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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 02/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
DE RENZIS LUISA, Relatore
MICCIO FABIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 814/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13164/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, l'Avv. Ricorrente_1 ha agito nei confronti di Roma Capitale per impugnare il seguente atto:
- avviso di accertamento esecutivo, doc. n. 112401432958 (all. 1), emesso da Roma Capitale in data
4.10.2024 e notificato mediante raccomandata in data 18.10.2024, con il quale, in relazione all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.608,50, oltre interessi e sanzioni, per omesso versamento della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente , per il periodo 2018-2023.
La parte ricorrente – premesso di risiedere nell'immobile sino al 25 gennaio 2022 sulla base del contratto di locazione concluso con la sig.ra Nominativo_1 il 6 giugno 2018 - ha azionato il presente procedimento per contestare:
- illegittimità dell'accertamento circa l'indicazione della categoria di immobile e della carenza di motivazione sul punto;
-illegittimità dell'accertamento perché il tributo è stato già corrisposto dal proprietario dell'immobile;
-l'erroneità dei criteri di calcolo e la richiesta di rideterminazione delle somme;
- prescrizione e decadenza del Comune dall'esercizio del potere impositivo;
-illegittimità dell'accertamento perché il ricorrente non risiede più nell'immobile dal 25 gennaio 2022;
-illegittimità dell'accertamento perché l'imposta è stata calcolata sulla intera metratura dell'immobile e non solo sulla quota parte (del 50%) asseritamente destinata ad altro scopo;
-illegittimità della sanzione;
-istanza di sospensione dell'accertamento.
Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha contestato le affermazioni di parte ricorrente.
All'udienza già svoltasi dinanzi a questa Corte, le parti hanno chiesto un rinvio per la conciliazione del giudizio e, alla successiva udienza del 18 dicembre 2025, la parte Ricorrente ha dato atto che Roma Capitale ha effettuato l'annullamento totale dell'avviso impugnato.
Il presente procedimento è stato deciso il 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla presente controversia è cessata la materia del contendere.
Infatti, il 2 dicembre 2025, la parte Ricorrente ha ricevuto il provvedimento di ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo.
Le spese di giudizio vanno compensate in considerazione dell'esito di definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, preso atto del provvedimento di annullamento totale dell'avviso impugnato, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 18.12.2025 Il Giudice rel.est. Luisa De Renzis Il Presidente Umberto Gentili
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
DE RENZIS LUISA, Relatore
MICCIO FABIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 814/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432958 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13164/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, l'Avv. Ricorrente_1 ha agito nei confronti di Roma Capitale per impugnare il seguente atto:
- avviso di accertamento esecutivo, doc. n. 112401432958 (all. 1), emesso da Roma Capitale in data
4.10.2024 e notificato mediante raccomandata in data 18.10.2024, con il quale, in relazione all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.608,50, oltre interessi e sanzioni, per omesso versamento della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente , per il periodo 2018-2023.
La parte ricorrente – premesso di risiedere nell'immobile sino al 25 gennaio 2022 sulla base del contratto di locazione concluso con la sig.ra Nominativo_1 il 6 giugno 2018 - ha azionato il presente procedimento per contestare:
- illegittimità dell'accertamento circa l'indicazione della categoria di immobile e della carenza di motivazione sul punto;
-illegittimità dell'accertamento perché il tributo è stato già corrisposto dal proprietario dell'immobile;
-l'erroneità dei criteri di calcolo e la richiesta di rideterminazione delle somme;
- prescrizione e decadenza del Comune dall'esercizio del potere impositivo;
-illegittimità dell'accertamento perché il ricorrente non risiede più nell'immobile dal 25 gennaio 2022;
-illegittimità dell'accertamento perché l'imposta è stata calcolata sulla intera metratura dell'immobile e non solo sulla quota parte (del 50%) asseritamente destinata ad altro scopo;
-illegittimità della sanzione;
-istanza di sospensione dell'accertamento.
Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha contestato le affermazioni di parte ricorrente.
All'udienza già svoltasi dinanzi a questa Corte, le parti hanno chiesto un rinvio per la conciliazione del giudizio e, alla successiva udienza del 18 dicembre 2025, la parte Ricorrente ha dato atto che Roma Capitale ha effettuato l'annullamento totale dell'avviso impugnato.
Il presente procedimento è stato deciso il 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla presente controversia è cessata la materia del contendere.
Infatti, il 2 dicembre 2025, la parte Ricorrente ha ricevuto il provvedimento di ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo.
Le spese di giudizio vanno compensate in considerazione dell'esito di definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, preso atto del provvedimento di annullamento totale dell'avviso impugnato, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 18.12.2025 Il Giudice rel.est. Luisa De Renzis Il Presidente Umberto Gentili