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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre 2024, come da verbale in atti, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), Via Atrio II Cavour n. 3 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli che la rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in atti,
-ricorrente- contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Catanzaro, Corso CP_1 C.F._2
Mazzini n. 20, presso lo studio dell'avv. Chiriano Elisabetta che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4 ottobre 2022 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio con in Senegal comune di Pikine-Comune CP_1
Circoscrizionale di l'1.8.2009 e registrato il 17.9.2009; che dall'unione Persona_1 coniugale erano nati cinque figli, (il 02.07.2009 a Dakar (Sen)), Persona_2 Persona_3
(il 22.06.2011 a Catanzaro), (il 24.07.2015 a Lamezia Terme),
[...] Parte_2 [...]
(il 29.04.2018 a Catanzaro), (l'11.06.2020 a Catanzaro); Parte_3 Parte_4 che i coniugi avevano fissato la residenza in Lamezia Terme;
che la vita matrimoniale era stata serena nei primi anni ma nel corso della convivenza era venuto meno l'affectio maritalis a causa dei diverbi frequenti e dell'atteggiamento aggressivo del che l'avevano costretta il 09.03.2018 a sporgere CP_1 denuncia per maltrattamenti;
che il si era allontanato dalla casa coniugale e si era disinteressato CP_1 dei figli per cui chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disporre l'affido esclusivo dei figli minori e collocamento con sé, fissare il calendario degli incontri padre-figli, stabilire a titolo di mantenimento per i figli minori la somma di € 1.000,00 oltre le spese straordinarie del 50% e di € 250,00 per suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 02.01.2023, il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione di controparte ma si opponeva alle ulteriori richieste, in particolare a quella di affido esclusivo dei figli ai quali era molto legato e di cui intendeva prendersi cura, anche economicamente, secondo le possibilità; precisava che per consentire al piccolo ed adorato
[...] di accedere alle cure mediche necessarie, aveva acconsentito al trasferimento temporaneo Per_4 della moglie nella provincia di Cosenza che, invece, ingannevolmente abbondonava la casa coniugale per cui domandava che venisse accertato l'addebito della separazione a il tutto con Parte_1 vittoria di spese di lite.
La prima udienza di comparizione personale delle parti si teneva il 17.01.2023 ed il Presidente del
Tribunale, sentite le parti, constatata la volontà di non volersi conciliare, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e regolarizzando gli incontri con il padre, e precisamente, almeno un pomeriggio nel fine settimana, in un giorno da scegliere nel periodo compreso tra il venerdì e la domenica, rimanendo con loro per l'intera giornata, riportandoli alla madre non più tardi delle ore 20,00, in modo continuativo durante le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio all'1 dicembre, nel secondo, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera ad anni alterni, per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno e ponendo a carico di il mantenimento dei figli nella misura di € 300,00, CP_1 da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi cinque giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del
50%.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Con memorie integrative depositate il 16.3.2023 la reiterava le richieste di affido esclusivo Pt_1 dei minori e di mantenimento nella misura di € 1.000,00; il con atto del 6.4.2023 replicava CP_1
l'insussistenza delle condizioni preclusive all'affidamento condiviso dei figli minori ed insisteva nell'accoglimento delle ulteriori richieste. Depositate anche le memorie istruttorie veniva espletata la prova testimoniale di parte ricorrente;
all'udienza del 17.12.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ribadito che nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana, pur essendo le parti entrambe cittadine Senegalesi e pur avendo contratto matrimonio civile in Senegal, in data
01.8.2009 e registrato il 17.9.2009
Va rilevato, in particolare, ch,e in forza dell'art. 3, lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003, la giurisdizione italiana sussiste quando i coniugi hanno residenza abituale in Italia ovvero quando in
Italia era fissata l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
Dagli atti di causa risulta, nella specie, che la ricorrente risiedeva a Castiglione Cosentino dal momento della radicazione della domanda e che tuttora la ricorrente risiede sul territorio nazionale.
Secondo recente giurisprudenza di merito, nel caso di domanda di divorzio proposta da coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, va affermata la giurisdizione italiana in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza Europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale. (Trib.
Belluno 06/03/2009).
Né la giurisdizione italiana può dirsi esclusa dalla circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile.
Ed infatti, la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, posto che "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (cfr. già citata Cass. S. U., 28/10/1985 n. 5292; Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011).
Nella specie, il matrimonio celebrato dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto in giudizio;
né la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da recente giurisprudenza di merito "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall' art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile" (Corte d'Appello Genova 23/12/1999, Tribunale di Milano Sez. IX
05/09/2011).
Alla luce di quanto sopra, la giurisdizione italiana è pienamente operante.
Passando all'esame della domanda di separazione, essa deve essere accolta in quanto la convivenza coniugale non appare più possibile alla luce di quanto dedotto da entrambe le parti.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la pronuncia di separazione personale. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La presente pronuncia concerne, quindi, la richiesta di addebito, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, il mantenimento dei figli minori e della moglie.
Nel caso di specie, non vi sono i presupposti per ammettere la domanda di addebito della separazione a carico della né quella a carico di gravava sulla parte che richiedeva l'addebito l'onere Pt_1 CP_1 di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Dunque, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, la relativa pronuncia presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Nel caso di specie, i profili di addebito addotti della separazione, né il né la CP_1 Pt_1 hanno provato il verificarsi della violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. in quanto le
[...] circostanze acquisite al giudizio sono rimaste del tutto generiche.
