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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2941/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S.M. Colombino giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 7088/2022, pubblicata il 14 settembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva di aver inutilmente CP_1
presentato all' in data 11 marzo 2019 istanza per il riconoscimento della malattia professionale Pt_1
“lesione della cuffia dei rotatori” contratta a causa della sua attività di operaio addetto alla spazzamento e alla raccolta dei rifiuti e chiedeva che, tanto accertato, l'Istituto assicuratore fosse condannato a pagargli la prestazione dovuta per legge.
2. Nel contraddittorio con l , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Pt_1
“Accoglie il ricorso in parte con l'accertamento che la malattia denunciata dal sig. CP_1
e come sopra indicata ha origine professionale e che essa ha determinato, a carico
[...]
del medesimo, una inabilità permanente in misura del 8% dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto, condanna l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore
[...] dell'indennizzo in capitale, nella misura di legge e con la decorrenza prima specificata, oltre accessori come per legge;
-condanna, inoltre, l' , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.903,00, oltre all'IVA
e al contributo integrativo nella misura di legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura normativamente stabilita, in misura in misura del 50%, pari ad € 1.951,50, con distrazione;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato provvedimento”.
A fondamento, espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale, riteneva dimostrata l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo, l'origine professionale della malattia dallo stesso contratta (sindrome della cuffia dei rotatori spalla destra -operata di ricostruzione- e sinistra con lieve deficit funzionale antalgico), nonché il danno biologico riportato in misura dell'8%.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 novembre
2022, l' chiedeva che, in riforma della sentenza, la domanda fosse respinta. A sostegno, Pt_1
lamentava con articolate censure l'acritica condivisione da parte del Tribunale della c.t.u. medico- legale, in specie per l'omessa considerazione sia dell'origine multifattoriale della patologia a carico del lavoratore, sia dell'insufficienza della prova della sua esposizione a congruo rischio lavorativo.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
2 5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. medico legale, è stata decisa come in dispositivo all'udienza del
5 marzo 2025.
6. L'appello è infondato.
7. Invero, all'esito dell'esame della documentazione medica prodotta in giudizio, dell'anamnesi dell'appellante e del suo esame obiettivo, il c.t.u. ha concluso:
“1. , operatore ecologico di anni 56, risulta affetto dalle seguenti patologie. CP_1
-Esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane, trattata chirurgicamente mediante riparazione della lesione e disinserzione del capo lungo del bicipite.
-Lesione del sovraspinoso sinistro.
2) Alle patologie d'origine professionale e ricollegabili alle mansioni lavorative svolte dal periziato nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2017 sono conseguiti postumi permanenti che risultano valutabili, sulla base delle tabelle allegate al D.M. 38/2000, nella misura dell'otto per cento con riferimento alla capacità lavorativa generica e con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale
(24/03/2019)”.
Il c.t.u. è pervenuto a queste conclusioni sulla scorta delle seguenti osservazioni:
“Dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata, si può affermare che il periziato risulta affetto da esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane trattata chirurgicamente mediante riparazione della lesione e disinserzione del capo lungo del bicipite e da lesione del sovraspinoso sinistro.
Il periziato durante il periodo compreso tra il 1990 ed il 1993 era addetto allo spostamento dei cassonetti in plastica per posizionarli vicino ai camion, oltre a raccogliere i rifiuti stradali, e dalla relazione dell' (02/04/2019) risulta anche la mancanza di apposite Pt_1
ruote funzionanti sui cassonetti, che costringeva il lavoratore a continui sforzi e ripetute sollecitazioni funzionali a carico delle articolazioni delle spalle;
inoltre sino al 2000 il periziato provvedeva anche alla raccolta dei cartoni e dei sacchi della raccolta differenziata, svolgendo tali mansioni manualmente e lanciandoli sull'apposito automezzo guidato da un collega di lavoro, con ulteriore sollecitazione delle articolazioni scapolo- omerali.
