Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16172/2024
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, dott.ssa Erika Ivalù Pampalone;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.3.25; rilevato che all'udienza sopra indicata il procuratore di parte ricorrente ha esibito certificazio- ne da cui risulta che è deceduto in data 25.11.24, quindi prima della spedizione Persona_1 della notifica;
reputato che la notifica eseguita nei confronti di soggetto deceduto è radicalmente inesistente
(da ultimo, Cassazione civile, sezione seconda sent., n.1436/2013), non potendosi, quindi, far luogo alla sua rinnovazione;
considerato, infatti, che il termine per la rinnovazione della notificazione (art, 291 c.p.c) può essere concesso soltanto a fronte di una notifica nulla e non già inesistente;
evidenziato, in sintesi, che il ricorso risulta promosso nei confronti di un soggetto non più in vita e, quindi, privo di capacità giuridica, con conseguente improduttività di ogni effetto;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
06/03/2025
SI COMUNICHI
IL GIUDICE Erika Ivalù Pampalone