteriore intervenuto pagamento di €.
1.500,00 di cui chiedeva l'esclusione dalla sorte capitale di cui all'atto ingiuntivo.
Rilevato quanto prima l'opposizione formulata risulta essere parzialmente meritevole di accoglimento,
atteso che provato risulta essere l'ulteriore suddetto pagamento, con la conseguente revoca del D.I. opposto,
essendo la somma in esso contenuta non rispondente all'effettivo credito vantato da parte opposta.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, la condanna, dell'opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di CP_1 giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Parte_1
[...
in persona del legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,
-accoglie parzialmente l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-revoca il D.I. n. 205/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 23.5.2019;
-condanna, l'opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, CP_1
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 3.12.2024
Il Giudice (Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1441/2019 Ruolo Gen., vertente
t r a
con sede in Milazzo (ME), nella Via Maio Mariano, n. 90, P. Iva in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore unico e legale rappresentante Sig. , nato in [...], il Parte_2
13.9.1940 ed ivi residente nella Via Maio Mariano - ang. Via Bonaccorsi, n1, C.F.: , giusta C.F._1
poteri conferiti in statuto e la cui visura camerale si allega, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella
Via C. Colombo, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Isgrò, il quale la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato foglio che si allega all'atto introduttivo del giudizio
Opponente
c o n t r o
C.F.: e P. Iva con sede legale in Milano, nella Via Pergolesi G. Battista, n. 11 e CP_1 P.IVA_2
sede operativa in Caselle Lurani (LO), nella Via Don G. Ottolo, n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione, Parte_3
dall'Avv. Moreno Fusar – Poli e dall'Avv. Roberta Messina, con Studio professionale in Milano, nella Via Aldo
Lusardi, n. 7, ed ivi elettivamente domiciliata
Opposto
O g g e t t o : Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 3.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Eccepiva, l'opponente, come primo motivo di contestazione che il D.I. era stato emesso in assenza dei requisiti di Legge previsti, come meglio in atti specificato.
Ora in ordine alla superiore doglianza si osserva che il Giudicante della precedente fase monitoria, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierno opposto, al fine dell'emissione del D.I. oggi opposto, diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c., qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti.
Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi.
Per tutto quanto sopra, la doglianza formulata dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata. Come secondo motivo di opposizione la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
chiedeva che il D.I. opposto andava dichiarato inammissibile poiché la somma dovuta era inferiore alla pretesa avanzata.
Rappresentava, infatti, l'opponente, di aver versato l'ulteriore somma di €. 1.500,00 come da documentazione versata in atti, con la conseguenza che il credito non risultava più essere pari ad €. 7.736,57,
come da D.I. emesso ma €. 6.236,57.
Concludeva, l'opponente, chiedendo la revoca dell'atto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso CP_1
per i motivi meglio in atti specificati e chiedendo il rigetto delle domande così come formulate da parte dell'opponente.
Nel merito, parte opponente con il proprio atto introduttivo del giudizio oltre ad eccepire la suddetta emissione del D.I. opposto in assenza dei requisiti di Legge, contestazione, quest'ultima, sopra rigettata, non contestava l'esistenza del credito limitandosi a rilevare soltanto l'ulteriore intervenuto pagamento di €.
1.500,00 di cui chiedeva l'esclusione dalla sorte capitale di cui all'atto ingiuntivo.
Rilevato quanto prima l'opposizione formulata risulta essere parzialmente meritevole di accoglimento,
atteso che provato risulta essere l'ulteriore suddetto pagamento, con la conseguente revoca del D.I. opposto,
essendo la somma in esso contenuta non rispondente all'effettivo credito vantato da parte opposta.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, la condanna, dell'opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di CP_1 giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Parte_1
[...
in persona del legale rapp.te pro tempore, ut supra rapp.ta e difesa,
-accoglie parzialmente l'opposizione per i motivi meglio specificati in narrativa;
-revoca il D.I. n. 205/2019, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 23.5.2019;
-condanna, l'opponente, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, CP_1
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 3.12.2024
Il Giudice (Avv. Salvatore Sindoni)