Successivamente nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2017 operava nella raccolta dei sacchi dei rifiuti e dei cartoni delle attività commerciali e dei condomini nella zona di Piazza
3 del Popolo, posizionandoli nei furgoni, e risulta evidente che anche a tale attività conseguivano sollecitazioni funzionali a carico delle articolazioni scapolo-omerali che si sono indubbiamente protratte nel periodo sopra riportato.
Un ruolo importante nelle patologie della cuffia dei rotatori viene indubbiamente svolto anche dalle ripetute e continue sollecitazioni funzionali a cui viene sottoposta l'articolazione scapolo-omerale, per cui soggetti che per periodi protrattisi per anni hanno svolto mansioni lavorative gravose e che hanno richiesto un costante impegno funzionale per le spalle che si protraeva per l'intero turno lavorativo presentano probabilità notevolmente maggiori di andare incontro ad una lesione del distretto osteoarticolare.
Nella grande maggioranza dei casi viene interessato il tendine del sovraspinoso che ha un tratto irrorato da pochi vasi e che scorre in uno spazio notevolmente ridotto compreso tra la testa dell'omero e l'acromion; lo schiacciamento del tendine si accentua quando il braccio viene mantenuto in posizione elevata e l'articolazione scapolo-omerale Ë sottoposta a ripetute sollecitazioni, circostanza che si verifica con frequenza notevolmente superiore alla media nei soggetti che svolgono mansioni lavorative analoghe a quelle del periziato.
Un altro ruolo importante nelle lesioni della cuffia dei rotatori interessa il tendine del capo lungo del bicipite, che scorre in un intervallo della struttura a stretto contatto con il sovraspinoso andando incontro ad infiammazione ed a processi degenerativi che progrediscono con il passare del tempo, ed anche in tale caso la compromissione anatomica e funzionale viene accentuata in notevole misura dall'attività lavorativa svolta dal periziato.
Un dato di notevole rilevanza è rappresentato dal fatto che nella cartella sanitaria di rischio del 20/02/2014 il giudizio conclusivo considera il periziato idoneo parziale con limitazioni e prescrizioni temporanee alle mansioni di operaio comune;
tale giudizio veniva confermato dal medico competente anche al termine delle visite di revisione eseguite in data 06/12/2017 ed in data 04/12/2018, smentendo del tutto l'asserzione che le mansioni espletate dal dipendente non hanno avuto alcuna influenza negativa sull'origine della patologia a carico della cuffia dei rotatori.
Pertanto, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, ritengo che la patologia riscontrata (esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane, trattata chirurgicamente mediante riparazione della lesione e disinserzione del capo lungo del bicipite e lesione del sovraspinoso sinistro) riconosce un'origine professionale, e per quanto riguarda la valutazione della percentuale invalidante ad esso conseguente l'obiettività disfunzionale riscontrata è inquadrabile nel codice 227 di cui al
4 D.M. 38/2000, riportante gli esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente e non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, tabellate fino al 4% (quattro per cento).
Tenuto quindi conto dell'entità del deficit funzionale secondario alle patologie riscontrate e dell'interessamento di entrambe le articolazioni, ritengo che nel caso in oggetto deve essere applicata la percentuale tabellare massima per tali menomazioni, per cui i postumi invalidanti sono valutabili complessivamente nella misura dell'otto per cento.
Riguardo infine la decorrenza dei postumi invalidanti essa deve essere fatta risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa (24/03/2019), quando era sicuramente già presente il quadro patologico riscontrato che aveva richiesto l'indicazione all'intervento operatorio eseguito nel luglio 2017…”
8. La Corte condivide ampiamente le conclusioni del c.t.u., peraltro non contestate dall' , tenuto Pt_1
conto della puntuale disamina degli atti di causa, del lineare percorso argomentativo seguito nonché della coerenza del suo ragionamento con i principi e i metodi medico -legali.
9. Segue coerente la reiezione dell'appello.
10. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' per la soccombenza e sono Pt_1
liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore dell'appellato per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).
11. Per le stesse ragioni vanno poste a carico dell' le spese della c.t.u. espletata nel grado, liquidate Pt_1
con separato provvedimento.
12. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Pt_1
€ 2.800,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento. Pt_1
5 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della
L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2941/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S.M. Colombino giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 7088/2022, pubblicata il 14 settembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva di aver inutilmente CP_1
presentato all' in data 11 marzo 2019 istanza per il riconoscimento della malattia professionale Pt_1
“lesione della cuffia dei rotatori” contratta a causa della sua attività di operaio addetto alla spazzamento e alla raccolta dei rifiuti e chiedeva che, tanto accertato, l'Istituto assicuratore fosse condannato a pagargli la prestazione dovuta per legge.
2. Nel contraddittorio con l , con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Pt_1
“Accoglie il ricorso in parte con l'accertamento che la malattia denunciata dal sig. CP_1
e come sopra indicata ha origine professionale e che essa ha determinato, a carico
[...]
del medesimo, una inabilità permanente in misura del 8% dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto, condanna l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore
[...] dell'indennizzo in capitale, nella misura di legge e con la decorrenza prima specificata, oltre accessori come per legge;
-condanna, inoltre, l' , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.903,00, oltre all'IVA
e al contributo integrativo nella misura di legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura normativamente stabilita, in misura in misura del 50%, pari ad € 1.951,50, con distrazione;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato provvedimento”.
A fondamento, espletata la prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale, riteneva dimostrata l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo, l'origine professionale della malattia dallo stesso contratta (sindrome della cuffia dei rotatori spalla destra -operata di ricostruzione- e sinistra con lieve deficit funzionale antalgico), nonché il danno biologico riportato in misura dell'8%.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 12 novembre
2022, l' chiedeva che, in riforma della sentenza, la domanda fosse respinta. A sostegno, Pt_1
lamentava con articolate censure l'acritica condivisione da parte del Tribunale della c.t.u. medico- legale, in specie per l'omessa considerazione sia dell'origine multifattoriale della patologia a carico del lavoratore, sia dell'insufficienza della prova della sua esposizione a congruo rischio lavorativo.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
2 5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. medico legale, è stata decisa come in dispositivo all'udienza del
5 marzo 2025.
6. L'appello è infondato.
7. Invero, all'esito dell'esame della documentazione medica prodotta in giudizio, dell'anamnesi dell'appellante e del suo esame obiettivo, il c.t.u. ha concluso:
“1. , operatore ecologico di anni 56, risulta affetto dalle seguenti patologie. CP_1
-Esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane, trattata chirurgicamente mediante riparazione della lesione e disinserzione del capo lungo del bicipite.
-Lesione del sovraspinoso sinistro.
2) Alle patologie d'origine professionale e ricollegabili alle mansioni lavorative svolte dal periziato nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2017 sono conseguiti postumi permanenti che risultano valutabili, sulla base delle tabelle allegate al D.M. 38/2000, nella misura dell'otto per cento con riferimento alla capacità lavorativa generica e con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale
(24/03/2019)”.
Il c.t.u. è pervenuto a queste conclusioni sulla scorta delle seguenti osservazioni:
“Dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata, si può affermare che il periziato risulta affetto da esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane trattata chirurgicamente mediante riparazione della lesione e disinserzione del capo lungo del bicipite e da lesione del sovraspinoso sinistro.
Il periziato durante il periodo compreso tra il 1990 ed il 1993 era addetto allo spostamento dei cassonetti in plastica per posizionarli vicino ai camion, oltre a raccogliere i rifiuti stradali, e dalla relazione dell' (02/04/2019) risulta anche la mancanza di apposite Pt_1
ruote funzionanti sui cassonetti, che costringeva il lavoratore a continui sforzi e ripetute sollecitazioni funzionali a carico delle articolazioni delle spalle;
inoltre sino al 2000 il periziato provvedeva anche alla raccolta dei cartoni e dei sacchi della raccolta differenziata, svolgendo tali mansioni manualmente e lanciandoli sull'apposito automezzo guidato da un collega di lavoro, con ulteriore sollecitazione delle articolazioni scapolo- omerali.
