Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore
- Presidente
Francesca Caputo dott.ssa Giudice rel.
dott. Giudice Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3019/2024 V.G. R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Pisa, come da mandato in atti e Parte_1
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarascia, come da mandato in atti Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'8.4.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 5.7.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 19.7.2021 e di non aver generato prole;
hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status pubblicata in data
15.10.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
Parte_2a) Il sig. Parte_1 si obbliga ad effettuare alla signora ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898/1970 e ss.mm.ii., il versamento dell'assegno divorzile di comune accordo determinato in unica soluzione ed una sola volta (cd. liquidazione "una tantum"), nella complessiva somma di € 37.000,00 (trentasettemila/00); alla data del 28.05.2024 ha già versato alla sig.ra Pt_2 , l'iniziale somma di € 7.000,00 (settemila/00), a mezzo assegno bancario "non trasferibile" opportunamente intestatole n.2612439691-04 dell'importo di € 7.000,00; al versamento dell'ulteriore importo di €
30.000,00 (trentamila/00) il sig. Parte_1 provvederà in due tranches, l'una entro il 30.06.2025 e la seconda, a saldo, entro e non oltre il 30.12.2025, sempre a mezzo assegno bancario "non trasferibile" opportunamente intestato;
Parte_3b) La sig.ra da parte sua, accetta di ricevere dal sig. Parte_1 il versamento dell'assegno divorzile di comune accordo determinato in unica soluzione ed una sola volta
(cd. liquidazione "una tantum"), nella complessiva somma di € 37.000,00 (trentasettemila/00), con conseguente rinuncia - e correlato esonero per il sig. Pt_1 anche per il futuro, a qualsivoglia contribuzione al mantenimento personale;
al contempo rilascia ampia quietanza per la somma di € 7.000,00 (settemila/00) già corrispostale dal sig. Pt_1, a mezzo assegno bancario del 28.05.2024 "non trasferibile" n.2612439691-04, Parte_4
c) l'abitazione sita in Alessano (LE) alla Piazza Don Tonio Bello n. 25, meglio identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Alessano (LE) al foglio 19, particella 713, subalterno 1 (categoria A/8, Classe U, Consistenza 22,5 vani, Rendita Euro 2.846,97), già liberata e sgomberata da cose e/o persone alla data del 28.05.2024, rimane definitivamente ed esclusivamente assegnata al sig. Parte_1
d) i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro;
si impegnano, per il futuro, ad astenersi dal compiere ingerenze ed assumere condotte che possano ledere onorabilità, la rispettabilità e/o la privacy, anche per il tramite dei social network;
e) entrambi i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
f) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare
-obblighi di ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra pagamento sanciti al precedente n.
2 - non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro; g) le spese e compensi, maturati e maturandi dai rispettivi Procuratori di fiducia, vengono compensate tra le Parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto gli avv.ti Serena Pisa e Giovanni Scarascia, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 19.7.2021 in Tricase (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 10 parte I anno 2021, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 13.5.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)