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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 24/07/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.A.C.L. n. 130/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai R.A.C.L. nn. 135,
136, 137 e 138 del 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] l'[...], C.F. ; CP_4 C.F._5 tutte rappresentate e difese dall'avv. Domenico de Angelis, con studio in Campobasso;
ricorrenti
CONTRO
, C.F./P.IVA , con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Lanusei, via Piscinas n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Caddori, con studio in Tortolì, elettivamente domiciliata presso il medesimo studio;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti, dipendenti dell' dell' con qualifica di infermiere professionale CP_5 CP_5 inquadrate nei livelli D1, D2 e D4 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, hanno proposto ricorso per ottenere la corresponsione del compenso per lavoro prestato durante le festività infrasettimanali dell'anno 2022, in assenza di fruizione del riposo compensativo. Hanno fondato le proprie pretese sugli pagina 1 di 2 artt. 9 del CCNL integrativo 2001 e 29, comma 6, del CCNL 2016–2018, che prevedono la facoltà per il dipendente di optare, entro trenta giorni, tra riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario con relativa maggiorazione. Tutte hanno sostenuto di aver effettivamente lavorato nei giorni festivi indicati senza aver fruito del riposo, maturando dunque il diritto alla retribuzione corrispondente. Cont L resistente si è costituita contestando le domande e sostenendo che, in quanto personale turnista, le ricorrenti hanno diritto unicamente all'indennità per turno festivo, già corrisposta, escludendo l'applicabilità della disciplina contrattuale relativa allo straordinario festivo.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Giudice ha formulato proposta conciliativa nei seguenti termini:
"Pagamento in favore delle parti ricorrenti da parte dell'Amministrazione del 70% del capitale indicato nei ricorsi, oltre ad un contributo spese pari ad euro 90,00 per ogni ricorrente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato."
Le parti, con note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 9 luglio 2025 (parte ricorrente note del 30 maggio 2025, parte resistente note del 1 luglio 2025), hanno dichiarato di accettare integralmente detta proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere dando atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 3 febbraio 2025; spese come da proposta.
Lanusei, 24 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giada Rutili
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.A.C.L. n. 130/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai R.A.C.L. nn. 135,
136, 137 e 138 del 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] l'[...], C.F. ; CP_4 C.F._5 tutte rappresentate e difese dall'avv. Domenico de Angelis, con studio in Campobasso;
ricorrenti
CONTRO
, C.F./P.IVA , con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Lanusei, via Piscinas n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Caddori, con studio in Tortolì, elettivamente domiciliata presso il medesimo studio;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti, dipendenti dell' dell' con qualifica di infermiere professionale CP_5 CP_5 inquadrate nei livelli D1, D2 e D4 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, hanno proposto ricorso per ottenere la corresponsione del compenso per lavoro prestato durante le festività infrasettimanali dell'anno 2022, in assenza di fruizione del riposo compensativo. Hanno fondato le proprie pretese sugli pagina 1 di 2 artt. 9 del CCNL integrativo 2001 e 29, comma 6, del CCNL 2016–2018, che prevedono la facoltà per il dipendente di optare, entro trenta giorni, tra riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario con relativa maggiorazione. Tutte hanno sostenuto di aver effettivamente lavorato nei giorni festivi indicati senza aver fruito del riposo, maturando dunque il diritto alla retribuzione corrispondente. Cont L resistente si è costituita contestando le domande e sostenendo che, in quanto personale turnista, le ricorrenti hanno diritto unicamente all'indennità per turno festivo, già corrisposta, escludendo l'applicabilità della disciplina contrattuale relativa allo straordinario festivo.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Giudice ha formulato proposta conciliativa nei seguenti termini:
"Pagamento in favore delle parti ricorrenti da parte dell'Amministrazione del 70% del capitale indicato nei ricorsi, oltre ad un contributo spese pari ad euro 90,00 per ogni ricorrente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato."
Le parti, con note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 9 luglio 2025 (parte ricorrente note del 30 maggio 2025, parte resistente note del 1 luglio 2025), hanno dichiarato di accettare integralmente detta proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere dando atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 3 febbraio 2025; spese come da proposta.
Lanusei, 24 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giada Rutili
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