Successivamente nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2017 operava nella raccolta dei sacchi dei rifiuti e dei cartoni delle attività commerciali e dei condomini nella zona di Piazza
3 del Popolo, posizionandoli nei furgoni, e risulta evidente che anche a tale attività conseguivano sollecitazioni funzionali a carico delle articolazioni scapolo-omerali che si sono indubbiamente protratte nel periodo sopra riportato.
Un ruolo importante nelle patologie della cuffia dei rotatori viene indubbiamente svolto anche dalle ripetute e continue sollecitazioni funzionali a cui viene sottoposta l'articolazione scapolo-omerale, per cui soggetti che per periodi protrattisi per anni hanno svolto mansioni lavorative gravose e che hanno richiesto un costante impegno funzionale per le spalle che si protraeva per l'intero turno lavorativo presentano probabilità notevolmente maggiori di andare incontro ad una lesione del distretto osteoarticolare.
Nella grande maggioranza dei casi viene interessato il tendine del sovraspinoso che ha un tratto irrorato da pochi vasi e che scorre in uno spazio notevolmente ridotto compreso tra la testa dell'omero e l'acromion; lo schiacciamento del tendine si accentua quando il braccio viene mantenuto in posizione elevata e l'articolazione scapolo-omerale Ë sottoposta a ripetute sollecitazioni, circostanza che si verifica con frequenza notevolmente superiore alla media nei soggetti che svolgono mansioni lavorative analoghe a quelle del periziato.
Un altro ruolo importante nelle lesioni della cuffia dei rotatori interessa il tendine del capo lungo del bicipite, che scorre in un intervallo della struttura a stretto contatto con il sovraspinoso andando incontro ad infiammazione ed a processi degenerativi che progrediscono con il passare del tempo, ed anche in tale caso la compromissione anatomica e funzionale viene accentuata in notevole misura dall'attività lavorativa svolta dal periziato.
Un dato di notevole rilevanza è rappresentato dal fatto che nella cartella sanitaria di rischio del 20/02/2014 il giudizio conclusivo considera il periziato idoneo parziale con limitazioni e prescrizioni temporanee alle mansioni di operaio comune;
tale giudizio veniva confermato dal medico competente anche al termine delle visite di revisione eseguite in data 06/12/2017 ed in data 04/12/2018, smentendo del tutto l'asserzione che le mansioni espletate dal dipendente non hanno avuto alcuna influenza negativa sull'origine della patologia a carico della cuffia dei rotatori.
Pertanto, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, ritengo che la patologia riscontrata (esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane, trattata chirurgicamente mediante riparazione della lesione e disinserzione del capo lungo del bicipite e lesione del sovraspinoso sinistro) riconosce un'origine professionale, e per quanto riguarda la valutazione della percentuale invalidante ad esso conseguente l'obiettività disfunzionale riscontrata è inquadrabile nel codice 227 di cui al
4 D.M. 38/2000, riportante gli esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente e non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, tabellate fino al 4% (quattro per cento).
Tenuto quindi conto dell'entità del deficit funzionale secondario alle patologie riscontrate e dell'interessamento di entrambe le articolazioni, ritengo che nel caso in oggetto deve essere applicata la percentuale tabellare massima per tali menomazioni, per cui i postumi invalidanti sono valutabili complessivamente nella misura dell'otto per cento.
Riguardo infine la decorrenza dei postumi invalidanti essa deve essere fatta risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa (24/03/2019), quando era sicuramente già presente il quadro patologico riscontrato che aveva richiesto l'indicazione all'intervento operatorio eseguito nel luglio 2017…”
8. La Corte condivide ampiamente le conclusioni del c.t.u., peraltro non contestate dall' , tenuto Pt_1
conto della puntuale disamina degli atti di causa, del lineare percorso argomentativo seguito nonché della coerenza del suo ragionamento con i principi e i metodi medico -legali.
9. Segue coerente la reiezione dell'appello.
10. Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' per la soccombenza e sono Pt_1
liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore dell'appellato per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).
11. Per le stesse ragioni vanno poste a carico dell' le spese della c.t.u. espletata nel grado, liquidate Pt_1
con separato provvedimento.
12. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Pt_1
€ 2.800,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento. Pt_1
5 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della
L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
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