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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6563 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Atzori, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Vallermosa.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/09/2005 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Vallermosa, anno 2005, numero 3, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori , e verranno Persona_1 Persona_2 Persona_3 affidati ad entrambi i genitori - con domicilio materno prevalente, sito in Pula, via Degli Ulivi n. 26 - i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre
Pag. 2 di 3 consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazioni ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario strutturato con riferimento a due settimane consecutive:
- la prima settimana due giorni da concordare di volta in volta in base alle esigenze lavorative del padre e quelle scolastiche e ricreative dei figli, dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola del giorno successivo, nonché il sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- la seconda settimana tre giorni da concordare di volta in volta dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola del giorno successivo.
Durante le vacanze Natalizie, e il periodo estivo i genitori staranno Per_4 con i figli secondo il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo estivo, i minori permarranno presso ciascun genitore per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi.
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli.
4) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli in proporzione alle proprie disponibilità e sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e sportive che si renderanno necessarie per i figli, previamente concordate e documentate dal genitore che le ha anticipate secondo le Linee guida del CNF.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6563 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Atzori, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Vallermosa.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/09/2005 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Vallermosa, anno 2005, numero 3, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori , e verranno Persona_1 Persona_2 Persona_3 affidati ad entrambi i genitori - con domicilio materno prevalente, sito in Pula, via Degli Ulivi n. 26 - i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre
Pag. 2 di 3 consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazioni ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
3) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario strutturato con riferimento a due settimane consecutive:
- la prima settimana due giorni da concordare di volta in volta in base alle esigenze lavorative del padre e quelle scolastiche e ricreative dei figli, dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola del giorno successivo, nonché il sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica sera, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- la seconda settimana tre giorni da concordare di volta in volta dall'uscita di scuola sino all'ingresso a scuola del giorno successivo.
Durante le vacanze Natalizie, e il periodo estivo i genitori staranno Per_4 con i figli secondo il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo estivo, i minori permarranno presso ciascun genitore per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi.
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli.
4) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli in proporzione alle proprie disponibilità e sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e sportive che si renderanno necessarie per i figli, previamente concordate e documentate dal genitore che le ha anticipate secondo le Linee guida del CNF.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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