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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 5 marzo 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 6873/22
r.g.;
sono presenti i procuratori delle parti che insistono in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6873/22 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , res. a Catania Parte_1 C.F._1
in via Duca degli Abruzzi n. 61, nata Catania il 9.12.1957, Parte_2
c.f. , res. a Catania in via Balilla n. 2 e C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] c.f. res. a Catania in viale A. De C.F._3
Gasperi n. 67, tutti elettivamente domiciliati in Catania viale Vittorio Veneto n. 45
presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Risiglione che li rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrenti -
contro
, nata a [...], il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania Via
Torre Alessi n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Salvatore Longo che la rappresenta e difende per procura in atti;
- resistente -
e con l'intervento di
1) nata a [...] il [...], c.f. residente in CP_2 C.F._5
Roma via Cesare Pascucci n. 83, e nato a [...] il [...], c.f. Parte_4
, residente in S. Gregorio di Catania, elettivamente domiciliati in C.F._6
Catania viale Vittorio Veneto n. 45, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Risiglione
che li rappresenta e difende per procura in atti;
2) , C.F. nata a [...] il [...], e Parte_5 C.F._7
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_6 C.F._8
entrambe elettivamente domiciliate in Gravina di Catania, Via Antonio Gramsci n. 112, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO LA VENIA che le rappresenta e difende per procura in atti;
- intervenuti -
In fatto ed in diritto
Con atto di intimazione di sfratto per morosità datato 5 aprile 2022 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di essere comproprietari, unitamente a nato Parte_7
a Catania il 21.02.1943 e nata a [...] il [...], di una unità CP_2
immobiliare sita in Catania, via Acquicella n. 113 piano terra, costituita da vani 3,5 utili,
iscritta al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 31020, sub 1, cat. A/4,
cl. 5, R.C. € 139,19. Detto immobile è stato concesso in locazione alla ditta individuale
, giusta contratto di locazione dell'1.02.2016, reg.to a Catania il Controparte_1
30.03.2016 al n. 4308 serie 3T, per una durata di sei anni, rinnovabili tacitamente di altri sei anni, per un canone annuale di € 3.600,00, da pagarsi in rate mensili di € 300,00 anticipate entro il cinque di ciascun mese. I ricorrenti lamentavano il mancato pagamento del canone da luglio 2011.
La resistente si costituiva in giudizio, opponendo alla convalida dello sfratto per morosità.
Con provvedimento del 1 giugno 2022 veniva disposto il mutamento del rito.
Intervenivano in giudizio, quali altri comproprietari, , nonché CP_2 [...]
, e , eredi di , aderendo Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
alle domande di risoluzione del contratto di locazione de quo per grave inadempimento della resistente.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dalla resistente con riferimento all'asserita mancata partecipazione di al Parte_2
procedimento di mediazione;
infatti, deve ritenersi che la stessa ha partecipato tramite il proprio procuratore.
Nel merito, va rigettata la domanda dei ricorrenti e degli intervenuti diretta alla risoluzione del contratto di locazione tra le parti per inadempimento di parte resistente.
Al riguardo, si premette che, trattandosi nella specie di locazione non abitativa, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'art. 5 della legge sull'equo canone, per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi i 20 giorni dalla scadenza prevista, o degli oneri accessori, quando l'importo
non pagato superi quello di due mensilità, è causa di risoluzione del contratto, si
riferisce alle locazioni abitative e non può essere applicato, quindi, alle locazioni non
abitative per le quali l'inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., può
essere causa di risoluzione del contratto solo quando il giudice accerti che non ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del locatore” (vd. Cass. n. 12210/90). Ora si osserva che all'udienza del 1 giugno 2022 la resistente ha provveduto al pagamento integrale di tutti i canoni locativi;
il ritardo con cui è avvenuto tale pagamento non appare configurare un grave inadempimento contrattuale e ciò alla luce: 1) della circostanza che la resistente dal 2016 e il di lei padre addirittura dal 1990 hanno regolarmente condotto in locazione l'immobile de quo, non ravvisandosi nel corso di tutti questi anni ulteriori morosità oltre a quella per cui è causa;
2) della crisi economica che ha colpito le attività imprenditoriali, tra cui quella della resistente, a causa della nota emergenza sanitaria covid-19.
Va altresì rigettata la domanda subordinata dei ricorrenti diretta alla risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 del contratto di locazione;
infatti, la richiesta di specifica applicazione di tale clausola è stata fatta dei ricorrenti per la prima volta solo con la memoria integrativa del 2 dicembre 2022: tuttavia a tale data non sussisteva più la morosità della resistente.
Tenuto anche conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia (in relazione alla quale era fondata l'iniziale richiesta di sfratto per morosità), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali tra gli originari ricorrenti e la resistente, mentre in virtù del principio della soccombenza parte resistente va condannata al pagamento della rimanente metà delle dette spese in favore degli originari ricorrenti;
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le dette spese processuali con riferimento agli altri comproprietari, intervenuti successivamente al mutamento di rito, tenuto conto al riguardo delle suindicate ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6873/22 R.G.:
1) rigetta le domande dei ricorrenti e degli intervenuti dirette alla risoluzione del contratto di locazione in questione;
2) compensa per metà le spese processuali tra i ricorrenti e la resistente;
condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della rimanente metà delle dette spese processuali che in tal misura liquida in euro 90,00 per spese ed euro
1.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa;
compensa per intero le spese processuali con riferimento agli intervenuti.
Deciso, redatto e letto in Catania il 5 marzo 2025.
Il giudice
SALVATORE BARBERI
Atto depositato telematicamente