Dagli atti di causa è emerso che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte del coniuge
è intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta impossibile a causa della malattia del piccolo (cfr. verbale ud. del 20.3.2024 -testimonianza di Pt_4 Per_5
e ed intollerabile (cfr. denuncia presentata dalla presso il
[...] Persona_6 Pt_1 commissariato di Lamezia Terme il 9.3.2018) e che in conseguenza di tale fatto, non poteva costituire violazione del dovere di convivenza (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/05/2021, n. 11792).
Perché sia addebitabile la separazione al coniuge che abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio, non solo deve essere accertata la violazione, ma essa deve essere la causa diretta della crisi coniugale in un rapporto eziologico di causa-effetto.
“La pronuncia di addebito della separazione implica la prova del nesso causale tra i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale non è integrata dall'esistenza di meri disaccordi e criticità anche anteriori al matrimonio che, pertanto, non sono idonei ad escludere quella pronuncia, sussistendone i presupposti”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/04/2024, n. 11631).
La domanda di addebito della separazione deve essere respinta.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori, nulla osta alla concessione dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
“In tema di affidamento dei minori, di cui va sempre tutelato il superiore interesse, il giudice deve operare un giudizio prognostico, circa l'idoneità di crescere ed educare il figlio dell'uno o dell'altro genitore, valutandone, anche con riferimento alla condotta pregressa, da un lato la capacità di stabile relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, dall'altro la personalità, nonché le consuetudini di vita e l'ambiente offerto al figlio stesso…. e tutelare il diritto del minore alla conservazione del rapporto con entrambi i genitori e alla autodeterminazione, in misura crescente con l'età, evitando l'adozione di misure coercitive "forti", quale l'allontanamento forzato dal genitore con cui vive (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19103).
La domanda di affido esclusivo formulata dalla deve essere rigettata non sussistendo la Pt_1 condizione per cui l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei minori;
questa extrema ratio viene scelta solo quando l'adozione della soluzione dell'affidamento condiviso presenti controindicazioni che facciano temere un pregiudizio nei confronti del minore.
Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato un atteggiamento disinteressato dell'altro genitore in ogni aspetto della vita dei figli né è stata provata l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il benessere della prole.
e manterranno Persona_2 Persona_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la loro collocazione prevalente presso la madre avendo i minori convissuto insieme alla ricorrente sin dal momento della separazione dei genitori e ciò anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura della prole.
In merito al regime degli incontri padre - figli minori non sussistono elementi, allo stato attuale, che ostino alla conferma di quanto già statuito in sede presidenziale, non essendo sopraggiunte ed intervenute, nel frattempo, circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle determinazioni presidenziali.
Con riguardo agli incontri padre - figli minori, nonostante venga data facoltà al papà di tenere con sé
i figli quando desiderano, tenendo conto delle esigenze, degli impegni di studio, personali e di svago dei minori, valgono le statuizioni così come ampiamente disciplinate in sede presidenziale per cui il padre vedrà i figli almeno un pomeriggio nel fine settimana, in un giorno da scegliere nel periodo compreso tra il venerdì e la domenica, rimanendo con loro per l'intera giornata, riportandoli alla madre non più tardi delle ore 20,00, in modo continuativo durante le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio all'1 dicembre, nel secondo, dal
Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera ad anni alterni, per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno.
Passando ora alle determinazioni di carattere economico e patrimoniale, per il mantenimento dei figli minori occorre rilevare, in adempimento dei doveri di cui all'art. 148 c.c., che il genitore non collocatario dovrà contribuire assieme alla ricorrente al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 - bis c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo) è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' essenziale considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò detto, devono confermarsi le statuizioni già adottate in sede presidenziale, non essendovi stata alcuna modificazione economica e giustificativa di una diversa determinazione e deve essere riconosciuto un contributo paterno al mantenimento dei cinque figli minori, pari, complessivamente ad euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, che saranno corrisposti, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla madre.
Il Collegio dispone, poi, che le spese straordinarie per i figli minori, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Infine, allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra i coniugi o anche comportamenti ostruzionistici, stante la Riforma “Cartabia” e, in particolare, l'art. 473-bis.39 c.p.c., il Collegio avverte le parti che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà anche d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende;
d) condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Priva di pregio risulta, infine, la richiesta della di mantenimento in quanto ha dichiarato di Pt_1 svolgere saltuariamente attività lavorativa, dimostrando, così, di avere una sufficiente e adeguata capacità al lavoro.
L'attitudine al lavoro proficuo della ex moglie, quale potenzialità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve, al riguardo, tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica e dell'attitudine del coniuge al lavoro. Nulla spetta alla quale assegno di mantenimento. Pt_1
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa n. 1286/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale fra e (matrimonio celebrato in CP_1 Parte_1
Senegal comune di Pikine-Comune Circoscrizionale di l'1.8.2009 e Per_1 Per_1 registrato nei registri dello stato civile del Comune il 17.9.2009);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1
4) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1
5) rigetta la domanda di mantenimento formulata da Parte_1
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di € CP_1
300,00 per il mantenimento dei cinque figli, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
7) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
20 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo