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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ. SPECIALIZZATA USI CIVICI
composta dai magistrati:
dr.ssa Franca Mangano Presidente rel. dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dott. Adolfo Ceccarini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5685/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
04.03.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Isola del Liri (FR) Largo Piscicelli n.22, presso lo studio dell'Avv. Laura Sale che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente al ricorso, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., (C.F.: Controparte_1
), avente sede in alla via Armando Diaz n. 1 P.IVA_1 Controparte_1
APPELLATO
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENIENTE
Oggetto: Ricorso presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il
, l'Umbria e la Toscana per sanatoria usi civici ai sensi dell'art. 76, Co. 2, del R.d. CP_1
n. 332 del 1928
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1
Pt_2
- ha proposto ricorso per ottenere dal Commissario per la Parte_1 liquidazione degli Usi Civici per il , l'Umbria e la Toscana, nei confronti CP_1 del , l'accertamento della qualitas soli del terreno in Controparte_1
distinto nel catasto comunale al foglio 42 mapp. N. 15/c e 15/e, Controparte_1 previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 29, comma 3 l. n. 1766/192, deducendo l'appartenenza al patrimonio disponibile del Comune;
- il fascicolo telematico relativo al ricorso in epigrafe è stato presentato ed iscritto presso questa Corte di Appello, Sezione specializzata per gli Usi Civici, anziché davanti al Controparte_2 sito in Roma Via Tronto n.2, come evidenziato dallo stesso difensore
[...] con la nota del 17.1.2025, con la quale si segnalava l'errore del deposito;
RITENUTO
- Il ricorso è irricevibile;
- La decisione deve essere disposta con sentenza , vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ. (v., al riguardo, Cass. 27 agosto 2003, n. 12537, nonché Cass. 17 maggio 2007, n. 11434);.
- La parte ricorrente non ha notificato il ricorso al e le spese Controparte_1 anticipate devono essere dichiarate irripetibili;
- Il Procuratore Generale all'udienza del 4.3.2025 ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio;
P.Q.M
.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio in epigrafe indicato, accertata l'irricevibilità del ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Roma, lì 6.3.2025
La Presidente rel. Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dot.ssa Silvia Sapienza
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ. SPECIALIZZATA USI CIVICI
composta dai magistrati:
dr.ssa Franca Mangano Presidente rel. dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dott. Adolfo Ceccarini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5685/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
04.03.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Isola del Liri (FR) Largo Piscicelli n.22, presso lo studio dell'Avv. Laura Sale che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente al ricorso, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., (C.F.: Controparte_1
), avente sede in alla via Armando Diaz n. 1 P.IVA_1 Controparte_1
APPELLATO
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENIENTE
Oggetto: Ricorso presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il
, l'Umbria e la Toscana per sanatoria usi civici ai sensi dell'art. 76, Co. 2, del R.d. CP_1
n. 332 del 1928
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1
Pt_2
- ha proposto ricorso per ottenere dal Commissario per la Parte_1 liquidazione degli Usi Civici per il , l'Umbria e la Toscana, nei confronti CP_1 del , l'accertamento della qualitas soli del terreno in Controparte_1
distinto nel catasto comunale al foglio 42 mapp. N. 15/c e 15/e, Controparte_1 previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 29, comma 3 l. n. 1766/192, deducendo l'appartenenza al patrimonio disponibile del Comune;
- il fascicolo telematico relativo al ricorso in epigrafe è stato presentato ed iscritto presso questa Corte di Appello, Sezione specializzata per gli Usi Civici, anziché davanti al Controparte_2 sito in Roma Via Tronto n.2, come evidenziato dallo stesso difensore
[...] con la nota del 17.1.2025, con la quale si segnalava l'errore del deposito;
RITENUTO
- Il ricorso è irricevibile;
- La decisione deve essere disposta con sentenza , vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ. (v., al riguardo, Cass. 27 agosto 2003, n. 12537, nonché Cass. 17 maggio 2007, n. 11434);.
- La parte ricorrente non ha notificato il ricorso al e le spese Controparte_1 anticipate devono essere dichiarate irripetibili;
- Il Procuratore Generale all'udienza del 4.3.2025 ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio;
P.Q.M
.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio in epigrafe indicato, accertata l'irricevibilità del ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Roma, lì 6.3.2025
La Presidente rel. Dott.ssa Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dot.ssa Silvia Sapienza
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2